Regolamento (CEE) n. 2603/71 della Commissione, del 6 dicembre 1971, relativo alle modalità di conclusione dei contratti di prima trasformazione e di condizionamento dei tabacchi detenuti dagli organismi d' intervento
Gazzetta ufficiale n. L 269 del 08/12/1971 pag. 0011 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 4 pag. 0045
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(III) pag. 0850
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 4 pag. 0045
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(III) pag. 0976
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 7 pag. 0079
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 5 pag. 0113
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 5 pag. 0113
REGOLAMENTO (CEE) N. 2603/71 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 1971 relativo alle modalità di conclusione dei contratti di prima trasformazione e di condizionamento dei tabacchi detenuti dagli organismi di intervento LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1574/71 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 327/71 del Consiglio, del 15 febbraio 1971, che fissa talune norme generali relative ai contratti di prima trasformazione e di condizionamento, ai contratti d'ammasso ed allo smercio dei tabacchi detenuti dagli organismi di intervento (3), prevede che i contratti di prima trasformazione e di condizionamento siano conclusi mediante gara e sia dichiarato aggiudicatario il maggiore offerente, purché le offerte non superino un importo che deve essere fissato per ciascuna varietà ; che è quindi necessario determinare le condizioni di gara e fissare gli importi; considerando che la pubblicazione dei bandi di gara deve prevedere un certo numero di indicazioni destinate a consentire agli interessati di preparare e presentare le loro offerte; considerando che per mantenere un equilibrio dei prezzi del tabacco che beneficia del premio, del tabacco in colli acquistato presso gli organismi di intervento e del tabacco soggetto alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento, è necessario attenersi, per la determinazione dei suddetti importi, ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 727/70 e all'articolo 6, paragrafo 2, dello stesso regolamento relativi al calcolo dei prezzi d'intervento derivati; considerando che le spese di prima trasformazione e di condizionamento differiscono, per ciascuna varietà di tabacco, a seconda dei metodi di essiccamento, di preparazione delle foglie e di condizionamento, e a seconda della durata di dette operazioni; considerando che, vertendo la gara sull'insieme delle opere di prima trasformazione e di condizionamento e sulla totalità delle spese di trasporto dal luogo di presa di consegna al luogo d'immagazzinamento, è necessario maggiorare le spese di trasformazione di un importo corrispondente alle spese correnti di presa in consegna e di trasporto ; che tale importo può essere fissato sulla base di una valutazione delle distanze considerate normali tra il luogo di presa in consegna, l'impresa interessata e il luogo d'immagazzinamento; considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 327/71 prevede che il tabacco che è oggetto delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento nel quadro delle gare previste dallo stesso regolamento sia sottoposto al regime di controllo previsto per assicurare la trasformazione dei tabacchi che beneficiano del premio ; che tale regime di controllo è stato instaurato dal regolamento (CEE) n. 1726/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, relativo alle modalità di concessione del premio per il tabacco in foglia (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 2596/70 (5) ; che è quindi opportuno rendere applicabile detto sistema adattandolo alle specifiche esigenze delle operazioni effettuate nel quadro delle gare; considerando che la pubblicazione di una comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee annunciante l'indizione di una gara, può assicurare la partecipazione del maggior numero di interessati e rendere più efficace la procedura di gara; considerando che l'applicazione del regime delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco in foglia detenuto dagli organismi d'intervento rende necessaria un'informazione permanente e completa della Commissione circa i risultati ottenuti; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il tabacco, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le condizioni e modalità di gara previste dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 327/71 devono comportare almeno: (1)GU n. L 94 del 28.4.1970, pag. 1. (2)GU n. L 167 del 26.7.1971, pag. 1. (3)GU n. L 39 del 17.2.1971, pag. 3. (4)GU n. L 191 del 27.8.1970, pag. 1. (5)GU n. L 277 del 22.12.1970, pag. 7. a) la varietà, la qualità e la quantità del tabacco in foglia, b) il luogo della presa in consegna del tabacco in foglia, c) il luogo di consegna del tabacco in colli ai fini dell'immagazzinamento, d) se del caso, il tempo fissato per espletare le operazioni, e) la presentazione del tabacco in colli da consegnare, f) le perdite di peso massime ammesse, g) se del caso, l'importo della cauzione di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 327/71, h) la data limite per la presentazione delle offerte. Articolo 2 L'importo di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 327/71 è fissato, per ciascuna varietà di tabacco, nell'allegato. Articolo 3 Ai fini del controllo previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 327/71, è redatto un documento sul quale devono figurare almeno il nome e l'indirizzo dell'aggiudicatario, nonché le indicazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere e), f), g), h), j), k), m), n) e o) del regolamento (CEE) n. 1726/70. Inoltre, il suddetto documento deve recare una delle seguenti menzioni: - «Interventionstabak» - «Tabac d'intervention» - «Tabacco d'intervento» - «Interventietabak». Articolo 4 1. La data di presentazione delle offerte prevista nelle condizioni e modalità del bando di gara è di almeno 20 giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione ufficiale del bando di gara da parte dello Stato interessato. 2. La Stato membro informa la Commissione dell'apertura della gara in tempo utile onde permettere che venga pubblicata, al più tardi quattro giorni dopo la pubblicazione del bando di gara di cui al paragrafo 1, una comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee relativa a tale bando di gara. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il quindici del secondo mese successivo, la quantità di prodotti aggiudicati e i prezzi ai quali le aggiudicazioni hanno avuto luogo nel corso di ogni mese Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1971. Per la Commissione Il Presidente Franco M. MALFATTI ALLEGATO Importo di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 327/71 >PIC FILE= "T0002852">