Regolamento (CEE) n. 2864/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 306 del 31/12/1972 pag. 0001 - 0005
edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(31.12)L289 pag. 0012
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(31.12)L303 pag. 0015
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 1 pag. 0227
edizione speciale in lingua ceca capitolo 05 tomo 01 pag. 162 - 166
edizione speciale in lingua estone capitolo 05 tomo 01 pag. 162 - 166
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 05 tomo 01 pag. 162 - 166
edizione speciale in lingua lituana capitolo 05 tomo 01 pag. 162 - 166
edizione speciale in lingua lettone capitolo 05 tomo 01 pag. 162 - 166
edizione speciale in lingua maltese capitolo 05 tomo 01 pag. 162 - 166
edizione speciale in lingua polacca capitolo 05 tomo 01 pag. 162 - 166
edizione speciale in lingua slovacca capitolo 05 tomo 01 pag. 162 - 166
edizione speciale in lingua slovena capitolo 05 tomo 01 pag. 162 - 166
Regolamento (CEE) n. 2864/72 del Consiglio del 19 dicembre 1972 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato d'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica [1], firmato il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 153 dell'atto ad esso allegato, vista la proposta della Commissione, considerando che a norma dell'articolo 30 dell'atto summenzionato, il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [2], modificato dall'atto deve essere modificato in conformità degli orientamenti definiti nella parte VII dell'allegato II di tale atto, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue: 1. All'articolo 1, il testo lettera s) bis è sosti tuito dal testo seguente: "s) bis. il termine "periodi di residenza" designa i periodi definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti o sono considerati compiuti." 2. All'articolo 9, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata al compimento di periodi di assicurazione, i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro sono presi in considerazione, nella misura necessaria, come se si trattasse di periodi d'assicurazione compiuti sotto la legislazione del primo Stato." 3. All'articolo 18, il testo del titolo e del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "Totalizzazione dei periodi di assicurazione, d'occupazione o di residenza 1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, d'occupazione o di residenza, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, d'occupazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica." 4. Al paragrafo 2 dell'articolo 19 è aggiunto un secondo comma così redatto: "Qualora i familiari risiedano sul territorio di uno Stato membro secondo la cui legislazione il diritto alle prestazioni in natura non è subordinato a condizioni di assicurazione o d'occupazione, si presume che le prestazioni in natura siano loro corrisposte per conto dell'istituzione alla quale il lavoratore è iscritto, salvo il caso in cui il coniuge o la persona che ha cura dei figli eserciti un'attività professionale nel territorio di detto Stato membro." 5. Il testo dell'articolo 27 è sostituito dal seguente testo: "Articolo 27 «Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di più Stati membri, quando esiste un diritto alle prestazioni nello Stato di residenza Il titolare di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, tra cui quella dello Stato membro nel cui territorio egli risiede, che abbia diritto alle prestazioni secondo la legislazione di quest'ultimo Stato membro, tenuto conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 18 e dell'allegato V, nonché i suoi familiari, ottengono tali prestazioni dall'istituzione del luogo di residenza e a carico di questa stessa istituzione, come se l'interessato fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della sola legislazione di quest'ultimo Stato membro." 6. All'articolo 28, paragrafo 2, il testo della let tera b) è sostituito dal seguente testo: "b) se il titolare ha diritto a tali prestazioni secondo le legislazioni di due o più Stati membri, l'onere incombe all'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione il titolare è stato più lungamente soggetto; qualora l'applicazione di questa regola abbia l'effetto di attribuire l'onere delle prestazioni a più istituzioni, l'onere incombe all'istituzione che applica la legislazione alla quale il titolare è stato soggetto da ultimo." 7. Dopo l'articolo 28 si aggiunge il seguente articolo 28 bis: "Articolo 28 bis Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di un solo Stato o di più Stati membri diversi da quello di residenza, quando esiste un diritto alle prestazioni in quest'ultimo Stato In caso di residenza del titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o rendite dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri nel territorio di uno Stato membro, secondo la cui legislazione il diritto alle prestazioni in natura non è subordinato a condizioni di assicurazione o d'occupazione e a norma della quale non è dovuta alcuna pensione o rendita, l'onere delle prestazioni in natura che sono corrisposte a detto titolare nonché ai familiari incombe all'istituzione di uno degli Stati membri competenti in materia di pensioni determinata conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, purché detto titolare e i familiari abbiano diritto a queste prestazioni secondo la legislazione applicata da suddetta istituzione se essi risiedono nel territorio dello Stato membro in cui tale istituzione si trova." 