Regolamento (CEE) n. 1038/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, che modifica il regolamento (CEE) n. 986/68 che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali
Gazzetta ufficiale n. L 118 del 20/05/1972 pag. 0021 - 0021
edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(II) pag. 0440
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(II) pag. 0456
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 8 pag. 0005
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 6 pag. 0005
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 6 pag. 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 4 pag. 0181
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 4 pag. 0181
++++ ( 1 ) GU n . L 148 del 28 .6 . 1968 , pag . 13 . ( 2 ) GU n . L 148 del 3 .7 . 1971 , pag . 3 . ( 3 ) GU n . L 169 del 18 .7 . 1968 , pag . 4 . ( 4 ) GU n . L 77 del 1 * . 4 . 1971 , pag . 9 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1038/72 DEL CONSIGLIO del 18 maggio 1972 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 986/68 che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1410/71 ( 4 ) , in particolare l'articolo 10 , paragrafo 2 , vista la proposta della Commissione , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 804/68 prevede all'articolo 10 , paragrafo 1 , che vengano concessi aiuti per il latte scremato ed il scremato in polvere utilizzati per l'alimentazione degli animali ; considerando che il regolamento ( CEE ) n . 986/68 ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 673/71 ( 6 ) , definisce le condizioni alle quali vengono concessi tali aiuti ; considerando che , vista l'esperienza acquisita , pare opportuno precisare talune disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 986/68 allo scopo di facilitare per gli Stati membri il controllo della destinazione dei prodotti , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 L'articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 986/68 e completato dal paragrafo seguente : " 5 . Ogni prodotto di cui al paragrafo 1 che beneficia di un aiuto pu} essere utilizzato soltanto per l'alimentazione degli animali . " Articolo 2 L'articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 986/68 è modificato come segue : 1 . L'ultimo comma del paragrafo 1 è soppresso 2 . Il paragrafo 2 è completato dal comma seguente " Inoltre , quando la situazione lo esige , possono essere stabilite , secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 , condizioni supplementari per il pagamento dell'aiuto " . 3 . Il paragrafo 3 è soppresso . Articolo 3 L'articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 986/68 è modificato come segue : 1 . Il testo attuale dell'articolo 4 diventa il paragrafo 1 . 2 . Viene aggiunto il paragrafo seguente : " 2 . Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per assicurare l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 , paragrafi 4 e 5 e dell'articolo 3 , paragrafo 2 . A questo copo , gli Stati membri possono prevedere , in particolare , la possibilità di controllare ogni azienda sia che utilizzi , sia che commercializzi latte scremato in polvere . " Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addi 18 maggio 1972 . Per il Consiglio Il Presidente M . MART