31973H0157

73/157/CEE: Raccomandazione della Commissione, del 27 aprile 1973, rivolta al governo della Danimarca in merito al progetto di decreto recante applicazione del regolamento n. 1016/68

Gazzetta ufficiale n. L 182 del 05/07/1973 pag. 0027 - 0027


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( 1 ) GU n . 147 del 9 . 8 . 1966 , pag . 2688/66 .

( 2 ) GU n . L 173 del 22 . 7 . 1968 , pag . 8 .

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1973

rivolta al governo della Danimarca in merito al progetto di decreto recante applicazione del regolamento n . 117/66/CEE nonché del regolamento ( CEE ) n . 1016/68

( 73/157/CEE )

La rappresentanza permanente della Danimarca ha comunicato alla Commissione , con lettera del 5 febbraio 1973 , il testo di un progetto di decreto che prevede le disposizioni di esecuzione dei regolamenti n . 117/66/CEE del Consiglio , del 28 luglio 1966 , relativo all'emanazione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di persone effetuati con autobus ( 1 ) e ( CEE ) n . 1016/68 della Commissione , del 9 luglio 1968 , che stabilisce i modelli dei documenti di controllo di cui agli articoli 6 e 9 del regolamento n . 117/66/CEE del Consiglio ( 2 ) .

Tale comunicazione costituisce una consultazione a norma dell'articolo 10 del regolamento n . 117/66/CEE del Consiglio , al quale fa peraltro riferimento l'articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 1016/68 .

La Commissione prende atto del fatto che il progetto di decreto danese prevede le misure di esecuzione che gli Stati membri sono tenuti ad adottare a norma dei precitati regolamenti del Consiglio e della Commissione . Tali misure debbono vertere , per quanto riguarda il regolamento n . 117/66/CEE , tra l'altro , sull'organizzazione , sulla procedura e sugli strumenti di controllo nonché sulle sanzioni applicabili in caso di infrazione . Per quanto riguarda il regolamento ( CEE ) n . 1016/68 , esse debbono invece vertere sulla durata di validità del libretto dei fogli di viaggio , sull'utilizzazione e sulla conservazione dell'originale nonché della copia del foglio di viaggio ; esse possono inoltre concernere i visti eventuali da apporre sul foglio di viaggio da parte degli agenti incaricati del controllo .

1 . La Commissione rileva che il progetto di decreto recepisce alcune disposizioni già contenute nei due citati regolamenti comunitari .

Ora , a norma dell'articolo 189 del trattato , le disposizioni dei predetti regolamenti sono direttamente applicabili negli Stati membri e sono entrate in vigore in Danimarca il 1 * gennaio 1973 , Pertanto non è necessità di trasporle in atti normativi di fonte nazionale . Una siffatta trasposizione potrebbe d'altron de ingenerare equivoci per quanto riguarda l'entrata in vigore o la diretta applicabilita dei regolamenti comunitari come tali . L'introduzione , sia pure parziale , di disposizioni di un regolamento comunitario in un atto normativo di fonte nazionale potrebbe essere ammessa , tutt'al più , solo ove fosse necessaria per rendere comprensibile agli utenti l'atto medesimo . Pertanto , la Commissione raccomanda al governo danese di sopprimere dal progetto di decreto le seguenti disposizioni che non trovano alcuna giustificazione :

Articolo 7

" Gli originali dei fogli di viaggio del libretto si possono staccare . Ogni foglio di viaggio deve trovarsi a bordo del veicolo per la durata di tutto il viaggio per il quale è stato compilato .

Articolo 8

" Il foglio di viaggio deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti incaricati del controllo . "

2 . Le disposizioni degli articoli 9 e 10 del progetto di decreto riguardano il controllo e le sanzioni applicabili in caso di infrazione . A norma dei due precitati regolamenti comunitari , le disposizioni concernenti i controlli e le sanzioni che gli Stato membri sono tenuti ad adottare debbono far riferimento al regolamenti stessi . La Commissione raccomanda al governo danese di completare in contormita le disposizioni degli articoli 9 e 10 .

3 . Le altre disposizioni del progetto di decreto corrispondono , nello spirito e nel contenuto generale , alle esigenze dei due predetti regolamento .

Fatto a Bruxelles , il 27 aprile 1973 .

Per la Commissione

Il Presidente

Francois - Xavier ORTOII