Regolamento (CEE) n. 2823/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, recante sospensione temporanea parziale dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ai vini originari e provenienti dal Marocco, dalla Tunisia e dalla Turchia
Gazzetta ufficiale n. L 285 del 29/12/1971 pag. 0051 - 0051
edizione speciale danese: serie II tomo II pag. 0032
edizione speciale inglese: serie II tomo II pag. 0031
REGOLAMENTO (CEE) N. 2823/71 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1971 recante sospensione temporanea parziale dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ai vini originari e provenienti dal Marocco, dalla Tunisia e dalla Turchia IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che, in seguito all'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2504/71 (2), è opportuno, in attesa di un regime definitivo, instaurare un regime provvisorio nei confronti del Marocco, della Tunisia e della Turchia, al fine di evitare una discontinuità pregiudizievole alle esportazioni di vini dai suddetti paesi; considerando che questo regime provvisorio, che deve essere uniforme per tutta la Comunità, non deve compromettere la protezione del mercato comunitario garantita dalla regolamentazione di cui sopra ; che con una sospensione parziale dei dazi della tariffa doganale comune, nell'osservanza del prezzo di riferimento, è possibile raggiungere gli obiettivi prefissi; considerando che il suddetto regime provvisorio dovrà restare in applicazione per un periodo limitato che consenta, per la Turchia, l'applicazione dell'articolo 11 dell'allegato 5 dell'accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Turchia e, per gli altri paesi, l'adozione di un regime definitivo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità dei vini di uve fresche di cui alla voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari e provenienti dal Marocco, dalla Tunisia e dalla Turchia, sono pari al 60 % dei dazi della tariffa doganale comune applicabili alla data dell'importazione. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili unicamente se sono rispettate le condizioni enunciate all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70. Tuttavia, per l'applicazione del comma di cui sopra i dazi che figurano nella tariffa doganale comune sono sostituiti da quelli applicati in virtù del paragrafo 1. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1972. Esso è applicabile fino al 31 agosto 1972 al più tardi. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1971. Per il Consiglio Il Presidente M. PEDINI (1)GU n. L 99 del 5.5.1970, pag. 1. (2)GU n. L 261 del 26.11.1971, pag. 1.