73/419/CEE: Decisione della Commissione, del 31 ottobre 1973, relativa all' istituzione di un Comitato consultivo per il pollame
Gazzetta ufficiale n. L 355 del 24/12/1973 pag. 0034 - 0036
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 10 pag. 0068
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 7 pag. 0110
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 7 pag. 0110
++++ ( 1 ) GU n . 72 dell'8 . 8 . 1962 , pag . 2030/62 . ( 2 ) GU n . L 121 del 4 . 6 . 1970 , pag . 26 . DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 1973 relativa all'istituzione di un Comitato consultivo per il pollame ( 73/419/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , considerando che la conferenza agricola degli Stati membri tenutasi a Stresa dal 3 al 12 luglio 1958 ha preso atto con soddisfazione , al punto V della sua risoluzione finale , " dell'intenzione espressa dalla Commissione di mantenere con le organizzazioni professionali una stretta e continua collaborazione , in particolare per l'assolvimento dei compiti previsti nella presente risoluzione " ; considerando che il Comitato economico e sociale , nel suo parere del 6 maggio 1960 , ha chiesto alla Commissione di " associare al funzionamento di ciascun ufficio e di ciascun fondo le organizzazioni interessate di produttori , di commercianti e di lavoratori , nonché i consumatori al livello della Comunità economica europea , in seno ad un Comitato consultivo ; considerando che alla Commissione interessa conoscere i pareri degli ambienti professionali e dei consumatori sui problemi sollevati dall'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ; considerando che tutte le categorie professionali direttamente interessate all'attuazione di detta organizzazione comune dei mercati , nonché i consumatori devono essere in grado di partecipare all'elaborazione dei pareri richiesti dalla Commissione ; considerando che le associazioni professionali dell'agricoltura , nonché le associazioni dei consumatori degli Stati membri hanno costituito organizzazioni a livello comunitario ; considerando che , con decisione della Commissione del 18 luglio 1962 ( 1 ) , modificata con decisione del 15 maggio 1970 ( 2 ) , è stato istituito un Comitato consultivo nel settore del pollame e delle uova ; che dall'esperienza acquisita risulta tuttavia che si pongono problemi diversi a seconda che si tratti dell'uno o dell'altro di tali prodotti , in particolare per quanto concerne la rappresentanza degli ambienti professionali ; che cio giustifica la scissione del Comitato in due Comitati distinti , uno per il pollame e l'altro per le uova ; considerando che occorre inoltre tener conto dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità ; considerando che , con decisione della Commissione del 31 ottobre 1973 ( art . 11 ) , relativa all'istituzione di un Comitato consultivo per le uova , si è posto fine al Comitato congiunto per il pollame e le uova , DECIDE : Articolo 1 1 . Presso la Commissione è istituito un Comitato consultivo per il pollame , in appresso denominato " Comitato " . 2 . Il Comitato è composto di rappresentanti delle seguenti categorie economiche : produttori agricoli , cooperative agricole , industrie agricole ed alimentari , commercio di prodotti agricoli ed alimentari , lavoratori dei settori agricolo ed alimentare , consumatori . Articolo 2 1 . Il Comitato puo essere consultato dalla Commissione su tutti i problemi concernenti l'applicazione dei regolamenti del Consiglio relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ed in particolare sulle misure che la Commissione riterrà di dover adottare nel quadro di detti regolamenti . 2 . Il presidente del Comitato puo far presente alla Commissione l'opportunità di consultare il Comitato su una questione che rientri nella competenza di quest'ultimo e in merito alla quale il suo parere non sia stato richiesto . Egli lo fa segnatamente su richiesta di una delle categorie economiche rappresentate . Articolo 3 1 . Il Comitato è composto di ventotto membri . 2 . I seggi sono attribuiti come segue : _ otto ai produttori di pollame , _ sei alle cooperative avicole , _ tre alle industrie di macellazione del pollame , _ tre ai commercianti di pollame , _ quattro ai lavoratori del settore agricolo ed alimentare , _ quattro ai consumatori . Articolo 4 1 . I membri del Comitato sono nominati dalla Commissione su proposta delle organizzazioni professionali costituite a livello della Comunità e più rappresentative delle categorie economiche di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 , le cui attività rientrano nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati del pollame . Tuttavia i rappresentanti dei consumatori sono nominati su proposta del Comitato consultativo dei consumatori . Per ogni seggio , i predetti organismi propongono due candidati di diversa nazionalità . 2 . I membri del Comitato restano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile . Le funzioni esercitate non sono retribuite . Al termine del triennio , i membri del Comitato rimangono in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato . Il mandato di un membro scade prima dello spirare del triennio in caso di dimissioni o di decesso dell'interessato . Il mandato di un membro puo essere altresi soppresso , se l'organismo che ha presentato la candidatura chiede che l'interessato venga sostituito . In tal caso , si provvede alla sua sostituzione , per la rimanente durata del mandato , secondo la procedura di cui al paragrafo 1 . 3 . A titolo informativo , la Commissione pubblica l'elenco dei membri del Comitato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Articolo 5 Il Comitato elegge , per la durata di tre anni , un presidente e due vicepresidenti . L'elezione ha luogo alla maggioranza di due terzi dei membri presenti . Alla stessa maggioranza dei voti , il Comitato puo completare con altri membri l'ufficio di presidenza . In tal caso , detto ufficio comprende , oltre al presidente , non più di un rappresentante di ciascuna delle categorie economiche rappresentante nell'ambito del Comitato . L'ufficio di presidenza prepara ed organizza i lavori del Comitato . Articolo 6 A richiesta di una delle categorie economiche rappresentate , il presidente puo invitare un delegato della categoria stessa ad assistere alle riunioni del Comitato . Allo stesso modo , il presidente puo invitare a partecipare ai lavori del Comitato , in qualità di esperto , chiunque abbia una specifica competenza riguardo ad una delle questioni comprese nell'ordine del giorno ; gli esperti partecipano alle deliberazioni solo per la questione che ha motivato la loro presenza . Articolo 7 Il Comitato puo costituire gruppi di lavoro per facilitare i propri lavori . Articolo 8 1 . Il Comitato si riunisce presso la sede della Commissione su convocazione di quest'ultima . L'ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del presidente , d'intessa con la Commissione . 2 . I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del Comitato , dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro . 3 . I servizi della Commissione provvedono ai compiti di segretariato del Comitato , dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro . Articolo 9 Le deliberazioni del Comitato vertono sulle domande di parere formulate dalla Commissione . Esse non sono seguite da votazione . Nel chiedere il parere del Comitato , la Commissione ha facoltà di fissare il termine entro il quale il parere dovrà essere espresso . Le prese di posizione di ciascuna delle categorie economiche rappresentate figurano in un resoconto delle deliberazioni : rasmesso alla Commissione . Qualora il parere richiesto sia espresso all'unanimità , il Comitato redige conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto . I risultati delle deliberazioni del Comitato vengono comunicati dalla Commissione al Consiglio o ai comitati di gestione , a loro richiesta . Articolo 10 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato , i membri del Comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza nel quadro dei lavori del Comitato stesso o dei gruppi di lavoro , qualora la Commissione li informi che il parere richiesto o il quesito riguarda una materia di carattere riservato . In tale caso , assistono alle riunioni soltanto i membri del Comitato e i rappresentanti dei servizi della Commissione . Articolo 11 La presente decisione entra in vigore il 31 ottobre 1973 . Fatto a Bruxelles , il 31 ottobre 1973 . Per la Commissione Il Presidente Francois-Xavier ORTOLI