31972R1703

Regolamento (CEE) n. 1703/72 del Consiglio, del 3 agosto 1972, che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/69 per quanto concerne il finanziamento comunitario delle spese derivanti dell'esecuzione della convenzione relativa agli aiuti alimentari del 1967 e fissa le norme riguardanti il finanziamento comunitario delle spese derivanti dell'esecuzione della convenzione relativa agli aiuti alimentari del 1971

Gazzetta ufficiale n. L 180 del 08/08/1972 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 37 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 37 pag. 0003
edizione speciale danese: serie II tomo II pag. 0056
edizione speciale inglese: serie II tomo II pag. 0054
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 8 pag. 0108
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 1 pag. 0208
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 1 pag. 0208
edizione speciale in lingua ceca capitolo 3 tomo 01 pag. 344 - 346
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Regolamento (CEE) n. 1703/72 del Consiglio

del 3 agosto 1972

che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/69 per quanto concerne il finanziamento comunitario delle spese derivanti dall'esecuzione della convenzione relativa agli aiuti alimentari del 1967 e fissa le norme riguardanti il finanziamento comunitario delle spese derivanti dall'esecuzione della convenzione relativa agli aiuti alimentari del 1971

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 209,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, in conseguenza della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità [1], di talune misure particolari di aiuti alimentari adottate dalla Comunità, nonché di ritardi amministrativi nell'esecuzione del finanziamento della convenzione relativa agli aiuti alimentari del 1967, occorre adottare varie disposizioni del regolamento (CEE) n. 2052/69 del Consiglio, del 17 ottobre 1969, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dall'esecuzione della convenzione relativa agli aiuti alimentari [2];

considerando che, essendo il suddetto regolamento limitato al finanziamento delle operazioni risultanti dalla convenzione relativa agli aiuti alimentari del 1967, occorre fissare le disposizioni di applicazione per il finanziamento delle operazioni della convenzione del 1971, tenendo conto degli impegni assunti dalla Comunità e dall'esperienza da essa acquisita nel settore degli aiuti alimentari;

considerando che, per agevolare la realizzazione delle azioni comunitarie relative agli aiuti alimentari, è opportuno introdurre un sistema di finanziamento mediante anticipi per il valore delle merci che si ispiri a quello instaurato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia; che occorre inoltre prevedere disposizioni particolari per gli accordi stipulati con organismi incaricati dell'esecuzione degli aiuti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO 1

MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2052/69

Articolo 1

L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2052/69 è completato dal comma seguente:

"Tuttavia, le spese relative alle operazioni realizzate a decorrere dal 1o gennaio 1971 sono soggette alle disposizioni degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [3]."

Articolo 2

Il testo dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/69 è sostituito dal testo seguente:

"1. Formano oggetto di finanziamento comunitario le spese non coperte dall'articolo 1, relative alle operazioni comunitarie risultanti dall'esecuzione della convenzione relativa agli aiuti alimentari, che, in applicazione delle decisioni adottate dalle istituzioni della Comunità, comportano:

a) il valore delle merci messe in fob, previa detrazione delle spese coperte dall'articolo 1;

b) eventualmente ed a titolo eccezionale, le spese che coprono parzialmente o interamente i costi di inoltro dal porto della Comunità al porto di destinazione, qualora la Comunità, in seguito ad una decisione adottata all'unanimità dal Consiglio, assuma tale impegno nel concludere il contratto di fornitura.

2. Tuttavia:

a) per quanto riguarda l'azione di aiuto alimentare in favore della Repubblica del Rwanda, da realizzare in applicazione del programma annuo 1970/1971, formano oggetto di finanziamento comunitario anche le spese di inoltro dal porto di sbarco al luogo di destinazione. All'occorrenza, la Commissione rimborsa tali spese all'organismo che ha realizzato l'operazione, sulla base dei documenti giustificativi presentati, ovvero versa un contributo forfettario.

b) per quanto riguarda l'azione a favore del programma alimentare mondiale, da realizzare in applicazione del programma annuo 1970/1971, formano oggetto di finanziamento comunitario anche le spese di inoltro a partire dalla fase cif e le spese di distribuzione. Dette spese, nonché le spese di trasporto tra la fase fob e la fase cif, sono coperte da un contributo forfettario. La Commissione procede al versamento di tale contributo.

3. Per quanto riguarda le azioni a favore del Comitato internazionale della Croce Rossa, la Commissione procede al pagamento delle spese di inoltro dal porto della Comunità al porto di destinazione, sulla base di documenti giustificativi, qualora l'accordo concluso con la Comunità lo preveda.

4. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono fissate all'occorrenza secondo la procedura dell'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE."

Articolo 3

L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2052/69 è completato con il seguente comma:

"Tali disposizioni sono applicabili soltanto per le spese derivanti dal programma annuo 1968/1969."

Articolo 4

Il testo dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2052/ 69 è sostituito dal testo seguente:

"Dopo l'esecuzione di ciascun programma annuo d'azione comunitaria, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un estratto delle spese da loro effettuate, dal quale risultano per ogni azione comunitaria le spese sostenute in applicazione:

- dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), distinguendo tra i quantitativi prelevati dalle giacenze degli organismi d'intervento e quelli acquistati sul mercato,

- e, eventualmente, dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).

