31972L0159

Direttiva 72/159/CEE de Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole

Gazzetta ufficiale n. L 096 del 23/04/1972 pag. 0001 - 0008
edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(II) pag. 0312
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(II) pag. 0324
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 7 pag. 0172
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 5 pag. 0177
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 5 pag. 0177


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( 1 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 .

( 2 ) GU n . 136 del 17 . 12 . 1962 , pag . 2892/62 .

DERETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 1972

relative all'ammodernamento delle aziende agricole

( 72/159/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE .

visto il trattato che istituisce La Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 .

vista La proposta delle Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ,

considerando che gli obiettivi della politica agricola comune di cui all'articolo 39 , paragrafo 1 , lettere a ) e b ) , del trattato , non possono essere conseguiti senza una riforma delle strutture agrarie ;

considerando che tale riforma delle strutture rappresenta un elemento fondamentale dello sviluppo della politica agricola comune ; che essa deve pertanto fondarsi su concezioni e criteri comunitari ,

considerando che la diversità nella causa nella natura e nella gravità dei problemi strutturali in agricoltura puo richiedere risoluzioni distinte secondo le zone , adattabili nel tempo ; che occorre contribuire allo sviluppo economico e sociale globale di ogni zona interessata ; che si possono ottenere migliori risultati re , fundandosi su concezioni e entri comunitari , gli Stati membri attuano essi stessi l'azione comune tramite i propri strumenti legislativi , regolamentari e amministrativi e , se d'altro canto , determinano essi stessi , alle condizioni fissate dalla Comunità , in che misura tale azione deve essere introsificata o concentrata in alcune zone ;

considerando che la struttura agraria è caratterizzata nella Comunità da un vasto numero di azienda agricole in cui mancano le condizioni strutturall che consentano di assicurare un equo reddito e condizioni di vita comparabili a quelle delle altre professioni che , inoltre , aumenta in modo permanente il divario tra il reddito delle aziende che per la loro situazione strutturale sono in grado di adeguarsi allo sviluppo economico e reddito delle altre aziende ;

considerando che , in futuro le uniche aziende in grado di adeguarni allo sviluppo economico sono quelle il cui capo d'azienda possiede un'adeguata qualificazione professionale , La cui redditività è verificata mediante una contabilità e che sono in grado , applicando razionali metodi di produzione , di garantire un equo reddito , nonchè di assicurare condizioni di lavoro soddisfacenti per le persone che lavorano in tali aziende ; che accorre pertanto che la riforma della struttura agraria di produzione favorisca la costituzione e lo sviluppo di tali aziende ;

considerando che , nelle maggior parte dei casi , lo sviluppo di tali aziende non è attuabile a breve termine ; che , peraltro , essso tara attuato a un ritmo piê razionale ed equilibrato nell'ambito di un piano di sviluppo realizzabile in vari anni e recante l'indicazione dei mezzi necessari per attuarlo , a partire dalla situazione iniziale dell'azienda fino al compimento del piano ;

considerando che , al fine di orintare lo sviluppo di queste aziende , occorre fissare obiettivo che il piano di sviluppo deve conseguire per quanto riguarda la redditivita dell'azienda e la darata del lavoro degli addetti alla medesima .

considerando che se , per lo sviluppo dell'azienda , e previsto un ampliamento della superficie agricola utilizzata , non è necessario che fin dall'inizio dell'escuzione del piano di sviluppo l'azienda valorizzi già le superfici che sono destinate al suo ampliamento che , tuttavia , deve essere certo che l'azienda potrà disporre delle superfici previste durante il periodo di sviluppo considerato ;

considerando che , al fine di assicurarsi che a fondi pubblica previsti per lo sviluppo delle aziende siano effettivamente utilizzati a favore delle aziende che rispondono alle condizioni richieste , occorre consentire alle autorita competenti di approvare i piani di sviluppo ;

