31973D0423

73/423/CEE: Decisione della Commissione, del 31 ottobre 1973, relativa al Comitato consultivo per gli ortofrutticoli freschi e trasformati

Gazzetta ufficiale n. L 355 del 24/12/1973 pag. 0046 - 0047
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 10 pag. 0080
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 7 pag. 0122
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 7 pag. 0122


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( 1 ) GU n . 72 dell'8 . 8 . 1962 , pag . 2032/62 .

( 2 ) GU n . L 121 del 4 . 6 . 1970 , pag . 18 .

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1973

relativa al Comitato consultivo per gli ortofrutticoli freschi e trasformati

( 73/423/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

considerando che , con decisione della Commissione del 18 luglio 1962 ( 1 ) , modificata con decisione del 15 maggio 1970 ( 2 ) , è stato istituito un Comitato consultivo nel settore degli ortofrutticoli ;

considerando che , in seguito all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità , non si è ritenuto necessario modificare il numero dei membri e la ripartizione dei seggi nell'ambito di detto Comitato ;

considerando che occorre pero adattare il testo decisione di cui sopra in alcuni punti di minore importanza ; che , per maggiore chiarezza , conviene procedere ad una rielaborazione completa di tale testo ,

DECIDE :

Articolo 1

Il testo della decisione del 18 luglio 1962 relativa al Comitato consultivo per gli ortofrutticoli freschi e trasformati è sostituito dal testo seguente :

" Articolo 1

1 . Presso la Commissione è istituito un Comitato consultivo per gli ortofrutticoli freschi e trasformati , in appresso denominato " Comitato " .

2 . Il Comitato è composto di rappresentanti delle seguenti categorie economiche : produttori agricoli , cooperative agricole , industrie agricole ed alimentari , commercio di prodotti agricoli ed alimentari , lavoratori dei settori agricolo ed alimentare , consumatori .

Articolo 2

1 . Il Comitato puo essere consultato dalla Commissione su tutti i problemi inerenti all'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ed in particolare sulle misure che la Commissione riterrà di dover adottare nel quadro di detti regolamenti .

2 . Il presidente del Comitato puo far presente alla Commissione l'opportunità di consultare il Comitato su una questione che rientri nella competenza di quest'ultimo e in merito alla quale il suo parere non sia stato richiesto . Egli lo fa segnatamente su richiesta di una delle categorie economiche rappresentate .

Articolo 3

1 . Il Comitato è composto di quaranta membri .

2 . I seggi sono attribuiti come segue :

_ quattordici ai produttori di ortofrutticoli ;

_ sei alle cooperative del settore ortofrutticolo ;

_ quattro alle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli ed alimentari , di cui :

_ due alle industrie di conserve di ortaggi ;

_ due alle industrie produttrici di marmellate e conserve di frutta ed alle industrie di succhi di frutta e di ortaggi ;

_ sei ai commercianti di ortofrutticoli freschi e trasformati ;

_ cinque ai lavoratori del settore agricolo ed alimentare ;

_ cinque ai consumatori .

Articolo 4

1 . I membri del Comitato sono nominati dalla Commissione su proposta delle organizzazioni professionali costituite a livello della Comunità e più rappresentative delle categorie economiche di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 , le cui attività rientrano nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati degli ortofrutticoli . Tuttavia i rappresentanti dei consumatori sono nominati su proposta del Comitato consultivo dei consumatori . Per ogni seggio , i predetti organismi propongono due candidati di diversa nazionalità .

2 . I membri del Comitato restano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile . Le funzioni esercitate non sono retribuite .

Al termine del triennio , i membri del Comitato rimangono in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato .

Il mandato di un membro scade prima dello spirare del triennio in caso di dimissioni o di decesso dell'interessato .

Il mandato di un membro puo essere altresi soppresso , se l'organismo che ha presentato la candidatura chiede che l'interessato venga sostituito .

In tal caso , si provvede alla sua sostituzione , per la rimanente durata del mandato , secondo la procedura di cui al paragrafo 1 .

3 . A titolo informativo , la Commissione pubblica l'elenco dei membri del Comitato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Articolo 5

Il Comitato elegge , per la durata di tre anni , un presidente e due vicepresidenti . L'elezione ha luogo alla maggioranza di due terzi dei membri presenti .

Alla stessa maggioranza dei voti , il Comitato puo completare con altri membri l'ufficio di presidenza . In tal caso , detto ufficio comprende , oltre al presidente , non più un rappresentante di ciascuna delle categorie economiche rappresentate nell'ambito del Comitato .

L'ufficio di presidenza prepara ed organizza i lavori del Comitato .

Articolo 6

A richiesta di una delle categorie economiche rappresentate , il presidente puo invitare un delegato della categoria stessa ad assistere alle riunioni del Comitato . Allo stesso modo , il presidente puo invitare a partecipare ai lavori del Comitato , in qualità di esperto , chiunque abbia una specifica competenza riguardo ad una delle questioni comprese nell'ordine del giorno ; gli esperti partecipano alle deliberazioni solo per la questione che ha motivato la loro presenza .

Articolo 7

Il Comitato puo costituire gruppi di lavoro per facilitare i propri lavori .

Articolo 8

1 . Il Comitato si riunisce presso la sede della Commissione su convocazione di quest'ultima . L'ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del presidente , d'intensa con la Commissione .

2 . I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del Comitato , dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro .

3 . I servizi della Commissione provvedono ai compiti di segretariato del Comitato , dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro .

Articolo 9

Le deliberazioni del Comitato vertono sulle domande di parere formulate dalla Commissione . Esse non sono seguite da votazione .

Nel chiedere il parere del Comitato , la Commissione ha facoltà di fissare il termine entro il quale il parere dovrà essere espresso .

Le prese di posizione di ciascuna delle categorie economiche rappresentate figurano in un resoconto delle deliberazioni trasmesso alla Commissione .

Qualora il parere richiesto sia espresso all'unanimità , il Comitato redige conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto .

I risultati delle deliberazioni del Comitato vengono comunicati dalla Commissione al Consiglio o ai comitati di gestione , a loro richiesta .

Articolo 10

Fatto salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato , i membri del Comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso i lavori del Comitato stesso o dei gruppi di lavoro , qualora la Commissione li informi che il parere richiesto o il quesito posto riguarda una materia di carattere riservato .

In tal caso assistono alle riunioni soltanto i membri del Comitato e i rappresentanti dei servizi della Commissione . "

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 31 ottobre 1973 .

Fatto a Bruxelles , il 31 ottobre 1973 .

Per la Commissione

Il Presidente

Francois-Xavier ORTOLI