Direttiva 72/426/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972, che modifica la prima direttiva del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti internazionali (trasporti di merci su strada per conto terzi)
Gazzetta ufficiale n. L 291 del 28/12/1972 pag. 0155 - 0155
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 1 pag. 0150
edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(31.12)L291 pag. 0022
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 1 pag. 0150
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(28-30.12) pag. 0070
edizione speciale greca: capitolo 07 tomo 1 pag. 0214
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 2 pag. 0005
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 2 pag. 0005
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1972 che modifica la prima direttiva del 23 luglio 1962 relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti internazionali (trasporti di merci su strada per conto terzi) (72/426/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 153 dell'atto ad esso allegato, vista la proposta della Commissione, considerando che la prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962 relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti internazionali (trasporti di merci su strada per conto terzi) (1) deve essere modificata per assicurare la liberalizzazione dei trasporti stradali contemplati dalla suddetta direttiva per quanto concerne i trasporti su strada tra talune regioni costiere della Comunità separate da una via d'acqua marittima; considerando che, ai sensi dell'articolo 30 dell'atto summenzionato, detta direttiva deve essere modificata conformemente agli orientamenti definiti all'allegato II di tale atto, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Gli allegati I e II della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962 sono modificati come segue: 1. All'allegato I, punto 1, si aggiunge: «Per i trasporti tra Stati membri, i cui territori siano separati soltanto da una via d'acqua marittima, non si tiene conto del percorso a bordo di un mezzo di trasporto marittimo, appositamente costruito ed equipaggiato per il trasporto di veicoli commerciali e gestito sotto forma di linea regolare.» 2. All'allegato II, punto 1, si aggiunge: «Nel caso in cui uno Stato membro non abbia alcuna frontiera terrestre in comune con un altro Stato membro, la distanza di 25 km in linea d'aria è calcolata a partire dal punto nel quale il veicolo è sbarcato da un mezzo di trasporto marittimo, appositamente costruito ed equipaggiato per il trasporto di veicoli commerciali e gestito sotto forma di linea regolare.» Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva, che ha efficacia a partire dalla data dell'adesione. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1972. Per il Consiglio Il Presidente T. WESTERTERP (1) GU n. 70 del 6. 8. 1962, pag. 2005/62.