considerando che le azioni intraprese dagli agricoltori per realizzare l'obiettivo del piano di sviluppo possono essere incoraggiate mettendo a loro disposizione , in via prioritaria , superfici rese libere ai sensi della direttiva del Consiglio del 17 aprile 1972 ( 1 ) e concedendo loro aiuti per gli investimenti ;

considerando che gli aiuti per gli investimenti dovrebbero essere concessi , in linea di massima , sotto forma di tassi di intersse agevolati affiché sussita la responsabilità economica e finanziaria del capo d'azienda ; che , allo stesso scopo , è opportuno che quest'ultimo partecipi al pagamento di una parte degli interssi ; che è opportuno prevedere che questi aiuti possano essere accordati anche sotto forma di contributi in conto capitale o di ammortamenti dilazionati ;

considerando che , per assicurare la redditività delle aziende orientate verso l'allevamento bovino e ovino , occorre subordinare a talune condizioni la concessione degli aiuti per l'acquisto di bestiame ;

considerando che , per tener conto degli obiettivi di produzione della Comunità , ocorre concedere soltano a talune condizioni specifiche le misure di incoraggiamento nel settore suinicolo , subordinare ad una successiva decisione la concessione di misure di incoraggiamento nel settore delle uova e del pollame e favorite i'orientamento delle aziende verso la produzione di carni bovine e ovine :

considerando che la contabilita è uno strumento indispensebile per poter correttamerte valutare l'situazione economica e finanziaria delle aziende e in particolare di quelle sottoposte a processo di ammodernamento ; che un incentivo finanziario puo incoraggiare la tenuta della contabilita ;

considerando che nell'interesse di una produzione razionale e di un miglioramento delle condizioni di vita occorre favorire altresi la costituzione di associazioni aventi come scopo l'assistenza interaziendale , una più razionale utilizzazione in comune del materiale agricolo o un'attivita in comune ;

considerando che le possibilita di sviluppo delle aziende , nel quadro di operazioni di ricomposizione fondiaria o di irrigazione , devono essere utilizzate al massimo per contribuire a realizzare l'obiettivo della presente direttiva ; che , di conseguenza , nell'ambito di tali operazioni , occorre instaurare un regime particolare di aiuti supplementari o adattare il regime esistente ;

considerando che l'ammodernamento delle azienda si realizzerà nella misura voluta soltanto a condizione che l'aiuto finanziario degli Stati membri a favore delle azienda stesse sia concentrato nella realizzazione di tale obiettivo ; che non è d'altra parte opportuno inserire in un processo di espansione spesso lungo e costoso imprese che non sono capaci di raggiungere una redditività a lungo termine ; che occorre tuttavia consentire agli Stati membri di migliorare , mediante un aiuto transitorio agli investimenti , le condizione di quei capi d'azienda che , per varie ragioni , non possano beneficiare delle misure di riforma dell'agricoltura ;

considerando che gli Stati membri devono poter prendere misure di aiuto speciali per talune zone in cui il mantenimento di un livello minimo di popolazione non sia garantiro e sia indispensabile una certa attività agricola per la conservazione dell'ambiente naturale ;

considerando che il complesso delle misure previste riveste un interesse comunitario ed ha lo scopo di conseguire le finalità di cui all'articolo 39 , paragrafo 1 , lettera a ) , del trattato , ivi comprese le trasformazioni strutturali necessarie al buon funzionamento del mercato comune ; che queste misure rappresentano , pertanto , un'azione comune al sensi dell'articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 2 ) :

considerando che la Comunità in quanto concorre al finanziamento di tale azione comune , deve poter verificare se le disposizioni adottate dagli Stati membri per la sua attuazione contribuiscono a realizzarne gli obiettivi ; che è quindi opportuno prevedere una procedura che instuari una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione , in seno al Comitato permanente delle strutture agrarie istituito dall'articolo 1 della decisione del Consiglio , del 4 dicembre 1962 , relativa al coordinamento delle politiche di struttura agricola ( 3 ) ; che detta procedura deve altresi comportate , per gli aspetti finanziari , la consultazione del Comitato del FEAOG , di cui agli articoli 11 , 12 , 13 , 14 e 15 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 ;

considerando che il Parlamento europeo e il Consiglio devono poter esaminare annualmente , in base ad una relazione della commissione , i risultati delle misure comunitarie e nazionali applicate , onde poter valutare la necessità di completare o adattare il regime istituito ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

