Regolamento (CEE) n. 1723/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, relativo alla liquidazione dei conti per quanto concerne il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia
Gazzetta ufficiale n. L 186 del 16/08/1972 pag. 0001 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 4 pag. 0242
edizione speciale danese: serie II tomo III pag. 0110
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 4 pag. 0242
edizione speciale inglese: serie II tomo III pag. 0109
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 8 pag. 0115
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 6 pag. 0070
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 6 pag. 0070
++++ ( 1 ) GU N . L 94 DEL 28 . 4 . 1970 , PAG . 13 . ( 2 ) GU N . L 36 DEL 10 . 2 . 1972 , PAG . 1 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1723/72 DELLA COMMISSIONE DEL 26 LUGLIO 1972 RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEI CONTI PER QUANTO CONCERNE IL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E DI GARANZIA , SEZIONE GARANZIA LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , VISTO IL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 729/70 DEL CONSIGLIO , DEL 21 APRILE 1970 , RELATIVO AL FINANZIAMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE ( 1 ) , IN PARTICOLARE GLI ARTICOLI 4 , PARAGRAFO 4 , E 5 , PARAGRAFO 3 , CONSIDERANDO CHE PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEI SERVIZI E ORGANISMI DELEGATI AL PAGAMENTO DELLE SPESE FINANZIATE DAL FEAOG , SEZIONE GARANZIA , OCCORRE DEFINIRE LE MODALITA DI TRASMISSIONE ALLA COMMISSIONE DEI CONTI ANNUI ; CONSIDERANDO CHE LE DISPOSIZIONI DA ADOTTARE DEBBONO PERMETTERE AGLI STATI MEMBRI DI PRESENTARE IN MODO UNIFORME E IN CONFORMITA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL FINANZIAMENTO COMUNITARIO TUTTI I DOCUMENTI NECESSARI ALLA LIQUIDAZIONE DEI CONTI ; CONSIDERANDO CHE I SERVIZI ED ORGANISMI DELEGATI AI PAGAMENTI DEVONO TENERE UNA CONTABILITA AVENTE AD OGGETTO ESCLUSIVAMENTE I MEZZI FINANZIARI MESSI A LORO DISPOSIZIONE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE FINANZIATE DAL FEAOG , SEZIONE GARANZIA , E CHE I DATI DA COMUNICARE DEBBONO ESSERE DESUNTI DA DETTA CONTABILITA ; CHE E TUTTAVIA NECESSARIO PREVEDERE PER I PRIMI DUE ANNI , IN VIA ECCEZIONALE E COMPLEMENTARE , LA POSSIBILITA DI FAR RICORSO AD ALTRE FONTI DI INFORMAZIONE ; CHE , INOLTRE , PRESENTANDO I DATI FORNITI UN CARATTERE DI SINTESI , E OPPORTUNO CONSERVARE I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI , SUI QUALI ESSI SI BASANO , FINO AD ULTIMAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO DA PARTE DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE , FERMO RESTANTO IL PRINCIPIO CHE DETTA DISPOSIZIONE NON PREGIUDICA LE DISPOSIZIONI NAZIONALI CHE PREVEDONO LA TENUTA DEI DOCUMENTI OLTRE DETTO LIMITE ; CONSIDERANDO CHE , PER FACILITARE LE OPERAZIONI DI VERIFICA DEI DATI NUMERICI , GLI STATI MEMBRI DEBBONO TRASMETTERE ALLA COMMISSIONE , DA UN LATO , LE RELAZIONI ANNUE REDATTE DAI SERVIZI ED ORGANISMI E , DALL'ALTRO , LE RELAZIONI O PARTI DI ESSE ELABORATE DAI SERVIZI DI VERIFICA O DI CONTROLLO ; CHE E NECESSARIO PREVEDERE UNO SCHEMA PER LA PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI COMPILATE DAI SERVIZI ED ORGANISMI DELEGATI AI PAGAMENTI ; CONSIDERANDO CHE LA COMMISSIONE DEVE DISPORRE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI IMPORTI INDEBITAMENTE PAGATI INERENTI A IRREGOLARITA CHE NON FIGURANO NEGLI ELENCHI TRIMESTRALI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 3 E 5 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 283/72 , DEL 7 FEBBRAIO 1972 , RELATIVO ALLE IRREGOLARITA ED AL RICUPERO DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELL'AMBITO DEL FINANZIAMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE , NONCHE ALL'INSTAURAZIONE DI UN SISTEMA DI INFORMAZIONE IN QUESTO SETTORE ( 2 ) ; CONSIDERANDO CHE E NECESSARIO , IN SEDE DI LIQUIDAZIONE DEI CONTI ANNUI , STABILIRE L'AMMONTARE DEI MEZZI FINANZIARI COMUNITARI DISPONIBILI IN CIASCUNO STATO MEMBRO ALLA FINE DELL'ANNO ; CONSIDERANDO CHE LE MISURE PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO SONO CONFORMI AL PARERE DEL COMITATO DEL FONDO , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : ARTICOLO 1 1 . PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 , PARAGRAFO 2 , LETTERA B ) , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 729/70 GLI STATI MEMBRI TRASMETTONO ALLA COMMISSIONE : A ) I RESOCONTI ANNUI , NONCHE LE RELAZIONI REDATTE DA CIASCUN SERVIZIO O ORGANISMO IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 4 , PARAGRAFO 3 , DEL SUDDETTO REGOLAMENTO , B ) OGNI RELAZIONE O PARTE DI RELAZIONE ELABORATA DAI SERVIZI DI VERIFICA O DI CONTROLLO COMPETENTI , CHE SI RIFERISCONO ALLE SPESE DI CUI AGLI ARTICOLI 2 E 3 DEL SUDDETTO REGOLAMENTO , C ) UN PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE SPESE DI TUTTI I SERVIZI ED ORGANISMI CHE SONO STATI DA ESSI AUTORIZZATI A PAGARE DETTE SPESE . 2 . I DOCUMENTI DI CUI AL PARAGRAFO 1 SONO TRASMESSI IN TRE ESEMPLARI E DEVONO PERVENIRE ALLA COMMISSIONE ENTRO IL 31 MARZO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DURANTE IL QUALE LE RELATIVE SPESE SONO STATE PAGATE . LA TRASMISSIONE DI DETTI DOCUMENTI PUO ESSERE EFFETTUATA IN MODO FRAZIONATO . TUTTAVIA , PER LE SPESE FINANZIATE PER IL 1971 , I DOCUMENTI DI CUI AL PARAGRAFO 1 DEVONO PERVENIRE ALLA COMMISSIONE ENTRO IL 15 OTTOBRE 1972 . ARTICOLO 2 I CONTI E I DOCUMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 SI RIFERISCONO A OPERAZIONI EFFETTUATE A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 1971 E PER LE QUALI I PAGAMENTI SONO STATI EFFETTUATI DURANTE L'ANNO PRECEDENTE LA DATA PREVISTA PER LA LORO TRASMISSIONE ALLA COMMISSIONE . ARTICOLO 3 1 . I RESOCONTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 , LETTERA A ) , COMPRENDONO : A ) I DATI NUMERICI PRESENTATI CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELLE ALLEGATE TABELLE DA I A VIII ; B ) LO STATO DI TESORERIA STABILITO ALL'ULTIMO GIORNO DELL'ANNO CONSIDERATO E PRESENTATO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ALLEGATA TABELLA X A ) . 2 . I DATI RELATIVI ALLE RESTITUZIONI , PRESENTATI PER SOTTOVOCE TARIFFARIA CONFORMEMENTE ALLA DICITURA DELLA TABELLA I , DEVONO DISTINGUERE TUTTI I PRODOTTI , PRODOTTI DERIVATI E VARIETA , PER I QUALI LA COMMISSIONE HA FISSATO UNA SPECIFICA ALIQUOTA DI RESTITUZIONE . INOLTRE , SE I PRODOTTI HANNO FORMATO OGGETTO DI DONI ALIMENTARI NEL QUADRO DELLA CONVENZIONE DI AIUTO ALIMENTARE , I QUANTITATIVI DI CUI TRATTASI E LE RESTITUZIONI NELLA FASE FOB PAGATE PER TALI OPERAZIONI DEVONO ESSERE PRESENTATI SEPARATAMENTE . 3 . I DATI RELATIVI AGLI INTERVENTI E ALTRE MISURE DA FORNIRE PER PRODOTTO E TIPO D'INTERVENTO CONFORMEMENTE ALLA DICITURA DELLE TABELLE DA II A VIII DEVONO ESSERE PRESENTATI IN LINEA DI MASSIMA SU UNA RIGA SEPARATA OGNI QUALVOLTA IL TASSO UNITARIO DELLA SPESA VARIA DURANTE L'ANNO . ARTICOLO 4 1 . I DATI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 SONO DESUNTI DALLA CONTABILITA DEI SERVIZI ED ORGANISMI AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 729/70 . TUTTAVIA , SE PER I RESOCONTI DEL 1971 E 1972 DETTA CONTABILITA NON CONTIENE TUTTI GLI ELEMENTI NECESSARI PER L'ELABORAZIONE DELLE ALLEGATE TABELLE CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELLE TABELLE STESSE E