31972L0464

Direttiva 72/464/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati

Gazzetta ufficiale n. L 303 del 31/12/1972 pag. 0001 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 1 pag. 0022
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(31.12)L303 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 1 pag. 0022
edizione speciale greca: capitolo 09 tomo 1 pag. 0035
edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0039
edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0039


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1972

relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati

( 72/464/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 99 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ,

considerando che l'obiettivo del trattato è di instaurare una unione economica che implichi una sana concorrenza e presenti caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno ; che la realizzazione di tale obiettivo nel settore dei tabacchi manifatturati presuppone l'applicazione negli Stari membri di imposte di consumo sui prodotti di tale settore che non falsino le condizioni di concorrenza e non ostacolino la libera circolazione nella Comunità ;

considerando che le imposte attualmente gravanti sul consumo dei tabacchi manifatturati non rispondono alle suddette esigenze in quanto tali imposte non hanno carattere di neutralità dal punto di vista della concorrenza e spesso costituiscono un serio ostacolo all'interpenetrazione dei mercati ;

considerando che è pertanto nell'interesse del mercato comune realizzare un'armonizzazione delle strutture delle imposte gravanti il consumo dei tabacchi manifatturati , allo scopo di eliminare progressivamente dai regimi attuali i fattori suscettibili di ostacolare la libera circolazione e di falsare le condizioni di concorrenza tanto sul piano nazionale quanto sul piano comunitario ;

considerando che l'armonizzazione delle imposte sulla cifra d'affari è oggetto delle direttive del Consiglio dell'11 aprile 1967 (1) ;

considerando che l'armonizzazione delle strutture delle imposte sul consumo dei tabacchi deve , in particolare , far sì che la competitività delle varie categorie di tabacchi manifatturati appartenenti ad uno stesso gruppo non sia falsata dagli effetti dell'imposizione e che per tal via sia realizzata l'apertura dei mercati nazionali degli Stati membri ;

considerando che nel caso delle sigarette un sistema che assicuri una degressività dell'incidenza dell'imposta è il più adatto per realizzare l'obiettivo precitato e che a tal fine è opportuno combinare , per l'imposizione sul consumo di tali prodotti , un'imposta proporzionale con un'imposta specifica il cui importo viene fissato da ciascuno degli Stati membri secondo criteri comunitari ;

considerando che l'armonizzazione delle strutture delle imposte di consumo sui tabacchi manifatturati deve essere effettuata per tappe ;

considerando che le esigenze della concorrenza implicano un regime di prezzi che si formino liberamente per tutti i gruppi di tabacchi manifatturati ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

TITOLO I

Principi generali

Articolo 1

1 . Le strutture dell'imposta di consumo che gli Stati membri applicano ai tabacchi manifatturati sono armonizzate in più tappe .

2 . La presente direttiva stabilisce taluni principi generali di tale armonizzazione ed i criteri particolari applicabili nel corso della prima tappa di armonizzazione .

3 . Il Consiglio adotta , sulla base degli articoli 99 e 100 del trattato , almeno un anno prima del termine del periodo previsto all'articolo 7 , paragrafo 1 , una direttiva che stabilisca i criteri particolari applicabili nel corso della o delle tappe successive .

4 . Il passaggio da un tappa di armonizzazione alla successiva è deciso dal Consiglio su proposta della Commissione , tenuto conto degli effetti prodotti , nella tappa in corso , dalle misure introdotte dagli Stati membri nei loro regimi di imposte di consumo per conformarsi alle disposizioni applicabili durante la tappa suddetta . Il passaggio da una tappa alla successiva può in particolare essere dilazionato qualora sia tale da comportare , per uno Stato membro , perdite sproporzionate di entrate fiscali .

Articolo 2

Gli Stati membri si * ngono dal sottoporre i tabacchi manifatturati a quaisiasi imposizione diversa dall'imposta di consumo di cui all'articolo 1 e dall'imposta sul valore aggiunto di cui alla direttiva del Consiglio , dell'11 aprile 1967 (2) .

Articolo 3

1 . Sono considerati tabacchi manifatturati :

a ) le sigarette ,

b ) i sigari e i sigaretti ,

c ) il tabacco da fumo ,

d ) il tabacco da fiuto ,

e ) il tabacco da masticare .

2 . Su proposta della Commissione , il Consiglio adotta le disposizioni necessarie per determinare in qual modo convenga definire e raggruppare i tabacchi manifatturati .

Articolo 4

1 . Le sigarette nazionali e le sigarette importate sono soggette , in ciascuno degli Stati membri , ad un'imposta di consumo proporzionale calcolata sul prezzo massimo di vendita al minuto , compresi i dazi doganali , nonché ad un'imposta di consumo specifica calcolata per unità di prodotto .

2 . L'aliquota dell'imposta proporzionale e l'importo dell'imposta specifica devono essere uguali per tutte le sigarette .