TITOLO I

ARTICOLO 1

Regime di incoraggiamento a favore delle aziende

agricole in grado di svilupparsi

Articolo 1

1 . Allo scopo di creare le condizioni strutturali che consentano sensibile miglioramento del reddito e delle condizioni di lavoro e di produzione in agricoltura , gli Stati membri istituiscono un regimo selettivo di incoraggiamento delle aziende agricole in grado di svilupparsi , volto a fovorirne le attività e lo sviluppo in condizioni razionali .

2 . Nell'ambito delle disposizioni generali che saranno adottate dal Consiglio secondo la procedura dell'articolo 43 del trattato , gli Stati membri possono

_ differenziare , secondo le zone , l'importo degli incentivi finanziari di cui agli articoli 8 , paragrafo 2 , primo comma , 10 , 11 , e 12 entro i limiti ivi previsti , nonché all'articolo 13 ,

_ non applicare , in talune zone , l'insieme o alcune delle misure previste agli articoli 8 , 10 , 12 e 13 .

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva , sono considerate aziende agricole in grado di svilupparsi quelle

1 . il cui imprenditore :

a ) esercita l'attività agricola a titolo principale ,

b ) possiede una sufficiente capacità professionale ,

c ) s'impegna a tenere una contabilità ai sensi dell'articolo 11 fin dall'inizio del piano di sviluppo ,

d ) elabora un piano di sviluppo dell'impresa conforme alle condizioni fissate dall'articolo 4 ;

2 . il cui reddito da lavoro è inferiore all'obiettivo di ammodernamento fissato all'articolo 4 , paragrafo 1 , o la cui struttura è tale da mettere in pericolo la consevazione del reddito al livello comparabile ; in quest'ultimo caso , l'abbuono del tasso d'interesse previsto all'articolo 8 , paragrafo 1 , lettera b ) , si limita all'80 % del mutuo di cui al paragrafo 2 di tale articolo .

Articolo 3

1 . Gli Stati membri definiscono la nozione d'imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della presente direttiva , che comprende , per le personé fisiche , almeno la condizione che il reddito agricolo sia pari o superiore al 50 % del reddito complessivo dell'imprenditore agricolo e la condizione che il campo di lavoro dedicato alle attività extraziendali sia inferiore alla metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore agricolo .

Tenendo conto in particolare dei criteri indicati nel precedente capoverso , gli Stati membri definiscono questa nozione nel caso :

_ di persone diverse dalle persone fisiche ,

_ di un'azienda il cui peoprietario non sia l'impenditore agricolo ,

_ di un'azienda data in mezzadria .

2 . Inoltre gli Stati membri definiscono i criteri da considerare per la valutazione della capacità professionale dell'imprenditore agricolo , tenuto conto del suo livello di formazione agricola e/o di una durata minima della sua esperienza professionale .

Articolo 4

1 . Il piano di sviluppo di cui all'articolo 2 , lettera d ) , dovrà dimostrate che , una volta attuato , l'azienda agricola in via di ammodernamento sarà in grado di raggiungere , in linea di massima per una o due ULU , almeno un reddito da lavoro comparabile a quello di cui beneficiano le attività non agricole nella zona .

2 . Per reddito da lavoro comparabile , ai sensi del paragrafo 1 , si intende il salario lordo medio dei lavoratori non agricoli . Gli Stati membri possono , se occorre , tener conto delle dosparità tra il regime sociale degli agricoltori e quello dei lavoratori salariati non agricoli .