DELL'ARTICOLO 3 , PARAGRAFI 2 E 3 , SI FA RICORSO , IN VIA ECCEZIONALE , AD ALTRE FONTI D'INFORMAZIONE . I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DELLE SPESE FINANZIATE DAL FEAOG , SEZIONE GARANZIA , SONO CONSERVATI A FINI COMUNITARI ALMENO FINO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO DURANTE IL QUALE LA COMMISSIONE HA PROCEDUTO ALLA LIQUIDAZIONE DEI CONTI DELL'ANNO CUI DETTE SPESE SI RIFERISCONO . ARTICOLO 5 LE RELAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 1 , LETTERA A ) , SONO COMPILATE DA CIASCUN SERVIZIO ED ORGANISMO CONFORMEMENTE AL SEGUENTE SCHEMA : A ) CONDIZIONI AMMINISTRATIVE , CONTABILI E FINANZIARIE SECONDO CUI HA ASSOLTO I COMPITI AFFIDATIGLI IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 729/70 E IN PARTICOLARE : _ RICHIAMO DELLE COMPETENZE E DEL FUNZIONAMENTO , _ DESCRIZIONE DELLE RELAZIONI CON ALTRI SERVIZI , PUBBLICI O PRIVATI , PER L'ASSOLVIMENTO DI DETTI COMPITI , _ MODO IN CUI SONO RICEVUTE , LIQUIDATE E PAGATE LE DOMANDE DEI BENEFICIARI ; B ) CONDIZIONI PARTICOLARI CHE HANNO INFLUENZATO IL VOLUME DELLE SPESE : _ ANALISI DELLE VARIE CATEGORIE DI SPESE , _ ANALISI DEI PROBLEMI TECNICI CHE SONO SORTI IN PARTICOLARE NELLA GESTIONE DELLE MERCI ACQUISTATE ALL'INTERVENTO ; C ) PARTICOLARITA E SEGNATAMENTE , SE DEL CASO : _ PER I PRIMI DUE ANNI , I CASI E I MOTIVI CHE HANNO RESO NECESSARIO IL RICORSO ALLA POSSIBILITA PREVISTA DALL'ARTICOLO 4 , PARAGRAFO 1 , SECONDO CAPOVERSO , _ I MOTIVI DELLA MANCATA RIPARTIZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI INTERVENTI COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 3 , PARAGRAFO 3 ; D ) CONTROLLO NAZIONALE SULLE SPESE DEL FEAOG : _ RICHIAMO DEI TIPI DI CONTROLLI INTERNI ED ESTERNI , _ STATO DI CIASCUNO DI DETTI CONTROLLI ALL'ATTO DELL'ELABORAZIONE DEI DATI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 . ARTICOLO 6 IL PROSPETTO RIASSUNTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 , LETTERA C ) , E REDATTO SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL'ALLEGATA TABELLA IX . ESSO E CORREDATO DI UNO STATO RIASSUNTIVO DI TESORERIA AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO CONSIDERATO E PRESENTATO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ALLEGATA TABELLA X B ) . ARTICOLO 7 GLI STATI MEMBRI COMUNICANO ALLA COMMISSIONE , ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO , UNO STATO DEGLI IMPORTI INERENTI A IRREGOLARITA CHE NON FIGURANO NEGLI ELENCHI TRIMESTRALI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 3 E 5 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 283/72 E PER I QUALI DURANTE L'ANNO PRECEDENTE E STATA TERMINATA LA PROCEDURA DI RICUPERO . TUTTAVIA , PER IL 1971 , TALI COMUNICAZIONI SONO TRASMESSE ALLA COMMISSIONE ENTRO IL 15 OTTOBRE 1972 . ARTICOLO 8 LA DECISIONE RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE DEI CONTI PREVISTA DALL'ARTICOLO 5 , PARAGRAFO 2 , LETTERA B ) , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 729/70 COMPORTA : A ) LA DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLE SPESE EFFETTUATE IN CIASCUNO STATO MEMBRO DURANTE L'ANNO IN QUESTIONE , RICONOSCIUTE A CARICO DEL FEAOG , SEZIONE GARANZIA ; B ) LA DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEI MEZZI FINANZIARI DISPONIBILI IN CIASCUNO STATO MEMBRO ALLA FINE DELL'ANNO IN QUESTIONE E CHE RISULTA DALLA DIFFERENZA TRA L'INSIEME DEI MEZZI FINANZIARI COMUNITARI DISPONIBILI ALL'INIZIO DELL'ANNO O ANTICIPATI NEL CORSO DELL'ANNO E L'AMMONTARE DI CUI ALLA LETTERA A ) . IL PRESENTE REGOLAMENTO E OBBLIGATORIO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI . FATTO A BRUXELLES , IL 26 LUGLIO 1972 . PER LA COMMISSIONE IL PRESIDENTE S . L . MANSHOLT