72/397/CEE: Decisione della Commissione, del 28 settembre 1972, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/24 171 - Misal)
Gazzetta ufficiale n. L 267 del 28/11/1972 pag. 0020 - 0021
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 85 e 87, visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5, I vista la notificazione, presentata il 31 gennaio 1963, di un accordo di concessione di distribuzione esclusiva concluso tra l'impresa Misal di Milano (concessionario) e Cummins Diesel International di Losanna (Svizzera), considerando che il regolamento n. 67/67/CEE della Commissione (2) non si applica nel caso di specie, in particolare perché conferisce una protezione territoriale assoluta al concessionario; II considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento n. 17, la Commissione ha rivolto una prima richiesta d'informazioni all'impresa Misal nel corso del quarto trimestre 1969; che essa ha reiterato la richiesta nel mese di marzo 1971; che fino ad oggi la richiesta d'informazioni della Commissione è rimasta senza risposta; considerando che le informazioni richieste, specificate nell'articolo 1 della presente decisione, sono necessarie, ai termini dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 17, per valutare gli effetti del predetto accordo sulla concorrenza; che, non essendosi ottemperato in tempo utile alle precedenti richieste di informazioni della Commissione, è divenuto necessario chiedere, agli stessi fini, le stesse informazioni anche per l'anno 1971; III considerando che a norma delle disposizioni degli articoli 15, paragrafo 1 b), e 16, paragrafo 1 c), del regolamento n. 17, il cui testo è riportato in allegato alla presente decisione, la Commissione può infliggere alle imprese e associazioni di imprese, mediante decisione: a) ammende, quando intenzionalmente o per negligenza forniscano informazioni inesatte in risposta a una richiesta fatta loro a norma dell'articolo 11, paragrafi 3 o 5, o non forniscano un'informazione entro il termine stabilito da una decisione presa in virtù dell'articolo 11, paragrafo 5, b) penalità di mora per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle a fornire in maniera completa ed esatta un'informazione richiesta mediante decisione presa ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'impresa Misal di Milano è tenuta a fornire nel termine di tre settimane dalla notifica della presente decisione le seguenti informazioni in merito all'accordo notificato di cui all'articolo 3: 1. L'accordo notificato è tuttora in vigore? In caso affermativo si devono comunicare alla Commissione le eventuali modificazioni apportate, nonché le risposte ai seguenti quesiti. 2. Qual è stato il fatturato totale dell'impresa (per l'insieme delle sue attività) per ciascuno degli anni 1968, 1969, 1970 e 1971? 3. Per ciascuno degli anni 1968, 1969, 1970 e 1971, qual è stato il fatturato dell'impresa per i prodotti contemplati dall'accordo? 4. Qual è, per il territorio concesso in esclusiva, la percentuale (anche approssimativa) delle vendite dell'impresa, per quanto riguarda i prodotti previsti dall'accordo, rispetto alle vendite complessive di prodotti analoghi e concorrenti (quota di mercato)? Articolo 2 L'allegato unito alla presente decisione ne costituisce parte integrante. (1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62. (2) GU n. 57 del 25. 3. 1967, pag. 849/67.