3 . La dimostrazione che l'azienda agricola in via di ammodernamento sarà in grado di raggiungere l'obiettivo di cui al paragrafo 1 , si basa sul confronto del reddito da lavoro da raggiungere alla conclusione del piano di sviluppo :

_ col reddito da lavoro comparabile , definito al paragrafo 2

_ o con quello dell'azienda di riferimento il cui reddito da lavoro , al momento della domanda , è equivalente al reddito comparabile definitto al paragrafo 2

4 . Gli Stati membri :

a ) determinano :

_ il numero minimo di ULU , tenendo conto della natura delle produzioni e delle condizioni di lavoro che ne risultano ,

_ la remunerazione adeguata dei capitali utilizzati nell'azienda ,

_ l'obiettivo di ammodernamento di cui al paragrafo 1 , in funzione della durata del piano di sviluppo ;

b ) possono determinare una percentuale massima del reddito da lavoro da raggiungere una volta attuato il piano di sviluppo , che puo essere costituito da redditi provenienti dall'esercizio di attivita non agricole , a condizione che almeno una ULU tragga il proprio reddito da lavoro comparavile da'azienda agricola . Tale percentuale massima non puo superare 20 % .

5 . Una volta attuato il piano , il reddito di cui ai paragrafo 2 e 3 deve poter essere raggiunto senza che la durata annuale di lavoro superi 2 300 ore .

6 . La realizzazione degli obiettivi del piano di sviluppo puo essere ripartita su un periodo massimo di sei anni . Tuttavia gli Stati membri possono essere autorizzati secondo la procedura prevista all'articolo 18 , a fissre un periodo più lungo in alcune zone

Articolo 5

1 . Le persone di cui agli articoli 2 e 3 , che desiderano beneficiare delle misure d'incoraggiamento previste , presentano domanda aglu organismi di cui all'articolo 7 .

2 . Una domanda pu} essere presentata da un singolo imprenditore o da vari imprenditori associati o che si siano impegnati ad associarsi . Gli Stati membri non fanno alcuna discriminazione tra gli uno e gli altri .

Articolo 6

1 . La domanda e corredata del piano di sviluppo di cui all'articolo 2 , lettera d ) . Quest'ultimo comprende tutti i dati necessari per valutare se l'impresa risponde alle condizioni di cui agli articoli 2 e 4 , e in particolare :

_ la descrizione della situazione iniziale ,

_ la descrizione della situazione al momento in cui sara ultimato il piano , stabilita sulla base di un bilancio di previsione ,

_ l'indicazione delle misure e in particolare degli investimenti da attuare per ottenere i risultati perseguiti .

2 . Qualora il piano di sviluppo preveda un aumento della superficie dell'azienda , la superficie da raggiunger è rappresentata :

_ dalle terre che l'imprenditore gia detiene ,

_ dalle terre sulle quali ha ottenuto la promessa che saranno messe a sua disposizione , attestata da un atto di carattere giuridico .

Articolo 7

Gli Stati membri :

_ designano gli organismi incaricti di dar seguito alle domande e di approvare piani di sviluppo ,

_ stabiliscono la procedura di esame e di approvazione .

Articolo 8

1 . Il regime d'incoraggiamento per gli imprenditori le cui domande sono state prese in considerazione e i cui piani di sviluppo sono stati approvati , comprende le seguenti misure :

a ) messa a disposizione , in via prioritaria , di terre rese libere alle condizioni della direttiva del Consiglio del 17 aprile 1972 ;

b ) aiuti sotto forma di abbueno d'interessi per gli investimenti necessari l'attuazione del piano di sviluppo , escluse le spese dorvete all'acquisto :

_ di terre ,

_ di bestiame vivo suino e avicolo e di vitelli destinato all'ingrasso .

Per l'acquisto di bestiame vivo si puo tener conto soltanto della prima acquisizione prevista dal piano di sviluppo ;

c ) garanzie per i mutui contrattive i relativi interessi , nei casi in cui sia necessario supplire all'insufficienza delle garanzie reali e personali .

