31972L0275

Direttiva 72/275/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1972, che modifica la direttiva relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali

Gazzetta ufficiale n. L 171 del 29/07/1972 pag. 0039 - 0039
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 4 pag. 0229
edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(III) pag. 0726
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 4 pag. 0229
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(III) pag. 0765
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 8 pag. 0093
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 6 pag. 0054
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 6 pag. 0054


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( 1 ) GU N . L 170 DEL 3 . 8 . 1970 , PAG . 2 .

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

DEL 20 LUGLIO 1972

CHE MODIFICA LA DIRETTIVA RELATIVA ALL'INTRODUZIONE DI MODI DI PRELIEVO DI CAMPIONI E DI METODI DI ANALISI COMUNITARI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ALIMENTI PER ANIMALI

( 72/275/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , IN PARTICOLARE GLI ARTICOLI 43 E 100 ,

VISTA LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ,

VISTO IL PARERE DEL PARLAMENTO EUROPEO ,

VISTO IL PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE ,

CONSIDERANDO CHE , A NORMA DELL'ARTICOLO 4 DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO , DEL 20 LUGLIO 1970 , RELATIVA ALL'INTRODUZIONE DI MODI DI PRELIEVO DI CAMPIONI E DI METODI DI ANALISI COMUNITARI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ALIMENTI PER ANIMALI ( 1 ) , LA PROCEDURA PREVISTA DALL'ARTICOLO 3 DELLA DIRETTIVA AI FINI DELL'INTRODUZIONE DEI MODI E DEI METODI SUDDETTI E APPLICABILE PER UN PERIODO DI DICIOTTO MESI A DECORRERE DALLA DATA IN CUI IL COMITATO PERMANENTE DEGLI ALIMENTI PER ANIMALI E STATO CONSULTATO PER LA PRIMA VOLTA IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3 , PARAGRAFO 1 , O IN BASE A QUALSIASI ANALOGA DISPOSIZIONE ;

CONSIDERANDO CHE IL SUDDETTO COMITATO E STATO INVESTITO PER LA PRIMA VOLTA DELL'ESAME DI DUE PROGETTI DI DIRETTIVE DELLA COMMISSIONE NELLA RIUNIONE DEL 15 E 16 DICEMBRE 1970 ; CHE DI CONSEGUENZA LA PROCEDURA IN CAUSA NON SAREBBE PIU APPLICABILE A DECORRERE DAL 16 GIUGNO 1972 ;

CONSIDERANDO CHE , TUTTAVIA , LA STESSA PROCEDURA SI E RIVELATA PIENAMENTE SODDISFACENTE IN PASSATO E CHE E PERTANTO OPPORTUNO MANTENERLA IN VIGORE OLTRE IL PERIODO PRECITATO ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

ARTICOLO 1

CON EFFETTO DAL 16 GIUGNO 1972 L'ARTICOLO 4 DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DEL 20 LUGLIO 1970 E ABROGATO .

ARTICOLO 2

GLI STATI MEMBRI SONO DESTINATARI DELLA PRESENTE DIRETTIVA .

FATTO A BRUXELLES , ADDI 20 LUGLIO 1972 .

PER IL CONSIGLIO

IL PRESIDENTE

T . WESTERTERP