73/53/CEE: Decisione della Commissione, del 26 febbraio 1973, relativa alle misure di protezione che devono essere applicate dagli Stati membri contro la malattia vescicolosa dei suini
Gazzetta ufficiale n. L 083 del 30/03/1973 pag. 0043 - 0043
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 5 pag. 0130
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 9 pag. 0129
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 5 pag. 0130
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 6 pag. 0245
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 6 pag. 0245
++++ ( 1 ) GU n . 121 del 29 . 7 . 1964 , pag . 1977/64 . ( 2 ) GU n . L 38 del 12 . 2 . 1972 , pag . 95 . ( 3 ) GU n . 121 del 29 . 7 . 1964 , pag . 2012/64 . ( 4 ) GU n . 239 del 30 . 10 . 1970 , pag . 42 . DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 1973 relativa alle misure di protezione che devono essere applicate dagli Stati membri contro la malattia vescicolosa dei suini ( 73/53/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la direttiva del Consiglio del 26 giugno 1964 , relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio del 7 febbraio 1972 ( 2 ) , in particolare l'articolo 9 , vista la direttiva del Consiglio del 26 giugno 1964 , relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carne fresca ( 3 ) , modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio del 27 ottobre 1970 ( 4 ) , in particolare l'articolo 8 , considerando che la situazione risultante dall'apparizione di focolai di malattia vescicolosa dei suini nella Comunità rappresenta un pericolo per l'allevamento comunitario di suini ; che , in conseguenza , gli Stati membri avevano fondati motivi per adottare d'urgenza certe misure di protezione ; considerando tuttavia che al momento attuale la gravità della malattia e la sua rapidità di propagazione non sono tali da giustificare dei divieti d'importazione , anche parziali ; che è sufficiente che gli Stati membri speditori contaminati dalla malattia vescicolosa dei suini accordino agli Stati membri destinatari garanzie identiche a quelle che sono state previste dalla regolamentazione comunitaria attuale sull'afta epizootica e cio al fine di evitare qualsiasi rischio di propagazione di quest'ultima ; che esiste in effetti una certa analogia nelle manifestazioni cliniche dei primi sintomi della malattia vescicolosa da una parte e dell'afta epizootica dall'altra ; considerando che , in applicazione delle disposizioni comunitarie sopra indicate , è necessario coordinare in tal senso le misure che devono essere applicate dai paesi interessati ; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato veterinario permanente , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 Gli Stati membri contaminati dalla malattia vescicolosa dei suini accordano , per i suini e le carni fresche di suini spediti dal loro territorio nel territorio di un altro Stato membro , per quanto riguarda la predetta malattia , garanzie identiche a quelle che sono state stabilite per l'afta epizootica dalla direttiva del Consiglio del 26 giugno 1964 , relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina , modificata per ultimo dalla direttiva del Consiglio del 7 febbraio 1972 e in particolare dall'articolo 2 i ) e dall'articolo 3 , paragrafi 2 b ) e c ) i ) ii ) . Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione . Fatto a Bruxelles , il 26 febbraio 1973 . Per la Commissione Il Presidente Francois-Xavier ORTOLI