2 . L'abbuono del tasso d'interesse di cui al paragrafo 1 , lettera b ) , concerne la totalità del mutuo , fino alla concorrenza di un importo di 40 000 unita di conto per ULU . Ammonta al 5 % al massimo e , di norma , ha una durata massima di 15 anni che gli Stati membri possono tuttavia portare a 20 anni per gli investimenti immobiliari ed a 10 anni per gli altri investimenti . Il tasso d'interesse a carico del beneficiario non puo essere inferiore al 3 % . Gli Stati membri possono versare l'equivalente di questo aiuto , in tutto o in parte , sotto forma di contributo in conto capitale o di ammortamenti differiti ; essi possono altresi combinare queste due forme di aiuto .

Tuttavia , il Consiglio , deliberando su proposta della Commissione , secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43 , paragrafo 2 , del trattato , puo autorizzare uno Stato membro per un determinato periodo a :

_ accordare abbuoni d'interessi superiori al 5 % qualora lo giustifichi la situazione del mercato dei capitali nello Stato membro ,

_ ridurre l'onere minimo del beneficiario al 2 % in alcune zone .

Articolo 9

1 . Quando il piano di sviluppo prevede l'acquisto di bestiame bovino o ovino , la concessione degli aiuti previsti dall'articolo 8 , paragrafo 1 , lettere b ) e c ) , per tale acquisto è subordinata alla condizione che a conclusione del piano di sviluppo la quota delle vendite degli animali e dei loro prodotti sul complesso delle vendite effettuate dall'azienda superi il 60 % .

2 . Quando il piano di sviluppo prevede un investimento nel settore suinicolo , la concessione delle misure d'incoraggiamento previste all'articolo 8 , paragrafo 1 , lettere b ) e c ) , è subordinata alla condizione che l'investimento non sia inferiore a 10 000 unità di conto e non superi le 40 000 unità di conto e che , a conclusione del piano , almeno l'equivalente del 35 % del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda .

Qualora si tratti di una produzione comune a varie aziende , quest'ultima condizione s'intende osservata quando il 35 % degli alimenti possa essere prodotto da una o più delle aziende associate .

3 . Nel settore delle uova e del pollame , la concessione delle misure d'incentivazione previste all'articolo 8 , paragrafo 1 , lettere b ) e c ) , è subordinata a una decisione ulteriore del Consiglio che delibererà su proposta della Commissione , secondo la procedura di voto dell'articolo 43 , paragrafo 2 , del trattato .

Articolo 10

Quando il piano di sviluppo prevede un orientamento dell'azienda verso la produzione di carni bovine o ovine , le misure di incentivazione di cui all'articolo 8 sono integrate dalla concessione di un premio di orientamento . Tale premio sara determinato dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione , secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43 , paragrafo 2 , del trattato , anteriormente al 15 settembre 1972 .

TITULO II

Altre misure a favore delle aziende agricole

Articolo 11

1 . Gli Stati membri istituiscono un regime d'incoraggiamento alla tenuta della contabilità delle aziende agricole .

Allorché in uno Stato membro più del 70 % delle aziende agricole a titolo principale tengono già una contabilità che soddisfa le condizioni del paragrafo 2 , lo Stato membro interessato non è tenuto ad istituire tale regime .

Tale regime comporta la concessione agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano domanda di un aiuto dell'importo di 450 unità di conto , ripartito su almeno i primi quattro anni della tenuta di una contabilità di gestione nell'azienda .

2 . Detta contabilità :

a ) comporta :

_ la redazione di un inventario annuo di apertura e di chiusura ,

_ la registrazione sistematica e regolare , durante l'esercizio contabile , dei vari movimenti di merci e denaro relativi all'azienda ;

b ) si conclude con la presentazione annuale :

_ di una descrizione delle caratteristiche generali dell'azienda , e in particolare dei fattori di produzione impiegati ,

_ di un bilancio ( attivo e passivo ) e di un conto d'esercizio ( costi e ricavi ) redatti in modo dettagliato ,

_ degli elementi necessari per valutare l'efficienza della gestione dell'azienda nel suo complesso , e in particolare il reddito da lavoro per ULU e il reddito dell'imprenditore , nonché per valutare la redditività delle principali produzioni aziendali .