Previa consultazione del Comitato del Fondo, la Commissione decide, sulla base degli estratti di cui al comma precedente, in merito al concorso per tutte le azioni comunitarie di ciascun programma annuo."

Articolo 5

Il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2052/69 è sostituito dal testo seguente:

"Per il programma annuo 1968/1969, la Commissione apre, a nome di ciascuno Stato membro, per la liquidazione delle spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, un conto che viene:

- accreditato degli importi da rimborsare a detto Stato membro ai sensi della decisione adottata per tale programma conformemente all'articolo 6, secondo comma;

- addebitato del contributo di detto Stato, calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, sull'importo totale delle spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, per tale programma."

TITOLO II

FINANZIAMENTO COMUNITARIO DELLE SPESE RELATIVE ALLA CONVENZIONE DEL 1971

Sezione 1a: Finanziamento delle restituzioni fob

Articolo 6

1. Per le operazioni effettuate in esecuzione della convenzione relativa agli aiuti alimentari del 1971 con prodotti mobilitati nella Comunità, la sezione garanzia del Fondo finanzia la parte delle spese corrispondenti alla restituzione all'esportazione verso i paesi terzi, al netto delle spese situate a valle della messa in fob.

Le modalità di applicazione di questo paragrafo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

2. Si applicano per analogia:

a) le disposizioni degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 729/70,

b) le norme generali e le modalità di applicazione previste, secondo che si tratti di cereali o di riso, dall'articolo 16 del regolamento n. 120/67/CEE o dall'articolo 17 del regolamento n. 359/67/CEE per le restituzioni all'esportazione.

Sezione 2a: Determinazione del valore della merce

Articolo 7

L'organismo d'intervento cede le merci destinate all'esecuzione della convenzione relativa agli aiuti alimentari del 1971 al prezzo d'intervento vigente per il centro di commercializzazione in cui le merci si trovano nel mese del loro prelievo.

Qualora le merci si trovino in una località diversa dal centro di commercializzazione, tale prezzo viene modificato conformemente alle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE o, secondo il caso, dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento n. 359/67/CEE, che fissano il prezzo al quale l'organismo d'intervento deve acquistare le merci.

Sezione 3a: Finanziamento dei doni nelle operazioni comunitarie

Articolo 8

1. Per le operazioni risultanti dall'esecuzione della convenzione relativa agli aiuti alimentari del 1971 ed effettuate in applicazione delle decisioni adottate dalle istituzioni della Comunità, oltre eventualmente alle spese di cui all'articolo 6,

a) forma oggetto di un finanziamento comunitario il valore nella fase fob o in una fase corrispondente dei cereali e del riso allo stato naturale o trasformati, previa detrazione delle spese coperte dall'articolo 6, o, in caso di mobilitazione delle merci sul mercato mondiale, il valore risultante dal loro prezzo d'acquisto, eventualmente maggiorato delle relative spese necessarie;

b) a titolo eccezionale, formano inoltre oggetto di un finanziamento comunitario parziale o totale, in caso di decisione del Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, le spese che coprono:

- l'inoltro fino alla frontiera del paese destinatario e, eventualmente, fino al luogo di destinazione,

- la distribuzione, quando la merce è distribuita per il tramite di un organismo internazionale.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono stabilite all'occorrenza secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE o del regolamento n. 359/67/CEE, secondo il caso.

Articolo 9

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 10, gli Stati membri designano i servizi e gli organismi da essi autorizzati a pagare le spese di cui all'articolo 8. Essi comunicano alla Commissione il più sollecitamente possibile, qualora tale comunicazione non sia ancora stata fatta, le informazioni relative in particolare allo statuto di tali servizi e organismi ed alle condizioni amministrative e contabili del loro funzionamento e, annualmente, le trasmettono ogni relazione o parte di relazione che si riferisce a tali spese, elaborata in proprio o dai servizi di controllo competenti.

2. Gli Stati membri trasmettono periodicamente alla Commissione i seguenti documenti concernenti i servizi e gli organismi di cui sopra:

a) gli stati di tesoreria e gli stati di previsione del fabbisogno finanziario,

b) i conti annuali corredati dei documenti necessari per la loro chiusura.

3. Sulla base dei documenti di cui al paragrafo 2, la Commissione, previa consultazione del Comitato del Fondo, decide periodicamente, in funzione del fabbisogno, in merito agli anticipi destinati a coprire le spese di cui all'articolo 8 e chiude, prima della fine dell'anno successivo, i conti dei servizi ed organismi.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 10

1. La Commissione procede al pagamento delle spese di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), quando un accordo concluso dalla Comunità prevede per tali spese il rimborso sulla base di documenti giustificativi o il versamento di un contributo forfettario all'organismo intermediario o, se circostanze eccezionali lo giustificano e se la decisione adottata dal Consiglio in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), lo prevede, al paese beneficiario. Essa può procedere al versamento di anticipi su tali spese.

2. In caso di acquisto sul mercato mondiale, le modalità di esecuzione del finanziamento sono stabilite, all'occorrenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Le disposizioni degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 si applicano per analogia alle spese di cui al regolamento (CEE) n. 2052/69 e al presente regolamento.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 agosto 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. Westerterp

[1] GU n. L 91 del 28. 4. 1970, pag. 19.

[2] GU n. L 263 del 21. 10. 1969, pag. 6.

[3] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

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