31972R0846

Regolamento (CEE) n. 846/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a disposizioni speciali per l'assegnazione delle operazioni di trasformazione dei pomodori che sono stati oggetto d'intervento

Gazzetta ufficiale n. L 100 del 27/04/1972 pag. 0003 - 0003
edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(II) pag. 0335
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(II) pag. 0349
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 7 pag. 0195
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 5 pag. 0199
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 5 pag. 0199


REGOLAMENTO (CEE) N. 846/72 DEL CONSIGLIO del 24 aprile 1972 relativo a disposizioni speciali per l'assegnazione delle operazioni di trasformazione dei pomodori che sono stati oggetto d'intervento

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1425/71 (2), in particolare l'articolo 14,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 ter del regolamento n. 159/66/CEE, i prodotti che sono stati oggetto di misure d'intervento possono essere trasformati per la loro distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o a fondazioni di carità o a persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza; che ai termini del paragrafo 3 di detto articolo, le operazioni di trasformazione sono affidate all'industria mediante aggiudicazione;

considerando che, secondo l'esperienza acquisita, i pomodori, merce rapidamente deperibile, possono formare oggetto di ritiri imprevisti e concentrati in un breve periodo; che, in ragione del tempo necessario per l'applicazione della procedura di aggiudicazione, questa non è sempre di natura a permettere al massimo l'utilizzo dei pomodori ritirati dal mercato; che occorre pertanto prevedere la possibilità di assegnare le suddette operazioni di trasformazione anche mediante contratti per trattativa privata;

considerando che occorre precisare i limiti entro i quali devono mantenersi i contratti per trattativa privata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga dell'articolo 7 ter, paragrafo 3, terzo comma del regolamento n. 159/66/CEE, gli organismi designati dagli Stati membri possono affidare all'industria, mediante contratti per trattativa privata, le operazioni di trasformazione dei pomodori in succhi e concentrati.

Articolo 2

Per l'applicazione del presente regolamento le operazioni di trasformazione possono essere assegnate solo ai prezzi corrispondenti alle più favorevoli condizioni di trasformazione.

Articolo 3

Lo Stato membro che intenda ricorrere alle disposizioni del presente regolamento ne informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, almeno una volta al mese, i quantitativi per i quali hanno fatto ricorso alle disposizioni del presente regolamento ed i relativi prezzi.

Articolo 5

Le modalità d'applicazione del presente regolamento vengono stabilite, all'occorrenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 (4).

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 aprile 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

(1) GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.(2) GU n. L 151 del 7. 7. 1971, pag. 1.(3) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.(4) GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.