31972D0128

72/128/CEE: Decisione della Commissione, del 23 febbraio 1972, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/26844 - Wild - Leitz) (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 061 del 13/03/1972 pag. 0027 - 0029


Decisione della Commissione

del 23 febbraio 1972

relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE

(IV/26844 — Wild — Leitz)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(72/128/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 [1], in particolare gli articoli 2 e 4,

- S. a r. l. Wild Paris, di Rueil-Malmaison (Francia), e

- S. a E. Leitz-France, di Kremlin-Bicêtre (Francia),

il 21 luglio 1970, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 17, concernente un accordo di cooperazione tecnica e di promozione in comune delle vendite per i microscopi ottici e loro accessori, da esse stipulato il 15 luglio 1970,

vista la pubblicazione del contenuto essenziale della domanda d'attestazione negativa, fatta in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, n. C 99 del 9 ottobre 1971,

visto il parere del Comitato consultivo in materia d'intese e posizioni dominanti emesso, a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 17, in data 15 dicembre 1971,

I

considerando che la società Wild Paris e Leitz-France sono le filiali francesi create per la commercializzazione dei prodotti, in particolare dei microscopi, fabbricati dalla loro rispettiva casa-madre, la società svizzera Wild e la società tedesca Leitz;

che l'accordo in questione concerne la commercializzazione, ivi compreso il servizio pre e post-vendita, di alcune categorie di microscopi;

considerando che l'accordo contiene, fra l'altro, le seguenti disposizioni:

a) i delegati tecnico-commerciali di ciascuna delle due società riceveranno una formazione sul materiale dell'altra società, al fine di permettere loro di offrire in vendita alla clientela i microscopi delle due marche, di procedere tanto alla messa a punto ed alle riparazioni, quanto alle installazioni accessorie concernenti l'insieme di detti materiali,

b) quando un delegato di una delle due società prenderà contatto con un cliente ch'egli giudicherà interessante per il materiale dell'altra marca, redigerà un rapporto speciale e l'indirizzerà alla sede della sua società che lo trasmetterà all'altra. Ogni società, alla ricezione dei rapporti dell'altra, deciderà, facendo prova della più grande comprensione, se li stima "validi". Li stimerà tali se la società non ha avuto contatto con lo stesso laboratorio nei sei mesi precedenti il rapporto in questione. Quando un rapporto è dichiarato "valido" e se l'affare è realizzato nei dodici mesi seguenti, la vendita dà obbligatoriamente luogo al versamento di una commissione del 7 % sul prezzo di vendita, netto da tasse, a favore della società che ha redatto il rapporto,

c) le due società convengono sulla necessità di praticare a lungo termine, nei confronti della clientela, le stesse condizioni di servizio d'assistenza. Le misure necessarie saranno prese a tempo opportuno per ottenere tale risultato,

d) le due società convengono di giustapporre i loro stands alle esposizioni, d'adottare una politica comune nei confronti degli organizzatori di tali manifestazioni e di mettere in comune alcuni mezzi pubblicitari (per esempio: annunci raggruppati),

e) le due società convengono di informare la clientela della loro collaborazione per mezzo di circolari e di inserzioni sulla stampa scelte convenientemente. Il posto rispettivo delle sigle "Leitz-France" e "Wild Paris" è fissato a volte a destra ed a volte a sinistra. Il costo delle inserzioni e della stampa delle circolari è ripartito a metà;

considerando che le società Wild Paris e Leitz-France vendono in Francia la totalità dei tipi di microscopi fabbricati dalle loro rispettive case-madri, ma che l'accordo concerne, per ciascuna società, soltanto i tipi che, per le loro caratteristiche e per le loro applicazioni, non hanno d'equivalenti nelle fabbricazioni dell'altra società;

che, difatti, i microscopi oggetto dell'accordo sono dei materiali di alta tecnica, venduti senza il tramite del commercio del dettaglio, per la ricerca, l'insegnamento e l'industria; che essi differiscono tra loro non solo per la loro disposizione generale, la loro potenza ed i loro organi di comando, ma anche per la concezione stessa dei sistemi ottici; che, di conseguenza, l'utilizzazione di ciascun tipo corrisponde ai bisogni specifici per i quali esso è stato concepito;

considerando che i microscopi di tipi più correnti, per i quali una sostituzione è possibile, sono esclusi dall'accordo; che essi sono, nella maggior parte dei casi, venduti per il tramite di ottici e che rappresentano il 50 % circa del fatturato di Wild Paris ed il 25 % circa di quello di Leitz-France; che, nei confronti del fatturato totale del mercato francese, quelli prodotti da Leitz-France rappresentano circa il 13 % e quelli prodotti da Wild Paris meno del 3 %;

considerando che, nel mercato comune, la società svizzera Wild possiede un'altra filiale in Germania e la società Leitz un'altra filiale in Italia; che esse non hanno stipulato e non prevedono di stipulare accordi simili per altri paesi del mercato comune;

considerando che, a seguito della pubblicazione del contenuto essenziale della domanda d'attestazione negativa, nessuna osservazione di terzi è stata comunicata alla Commissione;

II

considerando che l'attestazione negativa può essere rilasciata, a norma delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento n. 17, se la Commissione accerta che non ha motivo di intervenire, in base agli elementi a sua conoscenza, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, nei riguardi dell'accordo stipulato dalle due imprese in questione;

considerando che l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato dispone che sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concertate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune;

considerando che la cooperazione per la prospezione, la vendita, il servizio pre e post-vendita e la pubblicità sul mercato francese concerne una parte degli apparecchi di ciascuna impresa (50 % del fatturato per Wild Paris e 75 % per Leitz-France) che non hanno d'equivalenti nelle fabbricazioni dell'altra società;

che tale situazione è determinata dalla specificità delle caratteristiche tecniche e delle possibilità d'applicazione di ciascun tipo di microscopio e trae la sua origine dal diverso orientamento delle ricerche perseguite dai laboratori delle case-madri Wild e Leitz;

che, di conseguenza, tenuto conto delle circostanze, le due imprese partecipanti all'accordo non sono in concorrenza fra loro per quanto concerne detti apparecchi e che la cooperazione prevista in questo campo non costituisce una restrizione della concorrenza;

che gli apparecchi che si prestano ad una sostituzione e per i quali le due imprese sono in concorrenza fra loro, sono esclusi dall'accordo e ciascuna impresa dispone in modo indipendente della loro commercializzazione;

che la cooperazione concordata dalle due imprese per i microscopi oggetto dell'accordo non potrebbe avere ripercussioni apprezzabili per quanto concerne la commercializzazione degli apparecchi che si prestano ad una sostituzione;

considerando che non si è a conoscenza di alcun accordo simile concernente altri paesi del mercato comune che faccia intervenire in un qualunque modo le case-madri Wild e Leitz o le loro filiali;

considerando, di conseguenza, che gli elementi di cui la Commissione dispone non permettono di concludere che l'accordo ha per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza all'interno del mercato comune ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato; che non essendo soddisfatta una delle condizioni di applicazione di detto articolo l'attestazione negativa può essere rilasciata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione, in base agli elementi a sua conoscenza, non ha motivo di intervenire, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, nei riguardi dell'accordo di cooperazione per microscopi ottici e loro accessori, stipulato tra le società Wild Paris e E. Leitz-France.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alle seguenti imprese:

- S. a r. l. Wild Paris, du Rueil-Malmaison, France,

- S. a E. Leitz-France, di Kremlin-Bicêtre, France.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. Malfatti

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

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