Regolamento (CEE) n. 2591/72 della Commissione, dell' 8 dicembre 1972, che modifica il regolamento n. 67/67/CEE del 22 marzo 1967, relativo all' applicazione dell' articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva
Gazzetta ufficiale n. L 276 del 09/12/1972 pag. 0015
edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(9-28.12) pag. 0006
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(9-28.12) pag. 0007
edizione speciale greca: capitolo 08 tomo 1 pag. 0093
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 2 pag. 0018
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 2 pag. 0018
++++ ( 1 ) GU N . 13 DEL 21 . 2 . 1962 , PAG . 204/62 . ( 2 ) GU N . 36 DEL 6 . 3 . 1965 , PAG . 533/65 . ( 3 ) GU N . 57 DEL 25 . 3 . 1967 , PAG . 849/67 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2591/72 DELLA COMMISSIONE DELL'8 DICEMBRE 1972 CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO N . 67/67/CEE DEL 22 MARZO 1967 , RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 85 , PARAGRAFO 3 , DEL TRATTATO A CATEGORIE DI ACCORDI DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , IN PARTICOLARE GLI ARTICOLI 87 E 155 , VISTO L'ARTICOLO 24 DEL REGOLAMENTO N . 17 DEL 6 FEBBRAIO 1962 ( 1 ) , VISTO IL REGOLAMENTO N . 19/65/CEE , DEL 2 MARZO 1965 , RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 85 , PARAGRAFO 3 , DEL TRATTATO A CATEGORIE DI ACCORDI E PRATICHE CONCORDATE ( 2 ) , VISTI I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO IN MATERIA DI INTESE E POSIZIONI DOMINATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO N . 19/65/CEE , CONSIDERANDO CHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO N . 19/65/CEE , LA COMMISSIONE HA COMPETENZA PER APPLICARE MEDIANTE REGOLAMENTO L'ARTICOLO 85 , PARAGRAFO 3 , DEL TRATTATO , A DETERMINATE CATEGORIE DI ACCORDI DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA E DI PRATICHE CONCORDATE BILATERALI CHE RIENTRANO NELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 85 , PARAGRAFO 1 ; CONSIDERANDO CHE LA DURATA DI VALIDITA DEL REGOLAMENTO N . 67/67/CEE DELLA COMMISSIONE , DEL 22 MARZO 1967 , RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 85 , PARAGRAFO 3 , DEL TRATTATO , A CATEGORIE DI ACCORDI DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA ( 3 ) , E LIMITATA AL 31 DICEMBRE 1972 ; CONSIDERANDO CHE IN BASE ALL'ESPERIENZA ACQUISITA IN SEDE DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 67/67/CEE E DATO CONSTATARE CHE LA DICHIARAZIONE DI INAPPLICABILITA DELL'ARTICOLO 85 , PARAGRAFO 1 , DEL TRATTATO , PREVISTA DAL SUDDETTO REGOLAMENTO NEI CONFRONTI DI DETERMINATI ACCORDI DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA RISPONDENTI ALLE CONDIZIONI IN ESSO STABILITE SI E DIMOSTRATA EFFICACE ; CONSIDERANDO CHE E PERTANTO OPPORTUNO PROROGARE IL REGOLAMENTO N . 67/67/CEE ; CHE AI FINI DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO APPARE OPPORTUNA UNA PROROGA DI 10 ANNI , ONDE PERMETTERE ALLE IMPRESE DI PRENDERE DISPOSIZIONI A LUNGO TERMINE ; CONSIDERANDO CHE DETTA PROROGA NON COMPORTA ALCUN RISCHIO , DATA LA POSSIBILITA PER LA COMMISSIONE , IN BASE AL COMBINATO DISPOSTO DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO N . 19/65/CEE E DELL'ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO N . 67/67/CEE , DI INTERVENIRE OGNI QUALVOLTA ESSA CONSTATI CHE GLI ACCORDI CHE RIENTRANO NELLA PREVISIONE DEL REGOLAMENTO SONO PRODUTTIVI DI EFFETTI INCOMPATIBILI CON LE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 85 , PARAGRAFO 3 , DEL TRATTATO , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : ARTICOLO 1 NELL'ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 1 , DEL REGOLAMENTO N . 67/67/CEE LA DATA DEL " 31 DICEMBRE 1972 " E SOSTITUITA DALLA DATA DEL " 31 DICEMBRE 1982 " . ARTICOLO 2 IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL GIORNO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE . IL PRESENTE REGOLAMENTO E OBBLIGATORIO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI . FATTO A BRUXELLES , L'8 DICEMBRE 1972 . PER LA COMMISSIONE IL PRESIDENTE S . L . MANSHOLT