3 . Quando l'azienda sia stata scelta da autorità designate dagli Stati membri per raccogliere dati contabili a scopo informativo e scientifico , segnatamente nel quadro della rete di informazione contabile della Comunità economica europea , l'imprenditore che beneficia dell'aiuto di cui al paragrafo 1 deve impegnarsi a mettere disposizione delle suddette autorità in forma anonima , i dati contabili relativi alla propria azienda .

Articolo 12

Gli Stati membri concedono , su domanda , alle associazioni riconosciute aventi come scopo l'assistenza interaziendale , una più razionale utilizzazione in comune del materiale agricolo o una attività in comune , un aiuto di avviamento destinato a contribuire ai costi di gestione .

L'ammontare dell'aiuto è determinato nell'ambito di una forcella da 2 500 a 7 500 unità di conto , secondo il numero dei partecipanti e l'attività esercitata in comune .

Gli Stati membri definiscono la condizione giuridica di tali associazioni nonché le condizioni di collaborazione dei loro membri .

Articolo 13

1 . Per agevolare l'ammodernamento delle aziende , ai sensi dell'articolo 2 , nel quadro di operazioni d' irrigazione e di ricomposizione ivi compresi i lavori connessi , gli Stati membri :

_ istituiscono un regime particolare di aiuti nazionali che comporta incentivi supplementari all'ammodernamento delle aziende , di cui agli articoli 2 e 4 , ed alla cessazione di attività agricole ,

oppure

_ adeguano gli aiuti alle opere di carattere colletivo per fevorire le operazioni di ricomposizione e d'irrigazione che soddisfano la condizione del paragrafo 2 .

2 . La Comunità partecipa alle spese sostenute dagli Stati membri per le operazioni di ricomposizione , ivi compresi i lavori connessi , e di irrigazione , ivi compresi , all'occorrenza , gli incentivi supplementari di cui al paragrafo 1 , primo trattino , alla condizione che , dopo la conclusione della ricomposizione e dell'irrigazione , almeno il 40 % della superficie agricola utilizzata sia sfruttato da aziende il cui piano di sviluppo è approvato , o che il 70 % di detta superficie sia sfruttato da aziende conformi agli obiettivi di sviluppo di cui all'articolo 4 , paragrafo 1 .

Articolo 14

1 . Sono vietati gli aiuti agli investimenti in aziende che corrispondono alle condizioni di cui agli articoli 2 e 4 , superiori all'ammontare previsto all'articolo 8 , paragrafo 2 , ad eccezione degli aiuti :

_ per la costruzione di fabbricati aziendali ,

_ per la ricostituzione di fabbricati di un'azienda , effettuata a causa di pubblica utilità ,

_ per le opere di miglioramento fondiario ,

alla condizione che tali aiuti siano concessi in conformità delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo e degli articoli 92 , 93 e 94 del trattato .

2 . Per quanto riguarda gli investimenti nelle altre aziende , e salve restando le disposizioni dell'articolo 92 , paragrafo 2 , del trattato , gli Stati membri possono concedere aiuti a condizione che l'interesse che rimane a carico del beneficiario o l'equivalente di tale interesse , quando l'aiuto è concesso in un'altra forma , ammonti almeno al 5 % annuo .