8. Nell'articolo 31, il periodo iniziale è sostituito dal periodo seguente: "Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta secondo la legislazione di uno Stato membro, o di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, il quale abbia diritto alle prestazioni secondo la legislazione di uno di questi Stati membri, come pure i suoi familiari, che dimorano sul territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono, beneficiano:" 9. Il testo dell'articolo 33 è sostituito dal seguente testo: "Articolo 33 «Contributi a carico dei titolari di pensioni o di rendite L'istituzione di uno Stato membro debitrice di una pensione o di una rendita, che applica una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico del titolare di una pensione o di una rendita per la copertura delle prestazioni di malattia e maternità, è autorizzata a operare tali trattenute, calcolate in base alla suddetta legislazione, sulla pensione o rendita da essa dovuta, se le prestazioni corrisposte ai sensi degli articoli 27, 28, 28 bis, 29, 31 e 32 sono a carico di un'istituzione del suddetto Stato membro." 10. Nel titolo III, capitolo 2, il testo del titolo della sezione 1 è sostituito dal testo seguente: "Lavoratori soggetti esclusivamente a legislazioni secondo le quali l'importo delle prestazioni di invalidità non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione" 11. All'articolo 37, il testo del paragrafo 1 è sosti tuito dal testo seguente: "1. Il lavoratore che sia stato soggetto successivamente o alternativamente alle legislazioni di due o più Stati membri ed abbia compiuto periodi di assicurazione esclusivamente sotto legislazioni secondo le quali l'importo delle prestazioni d'invalidità non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, beneficia delle prestazioni conformemente alle disposizioni dell'articolo 39. Tale articolo non riguarda le maggiorazioni o i supplementi di pensione per i figli, che sono concessi conformemente alle disposizioni del capitolo 8." 12. All'articolo 38, il testo del titolo e del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: "Totalizzazione dei periodi di assicurazione 1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica." 13. All'articolo 45, il testo del paragrafo 1 è sosti tuito dal seguente testo: "1. L'istituzione di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione o di residenza tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica." 14. Il paragrafo 4 dell'articolo 45 è soppresso. 15. All'articolo 46, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente testo: "1. L'istituzione competente di ciascuno degli Stati membri alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto e le cui condizioni per l'acquisizione del diritto alle prestazioni sono soddisfatte senza che sia necessario applicare le disposizioni dell'articolo 45, determina, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, l'importo della prestazione corrispondente alla durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza da prendere in considerazione in base a detta legislazione." 16. All'articolo 46, paragrafo 2, il testo della let tera a) è sostituito dal seguente testo: "a) L'istituzione calcola l'importo teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e di residenza compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri alle quali il lavoratore è stato soggetto fossero stati compiuti nello Stato membro in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione della prestazione. Se, secondo questa legislazione, l'importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi compiuti, tale importo è considerato come l'importo teorico di cui alla presente lettera." 17. Al titolo III, il capitolo 4 è modificato come segue: La sezione 1 e l'articolo 51 bis sono soppressi. Sezione 2 diventa Sezione 1. Sezione 3 diventa Sezione 2. Sezione 4 diventa Sezione 3. Sezione 5 diventa Sezione 4. 18. Il testo dell'articolo 64 è sostituito dal seguente testo: "Articolo 64 Totalizzazione dei periodi di assicurazione o di residenza L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto agli assegni in caso di morte al compimento di periodi di assicurazione o di residenza, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica." 19. All'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), il testo della sottolettera ii) è sostituito dal testo seguente: "negli altri casi, conformemente a quella delle legislazioni di tali Stati membri alla quale l'interessato è stato più lungamente soggetto se il diritto ad una delle prestazione di cui al paragrafo 1 è acquisito in base alla predetta legislazione, tenendo conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 1, lettera a); se non è acquisito alcun diritto in virtù della predetta legislazione, le condizioni di acquisizione del diritto sono esaminate in rapporto alle legislazioni degli altri Stati membri interessati, nell'ordine decrescente della durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di tali Stati membri." 