73/424/CEE: Decisione della Commissione, del 31 ottobre 1973, relativa al Comitato consultivo vitivinicolo
Gazzetta ufficiale n. L 355 del 24/12/1973 pag. 0048 - 0049
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 10 pag. 0082
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 7 pag. 0124
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 7 pag. 0124
++++ ( 1 ) GU n . 72 dell'8 . 8 . 1962 , pag . 2034/62 . ( 2 ) GU n . L 121 del 4 . 6 . 1970 , pag . 28 . DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 1973 relativa al Comitato consultivo vitivinicolo ( 73/424/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , considerando che , con decisione della Commissione del 18 luglio 1962 ( 1 ) , modificata con decisione del 15 maggio 1970 ( 2 ) , è stato istituito un Comitato consultivo nel settore vitivinicolo ; considerando che , in seguito all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità , si è ritenuto opportuno ritoccare le norme relative al numero dei membri e alla ripartizione dei seggi nell'ambito di detto Comitato ; considerando che occorre inoltre ritoccare il testo della decisione di cui sopra in alcuni punti di minore importanza ; che , per maggiore chiarezza , conviene procedere ad una rielaborazione completa di tale testo ; DECIDE : Articolo 1 Il testo della decisione del 18 luglio 1962 relativa al Comitato consultivo vitivinicolo è sostituito dal testo seguente : " Articolo 1 1 . Presso la Commissione è istituito un Comitato consultivo vitivinicolo , in appresso denominato " Comitato " . 2 . Il Comitato è composto di rappresentanti delle seguenti categorie economiche : produttori agricoli , cooperative agricole , industrie agricole ed alimentari , commercio di prodotti agricoli ed alimentari , lavoratori dei settori agricolo ed alimentare , consumatori . Articolo 2 1 . Il Comitato puo essere consultato dalla Commissione su tutti i problemi inerenti all'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo ed in particolare sulle misure che la Commissione riterrà di dover adottare nel quadro di detti regolamenti . 2 . Il presidente del Comitato puo far presente alla Commissione l'opportunità di consultare il Comitato su una questione che rientri nella competenza di quest'ultimo e in merito alla quale il suo parere non sia stato richiesto . Egli lo fa segnatamente su richiesta di una delle categorie economiche rappresentate . Articolo 3 1 . Il Comitato è composto di quaranta membri . 2 . I seggi sono attribuiti come segue : _ dodici ai viticoltori ; _ otto alle cooperative di vinificazione e alle cantine cooperative ; _ sei ai commercianti di vino ; _ quattro alle industrie di vinificazione e alle industrie utilizzatrici di vino ; _ cinque ai lavoratori del settore agricolo ed alimentare , _ cinque ai consumatori . Articolo 4 1 . I membri del Comitato sono nominati dalla Commissione su proposta delle organizzazioni professionali costituite a livello della Comunità e più rappresentative delle categorie economiche di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 , le cui attività rientrano nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati vitivinicoli . Tuttavia i rappresentanti dei consumatori sono nominati su proposta del Comitato consultivo dei consumatori . Per ogni seggio , i predetti organismi propongono due candidati di diversa nazionalità . 2 . I membri del Comitato restano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile . Le funzioni esercitate non sono retribuite . Al termine del triennio , i membri del Comitato rimangono in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato . Il mandato di un membro scade prima dello spirare del triennio in caso di dimissioni o di decesso dell'interessato . Il mandato di un membro puo essere altresi soppresso , se l'organismo che ha presentato la candidatura chiede che l'interessato venga sostituito . In tal caso si provvede alla sua sostituzione , per la rimanente durata del mandato , secondo la procedura di cui al paragrafo 1 . 3 . A titolo informativo , la Commissione pubblica l'elenco dei membri del Comitato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Articolo 5 Il Comitato elegge , per la durata di tre anni , un presidente e due vicepresidenti . L'elezione ha luogo alla maggioranza di due terzi dei membri presenti . Alla stessa maggioranza dei voti , il Comitato puo completare con altri membri l'ufficio di presidenza . In tal caso , detto ufficio comprende , oltre al presidente , non più di un rappresentante di ciascuna delle categorie economiche rappresentate nell'ambito del Comitato . L'ufficio di presidenza prepara ed organizza i lavori del Comitato . Articolo 6 A richiesta di una delle categorie rappresentate , il presidente puo invitare un delegato della categoria stessa ad assistere alle riunioni del Comitato . Allo stesso modo , il presidente puo invitare a partecipare ai lavori del Comitato , in qualità di esperto , chiunque abbia una specifica competenza riguardo ad una delle questioni comprese nell'ordine del giorno ; gli esperti partecipano alle deliberazioni solo per la questione che ha motivato la loro presenza . Articolo 7 Il Comitato puo costituire gruppi di lavoro per facilitare i propri lavori . Articolo 8 1 . Il Comitato si riunisce presso la sede della Commissione su convocazione di quest'ultima . L'ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del presidente , d'intesa con la Commissione . 2 . I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del Comitato , dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro . 3 . I servizi della Commissione provvedono ai compiti di segretariato del Comitato , dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro . Articolo 9 Le deliberazioni del Comitato vertono sulle domande di parere formulate dalla Commissione . Esse non sono seguite da votazione . Nel chiedere il parere del Comitato , la Commissione ha facoltà di fissare il termine entro il quale il parere dovrà essere espresso . Le prese di posizione di ciascuna delle categorie economiche rappresentate figurano in un resoconto delle deliberazioni trasmesso alla Commissione . Qualora il parere richiesto sia espresso all'unanimità , il Comitato redige conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto . I risultati delle deliberazioni del Comitato vengono comunicati dalla Commissione al Consiglio o ai Comitati di gestione , a loro richiesta . Articolo 10 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato , i membri del Comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso i lavori del Comitato stesso o dei gruppi di lavoro , qualora la Commissione li informi che il parere richiesto o il quesito posto riguarda una materia di carattere riservato . In tal caso assistono alle riunioni soltanto i membri del Comitato e i rappresentanti dei servizi della Commissione . " Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il 31 ottobre 1973 . Fatto a Bruxelles , il 31 ottobre 1973 . Per la Commissione Il Presidente Francois-Xavier ORTOLI