3 . Nella fase finale dell'armonizzazione delle strutture , in tutti gli Stati membri viene stabilito per le sigarette lo stesso rapporto tra l'imposta proporzionale e quella specifica , in modo che la gamma dei prezzi di vendita al minuto rifletta equamente il divario de prezzi di cessione dei fabbricanti .

4 . Nella misura in cui ciò risulti necessario , l'imposta di consumo sulle sigarette può comportare un onere fiscale minimo il cui massimale è determinato per ciascuna tappa dal Consiglio su proposta della Commissione .

Articolo 5

1 . I fabbricanti e gli importatori determinano liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti . Tale disposizione non può peraltro pregiudicare l'applicazione delle legislazioni nazionali relative al controllo del livello dei prezzi o al rispetto dei prezzi imposti .

2 . Tuttavia , per agevolare la riscossione dell'imposta di consumo , gli Stati membri possono stabilire un listino dei prezzi di vendita al minuto , per gruppo di tabacchi manifatturati , purché ciascun listino sia sufficientemente ampio e diversificato per corrispondere effettivamente alla varietà dei prodotti comunitari . Ciascun listino è valido per tutti i prodotti appartenenti al gruppo di tabacchi manifatturati al quale si riferisce , senza distinzioni basate sulla qualità , sulla presentazione , sull'origine dei prodotti o delle materie impiegate , sulle caratteristiche delle imprese o su qualsiasi altro criterio .

Articolo 6

1 . Le modalità di riscossione dell'imposta di consumo sono armonizzate al più tardi nella fase finale .

Nel corso delle tappe precedenti , l'imposta di consumo è in linea di massima riscossa a mezzo di marche fiscali . Ciascuno Stato membro , se riscuote l'imposta tramite marche fiscali , è tenuto a mettere tali marche a disposizione dei fabbricanti e commercianti degli altri Stati membri . Se invece riscuote l'imposta con altri mezzi , ciascuno Stato membro veglia a che nessun ostacolo amministrativo o tecnico pregiudichi di conseguenza gli scambi tra gli Stati membri .

2 . Gli importatori ed i fabbricanti nazionali dei tabacchi manifatturati sono soggetti al medesimo regime per quanto riguarda le modalità di riscossione e di pagamento dell'imposta di consumo .

TITOLO II

Disposizioni particolari applicabili nel corso della prima tappa di armonizzazione

Articolo 7

1 . Salvo l'articolo 1 , paragrafo 4 , la prima tappa di armonizzazione delle strutture dell'imposta di consumo sui tabacchi manifatturati comprende un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dal 1 º luglio 1973 .

2 . Durante la prima tappa di armonizzazione sono applicati gli articoli da 8 a 10 .

Articolo 8

1 . L'importo dell'imposta specifica riscossa sulle sigarette è fissato , la prima volta , con riferimento alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta , secondo i dati conosciuti al 1 º gennaio 1973 .

2 . Senza pregiudizio della soluzione che sarà alla fine adottata per quanto riguarda il rapporto tra l'elemento specifico e l'elemento proporzionale , tale importo non può essere inferiore al 5 % né superiore al 75 % dell'importo cumulativo dell'imposta proporzionale e dell'imposta specifica riscosse su tali sigarette .

3 . Se l'ammontare totale dell'imposta di consumo percepita sulle sigarette della classe di prezzo sopra indicata è modificato dopo il 1 º gennaio 1973 , l'importo dell'imposta specifica è fissato in base al nuovo onere fiscale delle sigarette di cui al paragrafo 1 .

Articolo 9

In deroga all'articolo 4 , paragrafo 1 , ciascuno Stato membro può escludere i dazi doganali dalla base di calcolo dell'imposta proporzionale riscossa sulle sigarette .

Articolo 10

Gli Stati membri possono riscuotere sulle sigarette una imposta di consumo minima , il cui ammontare non può peraltro superare il 90 % dell'importo cumulativo dell'imposta proporzionale e dell'imposta specifica che essi applicano alle sigarette menzionate all'articolo 8 , paragrafo 1 .

TITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 11

In caso di necessità , il Consiglio adotta , su proposta della Commissione , le disposizioni relative all'applicazione della presente direttiva .

Articolo 12

1 . Gli Stati membri mettono in vigore , al più tardi il 1 º luglio 1973 , le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione . Il Regno Unito e l'Irlanda possono rinviare l'applicazione delle disposizioni di cui sopra fino al 31 dicembre 1977 al più tardi .

2 . Gli Stati membri curano la comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 19 dicembre 1972 .

Per il Consiglio

Il Presidente

T. WESTERTERP

(1) GU n. 71 del 14 . 4 . 1967 , pagine 1301/67 e 1303/67

(2) GU n. 71 del 14 . 4 . 1967 , pag. 1301/67 .