20. All'articolo 78, paragrafo 2, lettera b), il testo della sottolettera ii) è sostituito dal testo seguente: "negli altri casi, conformemente a quella delle legislazioni di tali Stati membri alla quale il lavoratore defunto è stato più lungamente soggetto, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è acquisito in base alla predetta legislazione, tenendo conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 1, lettera a); se nessun diritto è acquisito in virtù della predetta legislazione, le condizioni di acquisizione del diritto sono esaminate in rapporto alle legislazioni degli altri Stati membri interessati, nell'ordine decrescente della durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di tali Stati membri." 21. All'articolo 79, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "Qualora l'applicazione della norma fissata dai paragrafi 2, b) ii), degli articoli 77 e 78 avesse l'effetto di rendere competenti più Stati membri, essendo uguale la durata dei periodi, le prestazioni ai sensi dell'articolo 77 o dell'articolo 78, a seconda del caso, sono concesse conformemente a quella delle legislazioni di tali Stati membri alla quale il lavoratore è stato soggetto da ultimo." 22. Nell'articolo 79, il paragrafo 4 è soppresso. 23. Nell'allegato III, il testo del punto B va letto come segue: "B — DANIMARCA Nulla." 24. L'allegato V B è modificato come segue: a) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: "In caso di residenza o di dimora in Danimarca, i lavoratori, i richiedenti e i titolari di pensioni o rendite, nonché i loro familiari, di cui agli articoli 19, 22 paragrafi 1 e 3, 25 paragrafi 1 e 3, 26 paragrafo 1, 28 bis, 29 e 31 del regolamento, beneficiano delle prestazioni in natura alle stesse condizioni previste dalla legislazione danese per le persone il cui reddito non supera il livello indicato nell'articolo 3 della legge n. 311 del 9 giugno 1971 sul servizio pubblico di sanità, allorché l'onere di dette prestazioni incombe all'istituzione di uno Stato membro diverso dalla Danimarca." b) il testo del paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente: "Le disposizioni dell'articolo 1 (1) n. 2 della legge sulle pensioni di vecchiaia, dell'articolo 1 (1) n. 2 della legge sulle pensioni d'invalidità e dell'articolo 2 (1) n. 2 della legge sulle pensioni e sugli assegni alla vedova non sono applicabili ai lavoratori o ai loro superstiti che abbiano la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca." c) dopo il paragrafo 5 si aggiungono i seguenti paragrafi: "6. Le disposizioni della legislazione danese sulle pensioni di vedova e di vecchiaia sono applicabili alla vedova di un lavoratore che è stato soggetto alla legislazione danese, anche se tale vedova non abbia avuto residenza in Danimarca.» 7. Le disposizioni del regolamento non pregiudicano le disposizioni transitorie delle leggi danesi del 7 giugno 1972, concernenti il diritto a pensione dei cittadini danesi che hanno effettivamente risieduto in Danimarca per un periodo determinato, immediatamente prima della data della domanda. La pensione è tuttavia concessa, alle condizioni previste per i cittadini danesi, ai cittadini di altri Stati membri che hanno effettivamente risieduto in Danimarca nell'anno immediatamente precedente la data della domanda. 8. I periodi durante i quali un lavoratore frontaliero o un lavoratore stagionale che ha residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca è stato occupato nel territorio della Danimarca devono esserre considerati come periodi di residenza rispetto alla legislazione danese. Ciò vale anche per i periodi durante i quali detto lavoratore è distaccato sul territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca. 9. Per determinare se le condizioni per l'acquisizione del diritto alle prestazioni in caso di maternità di cui al capitolo 12 della legge sulle prestazioni giornaliere in denaro in caso di malattia o di maternità sono soddisfatte, quando l'interessata non è stata soggetta alla legislazione danese per tutto il periodo di riferimento stabilito all'articolo 34 (1) o (2) della legge summenzionata: a) si tiene conto dei periodi di assicurazione compiuti eventualmente sotto la legislazione di uno Stato membro diverso dalla Danimarca nel corso del suddetto periodo di riferimento durante il quale l'interessata non è stata soggetta alla legislazione danese, come se si trattasse di periodi compiuti sotto quest'ultima legislazione, e b) si presume che l'interessata abbia ricevuto, durante i periodi presi in considerazione, un salario medio di importo pari a quello della media dei salari constatati nel corso dei periodi compiuti sotto la legislazione danese durante il suddetto periodo di riferimento." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore con l'adesione dei nuovi Stati membri alle Comunità europee. Tuttavia, l'applicazione del presente regolamento nei nuovi Stati membri è rinviata alle date seguenti: - Danimarca: 1o aprile 1973 - Irlanda: 1o aprile 1973 - Regno Unito: 1o aprile 1973. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1972. Per il Consiglio Il Presidente T. Westerterp [1] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5. [2] GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2. --------------------------------------------------