31972R1038

Regolamento (CEE) n. 1038/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, che modifica il regolamento (CEE) n. 986/68 che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali

Gazzetta ufficiale n. L 118 del 20/05/1972 pag. 0021 - 0021
edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(II) pag. 0440
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(II) pag. 0456
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 8 pag. 0005
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 6 pag. 0005
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 6 pag. 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 4 pag. 0181
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 4 pag. 0181


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( 1 ) GU n . L 148 del 28 .6 . 1968 , pag . 13 .

( 2 ) GU n . L 148 del 3 .7 . 1971 , pag . 3 .

( 3 ) GU n . L 169 del 18 .7 . 1968 , pag . 4 .

( 4 ) GU n . L 77 del 1 * . 4 . 1971 , pag . 9 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1038/72 DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 1972

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 986/68 che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1410/71 ( 4 ) , in particolare l'articolo 10 , paragrafo 2 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 804/68 prevede all'articolo 10 , paragrafo 1 , che vengano concessi aiuti per il latte scremato ed il scremato in polvere utilizzati per l'alimentazione degli animali ;

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 986/68 ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 673/71 ( 6 ) , definisce le condizioni alle quali vengono concessi tali aiuti ;

considerando che , vista l'esperienza acquisita , pare opportuno precisare talune disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 986/68 allo scopo di facilitare per gli Stati membri il controllo della destinazione dei prodotti ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 986/68 e completato dal paragrafo seguente :

" 5 . Ogni prodotto di cui al paragrafo 1 che beneficia di un aiuto pu} essere utilizzato soltanto per l'alimentazione degli animali . "

Articolo 2

L'articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 986/68 è modificato come segue :

1 . L'ultimo comma del paragrafo 1 è soppresso

2 . Il paragrafo 2 è completato dal comma seguente

" Inoltre , quando la situazione lo esige , possono essere stabilite , secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 , condizioni supplementari per il pagamento dell'aiuto " .

3 . Il paragrafo 3 è soppresso .

Articolo 3

L'articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 986/68 è modificato come segue :

1 . Il testo attuale dell'articolo 4 diventa il paragrafo 1 .

2 . Viene aggiunto il paragrafo seguente :

" 2 . Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per assicurare l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 , paragrafi 4 e 5 e dell'articolo 3 , paragrafo 2 . A questo copo , gli Stati membri possono prevedere , in particolare , la possibilità di controllare ogni azienda sia che utilizzi , sia che commercializzi latte scremato in polvere . "

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addi 18 maggio 1972 .

Per il Consiglio

Il Presidente

M . MART