Tuttavia :

a ) gli Stati membri possono concedere , per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva , aiuti transitori ad imprenditori che non sono in grado di raggiungere il reddito da lavoro fissato in base all'articolo 4 , né possono ancora beneficiare delle indennità annue di cui all'articolo 2 , paragrafo 1 , della direttiva del Consiglio del 17 aprile 1972 concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture ; detti aiuti non possono essere concessi a condizioni più favorevoli di quelle previste all'articolo 8 ;

b ) gli Stati membri possono instuarare un regime speciale di aiuti per talune zone in cui il mantenimento di un livello minimo di popolazione non sia garantito e sia indespensabile un minimo di attività agricola per la conservazione dell'ambiente naturale .

Il Consiglio adotta , secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato , i criteri per definire tali zone e per applicare detto regime .

3 . Sono inoltre vietati :

a ) gli aiuti all'acquisto di bestiame suino e avicolo e di vitelli destinati all'ingrasso ,

b ) gli aiuti che non corrispondono alle condizioni previste all'articolo 9 .

TITOLO III

Disposizioni finanziarie e generali

Articolo 15

Il complesso delle misure previste dalla presente direttiva costituisce un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

Articolo 16

1 . La durata prevista per condurre a termine l'azione comune e di dieci anni .

2 . Al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva , le modalità di quest'ultima formeranno oggetto di riesame da parte del Consiglio su proposta della Commissione .

3 . La previsione di spesa globale dell'azione comune a carico del FEAOG ammonta a 432 milioni di unità di conto per i primi cinque anni .

4 . Le disposizioni dell'articolo 6 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 sono applicabili alla presente direttiva .

Articolo 17

1 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione :

_ i progetti delle disposizioni legislative , regolamentari o amministrative che essi prevedono di addotare in applicazione della presente direttiva , ivi comprese le disposizioni relative all'articolo 14 ;

_ il testo delle disposizioni atte a consentire l'applicazione della presente direttiva , vigenti anteriormente alla data alla quale essa prende effetto .

2 . Nel comunicare i progetti delle disposizioni legislative , regolamentari o amministrative e il testo delle disposizione già in vigore di cui al paragrafo 1 , gli Stati membri illustrano il nesso esistente sul piano regionale tra la misura di cui trattasi , da un lato , e la situazione economica e le caratteristiche delle strutture agrarie , dall'altro .

3 . Per i progetti comunicati ai sensi del paragrafo 1 , primo trattino , la Commissione esamina , in funzione della loro conformità alle norme della presente direttiva e tenendo conto degli obiettivi della stessa , nonché del tenendo conto degli obiettivi della stessa , nonché del nesso necessario tra le varie misure , se ricorrano i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità nell'azione di cui all'articolo 15 . Entro i due mesi successivi alla comunicazione , la Commissione , previa consultazione del Comitato permanente delle strutture agrarie , emette un parere in merito .

4 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative , regolamentari o amministrative di cui al paragrafo 3 , immediatamente dopo averle adottate .

Articolo 18

1 . Per le disposizioni comunicate ai sensi dell'articolo 17 , paragrafo 1 , secondo trattino , e paragrafo 4 , la Commissione esamina , in funzione della loro conformità alle norme della presente direttiva e tenendo conto degli obiettivi della stessa , nonché del nesso necessario tra le varie misure , se ricorrano i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità nell'azione comune di cui all'articolo 15 . Entro i due mesi successivi alla comunicazione , il rappresentante della Commissione , previa consultazione del Comitato del FEAOG sugli aspetti finanziari , presenta al Comitato permanente delle strutture agrarie un progetto di decisione al riguardo .

2 . Il Comitato formula il proprio parere entro un termine stabilito dal presidenti in funzione dell'urgenza dei problemi esaminate . Esso si pronuncia a maggioranza di dodici voti ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione .

3 . La Commissione adotta la decisione . Tuttavia , qualora non sia conforme al parere espresso dal Comitato , la decisione viene immediatamente comunicata al Consiglio . In tal caso la Commissione puo differirne l'applicazione di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione .

Il Consiglio , deliberando secondo da procedura di voto di cui all'articolo 43 , paragrafo 2 , del trattato , puo addotare una decisione diversa nel termine di un mese .

