31972R0515

Regolamento (CEE) n. 515/72 del Consiglio, del 28 febbraio 1972, che modifica il regolamento (CEE) n. 543/69 relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

Gazzetta ufficiale n. L 067 del 20/03/1972 pag. 0011
edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(I) pag. 0127
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(I) pag. 0134
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 1 pag. 0135
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 1 pag. 0180
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 1 pag. 0180


REGOLAMENTO (CEE) N. 515/72 DEL CONSIGLIO del 28 febbraio 1972 che modifica il regolamento (CEE) n. 543/69 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

visto il regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (1),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'applicazione, dal 1o ottobre 1969, del regolamento (CEE) n. 543/69 ha messo in evidenza, sul piano pratico, talune difficoltà cui si può porre rimedio senza per questo pregiudicare gli obiettivi del progresso sociale e della sicurezza stradale perseguiti nel settore dei trasporti su strada;

considerando che è opportuno escludere dal campo d'applicazione del summenzionato regolamento i trattori agricoli e forestali;

considerando che, a scopo di formazione professionale, gli Stati membri devono avere la facoltà di ridurre l'età minima a 16 anni compiuti per gli assistenti alla guida;

considerando che è opportuno stabilire che l'allegato di detto regolamento relativo al libretto individuale di controllo, fa parte integrante del regolamento stesso;

considerando che è inoltre opportuno precisare che, nel caso previsto dall'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 543/69, l'apparecchio meccanico di controllo deve essere omologato conformemente all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1463/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativo all'istituzione di un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (2);

considerando che i trasporti nazionali a corta distanza rispondono, in taluni casi, a particolari esigenze; che sembra pertanto opportuno consentire agli Stati membri, previa consultazione della Commissione, di accordare deroghe in materia di durata di guida continua ed in materia di interruzioni della guida e, particolarmente per i trasporti di raccolto e taluni trasporti di latte, di accordare deroghe alle disposizioni relative al riposo giornaliero; purché non sia compromesso il livello di protezione sociale e di sicurezza della circolazione stradale;

considerando che è inoltre opportuno, per i trasporti a corta distanza, consentire a titolo transitorio agli Stati membri di accordare deroghe all'obbligo di tenere un libretto individuale di controllo se il veicolo è equipaggiato con un apparecchio di controllo rispondente alle disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1463/70 o se, dopo consultazione della Commissione, viene istituito un altro sistema di controllo efficace,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 4 del regoamento (CEE) n. 543/69 è completato come segue:

«7. trattori adibiti esclusivamente ai lavori agricoli e forestali locali. »

Articolo 2

Il testo dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 543/69 è completato dal seguente paragrafo:

«7. Per i trasporti nazionali entro un raggio di 50 km dal luogo di servizio del veicolo, ivi compresi i comuni il cui centro si trova entro tale raggio, ogni Stato membro può ridurre l'età minima degli assistenti alla guida a 16 anni compiuti, a condizione che sia a scopo di formazione professionale e nei limiti delle disposizioni nazionali in materia di occupazione. »

Articolo 3

Il testo dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 543/69 è sostituito dal seguente testo:

«I membri dell'equipaggio di un veicolo non adibito ad un servizio regolare debbono essere muniti di un libretto individuale di controllo conforme al modello riportato nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente regolamento.»

Articolo 4

Il testo dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 543/69 è sostituito dal seguente articolo:

«Ciascuno Stato membro può adottare le misure necessarie per dispensare i membri dell'equipaggio di veicoli ivi immatricolati e che effettuano trasporti nazionali, dall'obbligo di annotare nei fogli giornalieri del libretto individuale di controllo i gruppi di tempi di cui al paragrafo 2 ove detti tempi possano essere convenientemente registrati da un apparecchio di controllo meccanico situato a bordo del veicolo e omologato in conformità dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1463/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativo all'istituzione di un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (1), fatta salva l'applicazione di tutto il regolamento a decorrere dalle date fissate dagli articoli 4 e 20 del medesimo.

I dati così registrati debbono essere riportati nel rapporto settimanale facente parte del libretto individuale di controllo.

(1) GU n. L 164 del 27. 7. 1970, pag. 1.»

Articolo 5

Dopo l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 543/69 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 14 bis

Qualora si tratti di trasporti nazionali di merci effettuati entro un raggio di 50 km dalla sede di servizio del veicolo, ivi compresi i comuni il cui centro si trova entro tale raggio, gli Stati membri possono autorizzare deroghe

a) previa consultazione della Commissione

i) alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1 e dell'articolo 8. Tuttavia, la durata giornaliera di guida deve comportare interruzioni sufficienti affinché siano rispettate le durate di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2 e affinché vi sia in ogni caso una pausa di almeno 30 minuti o due pause di almeno 15 minuti ciascuna;

ii) alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, per i trasporti di raccolto, per una durata massima di 30 giorni all'anno, a condizione che venga osservato un riposo giornaliero di almeno 10 ore consecutive e che la riduzione del riposo giornaliero sia compensata da un riposo supplementare corrispondente che deve essere utilizzato immediatamente prima o dopo il riposo settimanale;

iii) per i trasporti di latte dall'azienda alla latteria

- alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, a condizione che vengano osservati un riposo di almeno 8 ore consecutive, nonché un'interruzione della guida di almeno 4 ore consecutive nel corso della giornata, durante la quale il membro dell'equipaggio non svolga nessuna delle attività indicate nell'articolo 14, paragrafo 2, lettere c) e d), o qualsiasi altro lavoro a titolo professionale;

- alle disposizioni dell'articolo 12 a condizione che le deroghe consentano al massimo due volte 2 ore di guida durante il periodo destinato al riposo settimanale;

b) fino all'introduzione obbligatoria dell'apparecchio di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1463/70, alle disposizioni dell'articolo 14

- quando i veicoli sono muniti di un apparecchio di controllo conforme all'articolo 20 di detto regolamento,

- oppure prendendo, previa consultazione della Commissione, i provvedimenti adeguati per garantire un controllo efficace dell'osservanza delle disposizioni applicabili a tale categoria di trasporto, al fine di assicurare che non venga compromesso il livello di protezione sociale e di sicurezza della circolazione stradale. »

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

(1) GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 49.(2) GU n. L 164 del 27. 7. 1970, pag. 1.