Regolamento (CEE) n. 679/72 della Commissione, del 29 marzo 1972, relativo alla classificazione di merci nelle voci o sottovoci 69.09 A, 69.11, 69.13 B e 69.14 A della tariffa dogonale comune
Gazzetta ufficiale n. L 081 del 05/04/1972 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 1 pag. 0036
edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(I) pag. 0267
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 1 pag. 0036
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(I) pag. 0276
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 1 pag. 0153
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 1 pag. 0101
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 1 pag. 0101
edizione speciale in lingua ceca capitolo 02 tomo 01 pag. 8 - 12
edizione speciale in lingua estone capitolo 02 tomo 01 pag. 8 - 12
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 02 tomo 01 pag. 8 - 12
edizione speciale in lingua lituana capitolo 02 tomo 01 pag. 8 - 12
edizione speciale in lingua lettone capitolo 02 tomo 01 pag. 8 - 12
edizione speciale in lingua maltese capitolo 02 tomo 01 pag. 8 - 12
edizione speciale in lingua polacca capitolo 02 tomo 01 pag. 8 - 12
edizione speciale in lingua slovacca capitolo 02 tomo 01 pag. 8 - 12
edizione speciale in lingua slovena capitolo 02 tomo 01 pag. 8 - 12
Regolamento (CEE) n. 679/72 della Commissione del 29 marzo 1972 relativo alla classificazione di merci nelle voci o sottovoci 69.09 A, 69.11, 69.13 B e 69.14 A della tariffa doganale comune LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 3, considerando che occorre emanare delle disposizioni per assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ai fini della classificazione dei prodotti del tipo "vitreus china" o "semi-vitreus china", che sono prodotti di ceramica più o meno vetrificati, a pasta bianca leggermente grigiastra o colorata artificialmente, che non aderisce alla lingua; considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 [2], modificata per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1/72 del Consiglio, del 20 dicembre 1971 [3], comprende nelle voci o sottovoci 69.09 A, 69.11, 69.13 B e 69.14 A prodotti di porcellana e nelle voci o sottovoci 69.09 B, 69.12, 69.13 A, 69.13 C e 69.14 B i corrispondenti prodotti di altre materie ceramiche; considerando che per la classificazione nella tariffa doganale comune dei summenzionati prodotti del tipo "vitreus china" o "semi-vitreus china", è opportuno considerare fra le proprietà caratteristiche della porcellana quelle relative alla porosità, alla densità ed alla traslucidità; considerando che i prodotti del tipo "vitreus china" o "semi-vitreus china" debbono essere classificati, a seconda dei casi, nelle voci o sottovoci 69.09 A, 69.11, 69.13 B e 69.14 A se possiedono, fra l'altro, simultaneamente seguenti caratteristiche: - porosità inferiore o eguale al 3 %, - densità eguale o superiore a 2,2, - traslucidità fino ad uno spessore di circa 3 mm, purché la pasta non sia colorata in massa né ricoperta di vernice o di smalto colorati od opachi; considerando che ai fini di una valutazione uniforme della porosità e della traslucidità dei summenzionati prodotti è necessario adottare dei metodi d'analisi; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I prodotti del tipo "vitreus china" o "semi-vitreus china", che sono prodotti di ceramica più o meno vetrificati, a pasta bianca leggermente grigiastra o colorata artificialmente, che non aderisce alla lingua, sono classificati, a seconda dei casi, nelle voci o sottovoci 69.09 A, 69.11, 69.13 B e 69.14 A della tariffa doganale comune se presentano simultaneamente: a) una porosità (coefficiente di assorbimento d'acqua) inferiore o eguale al 3 %, secondo il metodo di cui all'allegato I; b) una densità eguale o superiore a 2,2; c) una traslucidità fino ad uno spessore di circa 3 mm, secondo il metodo di cui all'allegato II. Tale criterio non trova tuttavia applicazione se la pasta è colorata in massa o ricoperta di vernice o di smalto colorati od opachi. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1972. Per la Commissione Il Presidente S. L. Mansholt [1] GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1. [2] GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1. [3] GU n. L 1 del 1o. 1. 1972, pag. 1. -------------------------------------------------- ALLEGATO I DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO D'ACQUA Scopo e definizione Il saggio ha per scopo di determinare il coefficiente di assorbimento di acqua del coccio. Il coefficiente è una percentuale calcolata in rapporto al peso iniziale del coccio. Preparazione dei campioni e esecuzione del saggio Il numero di campioni per ogni pezzo non deve essere inferiore a tre. Essi sono prelevati nella parte smaltata di uno stesso articolo e non devono avere più di una faccia smaltata. La superficie di un campione deve essere di circa 30 cm2 e il suo spessore massimo di circa 8 mm, compreso lo smalto. I campioni sono essiccati in stufa a 105 °C per tre ore e, dopo raffreddamento nell'essiccatore, si determina il peso (Ps) con una approssimazione di 0,05 g. I campioni vengono poi immersi immediatamente nell'acqua distillata, in modo da non toccare il fondo del recipiente. × 100 Valutazione dei risultati La media dei coefficienti di assorbimento di acqua dei diversi campioni, espressa in percentuale, dà il coefficiente di assorbimento d'acqua del coccio. -------------------------------------------------- ALLEGATO II PROVA DI TRANSLUCIDITÀ Definizione La sagoma di un oggetto deve essere visibile attraverso un campione di spessore compreso fra 2 e 4 mm, posto in una stanza buia a 50 cm da una lampadina nuova messa in una scatola e irradiante un flusso luminoso fra 1350 e 1500 lumens. La lampadina deve essere cambiata dopo 50 ore d'uso. Dispositivo del saggio (vedere schema allegato) È costituito da una scatola dipinta all'interno di bianco opaco; ad una estremità è posta la lampadina (A). L'estremità opposta viene forata e il buco deve permettere di vedere la forma dell'oggetto (B) attraverso il campione (C). Le dimensioni della scatola devono essere le seguenti: - lunghezza: lunghezza della lampadina aumentata di 50 cm, - larghezza, altezza: circa 20 cm. Il diametro del foro è di circa 10 cm. +++++ TIFF +++++ --------------------------------------------------