Articolo 19

1 . Sono imputabili al FEAOG , sezione orientamento , le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro delle azioni previste dall'articolo 8 , paragrafo 1 , lettera b ) , e paragrafo 2 , primo comma , nonché dagli articoli 10 , 11 e 12 .

Il Consiglio , deliberando su proposta della Commissione , secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43 , paragrafo 2 , del trattato , puo dichiarare imputabili le spese effetuate dagli Stati membri nel quadro delle azioni previste dall'articolo 8 , paragrafo 2 , secondo comma .

2 . E imputabile al FEAOG la frazione delle spese degli Stati membri di cui all'articolo 13 , paragrafo 2 , calcota in funzione della superficie agricola utilizzata , dopo ultimazione delle operazioni di recomposizione o di irrigazione , da aziende il cui piano di sviluppo è approvato , fatte salve tuttavia le spese effettuate per :

_ il dissodamento di terre agricole non compensato da rimboschimento di una superficie equivalente ,

_ l'installazione di reti elettriche ,

_ l'adduzione di acqua potabile .

3 . Il FEAOG , sezione orientamento , rimborsa agli Stati membri il 25 % delle spese imputabili .

Tuttavia , l'intervento della Comunità nelle spese imputabili di cui al paragrafo 2 non puo superare l'importo massimo di 150 unità di conto per ettaro per la ricomposizione , ivi compresi i lavori connessi , e di 250 unità di conto per ettaro per le opere irrigue .

4 . Le modalità di applicazione del paragrafo 3 sono decise secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

Articolo 20

1 . Le misure adottate dagli Stati membri possono beneficiare dell'intervento finanziario della Comunità soltanto se le disposizioni che le riguardano sono state oggetto di decisione favorevole ai sensi dell'articolo 18 .

2 . L'intervento finanziario della Communità riguarda le spese imputabili resultanti dagli aiuti la cui concessione è stata decisa successivamente alla data di entrata in vigore della presente direttiva .

Articolo 21

1 . Le domande di rimborso vertono sulle spese effetuate dagli Stati membri nel corso di un anno civile e sono presentate alla Commissione anteriormente al 1 * luglio dell'anno successivo .

2 . Il contributo del Fondo è deciso conformemente all'articolo 7 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

3 . La Commissione puo concedere acconti .

4 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

Articolo 22

1 . Ogni anno , anteriormente al 1 * agosto , le misure comunitarie e nazionali in vigore , che riguardano la presente direttiva , vengono esaminate nell'ambito di una relazione annuale che la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio ; a tale fine , gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutta la documentazione necessaria .

Il Consiglio valuta i resultati delle misure suddette tenendo conto del ritmo di evoluzione delle strutture , necessaria al conseguimento degli obiettive della politica agricola comune , degli effetti sugli obiettivi di produzione della Comunità , della loro incidenza ai fini di un armonioso sviluppo delle regioni della Comunità , nonché delle implicazioni finanziarie delle misure stesse .

Se è necessario , il Consiglio adotta le opportune disposizioni , secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato .

2 . Al fine di conseguire gli obiettivi della Comunità in materia di produzione , il Consiglio , deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43 , paragrafo 2 , del tratto , puo , per taluni settori , modificare o completare le disposizioni della presente direttiva , nonché sopprimerne l'applicazione .

Articolo 23

La presente direttiva non pregiudica la facoltà del Granducato del Lussemburgo di continuare ad applicare nei settori da essa disciplinati , entro e non oltre il 31 dicembre 1975 , le misure nazionali esistenti , fatta salva l'applicazione degli articoli 92 , 93 e 94 del trattato .

Articolo 24

Gli Stati membri possono prevedere condizioni complementari per l'esecuzione delle misure di aiuto previste nella presente direttiva .

Articolo 25

Gli Stati membri pongono in applicazione le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il termine di un anno , a decorrere dalla sua notificazione .

Articolo 26

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addi 17 aprile 1972 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . P . BUCHLER