Direttiva 72/430/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972, che modifica la direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità
Gazzetta ufficiale n. L 291 del 28/12/1972 pag. 0162 - 0162
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0114
edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(31.12)L291 pag. 0023
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0114
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(28-30.12) pag. 0077
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0143
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 2 pag. 0179
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 2 pag. 0179
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1972 che modifica la direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (72/430/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato relativo all'adesione alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica dei nuovi Stati membri, firmato il 22 gennaio 1972, e in particolare l'articolo 153 dell'atto ad esso allegato, vista la proposta della Commissione, considerando che in conseguenza dell'allargamento il numero degli uffici nazionali considerati dalla direttiva 72/166/CEE del Consiglio del 24 aprile 1972 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (1), passa da sei a nove e che tale direttiva richiede pertanto un adeguamento, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 72/166/CEE del Consiglio viene modificata come segue: All'articolo 2, paragrafo 2, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente: «dopo che sia stato concluso un accordo tra gli uffici nazionali di assicurazione ai sensi del quale ogni ufficio nazionale si rende garante, alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all'assicurazione obbligatoria, per la definizione dei sinistri sopravvenuti nel suo territorio e provocati dalla circolazione dei veicoli stazionanti abitualmente nel territorio di un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che siano assicurati o non;». Articolo 2 La presente direttiva entra in vigore al momento dell'adesione dei nuovi Stati membri alle Comunità europee. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1972. Per il Consiglio Il Presidente T. WESTERTERP (1) GU n. L 103 del 2. 5. 1972, pag. 1.