31971R1697

Regolamento (CEE) n. 1697/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo al finanziamento delle spese d' intervento nel settore del tabacco greggio

Gazzetta ufficiale n. L 175 del 04/08/1971 pag. 0008 - 0010
edizione speciale danese: serie III capitolo 1966-1972 pag. 0051
edizione speciale inglese: serie III capitolo 1966-1972 pag. 0055
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 7 pag. 0030


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( 1 ) GU n . 34 del 27 . 2 . 1964 , pag . 586/64 .

( 2 ) GU n . L 280 del 26 . 12 . 1970 , pag . 63 .

( 3 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 .

( 4 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . L 164 del 27 . 7 . 1970 , pag . 32 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1697/71 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 1971

relativo al finanziamento delle spese d'intervento nel settore del tabacco greggio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisre la Comunità economica europea ,

visto il regolamento n . 17/64/CEE del Consiglio , del 5 febbraio 1964 , relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2591/70 ( 2 ) , in particolare l'articolo 6 , paragrafo 2 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 3 ) , in particolare l'articolo 3 , paragrafo 2 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che è necessario determinare le condizioni di concorso della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia , in appresso denominato " Fondo " , per il finanziamento comunitario delle spese d'intervento per ciascun settore dell'organizzazione comune dei mercati ;

considerando che i premi concessi in applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento ( CEE ) n . 727/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ( 4 ) , nonchè le operazioni di acquisto , di prima trasformazione e di magazzinaggio effettuate in applicazione degli articoli 5 , 6 e 7 del suddetto regolamento implicano spese ed eventualmente perdite ; che tali premi ed interventi rispondono alla nozione d'intervento di cui all'articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento n . 17/64/CEE e all'articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 ;

considerando che gli interventi effettuati da organismi d'intervento in applicazione degli articoli 5 , 6 e 7 del regolamento ( CEE ) n . 727/70 implicano numerose operazioni , in particolare di acquisto , di prima trasformazione e condizionamento , di magazzinaggio e di vendita ; che il metodo dei bilanci è il più adeguato per mettere in evidenza gli elementi di spesa e di entrata , e quindi per determinare le perdite nette che ne risultano ; che occorre stabilire un metodo forfettario per la determinazione di alcune di tali spese ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Sono finanziate dal Fondo , sezione garanzia , in virtù dell'articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento n . 17/64/CEE e dell'articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 alle condizioni definite dal presente regolamento , le spese derivanti dai seguenti interventi nel settore del tabacco greggio :

a ) i premi concessi in applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento ( CEE ) n . 727/70 ;

b ) gli interventi consistenti in acquisti ed operazioni consecutive , effettuati da un organismo d'intervento in applicazione degli articoli 5 , 6 e 7 del regolamento ( CEE ) n . 727/70 .

Articolo 2

Le spese ai sensi dell'articolo 1 , lettera a ) , sono pari agli importi versati in conformità delle disposizioni adottate in applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento ( CEE ) n . 727/70 , previa detrazione degli importi recuperati .

Articolo 3

1 . L'ammontare delle spese causate dagli interventi di cui all'articolo 1 , lettera b ) , è calcolato determinando le perdite nette sostenute dall'organismo d'intervento interessato .

Queste perdite nette sono determinate stabilèndo per ciascun anno un conto che è :

a ) addebitato degli elementi di cui all'articolo 4 , paragrafo 1 ,

b ) accreditato degli elementi di cui all'articolo 4 , paragrafo 2 .

2 . Se il saldo del conto relativo a un dato anno risulta attivo , esso viene accreditato sul conto dell'anno successivo .

Articolo 4

1 . Sul conto di cui all'articolo 3 , paragrafo 1 , sono addebitati :

a ) l'importo del valore dei quantitativi di tabacco riportati dall'anno precedente , calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 ;

b ) l'importo del valore dei tabacchi acquistati :

c ) l'importo delle spese pagate conformemente all'articolo 3 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 1467/70 del Consiglio , del 20 luglio 1970 , che fissa talune norme generali per l'intervento nel settore del tabacco greggio ( 5 ) ;

d ) l'importo delle spese occasionate dall'immagazzinamento , comprendenti :

_ spese d'entrata , di magazzinaggio e di uscita dai centri di raccolta per il tabacco in foglia preso in consegna in tali centri ,

_ spese d'entrata in un centro di trasformazione e di magazzinaggio , per il tabacco in foglia preso in consegna in tale centro ,

_ spese d'entrata in un centro di trasformazione e di magazzinaggio per il tabacco in colli .

Tali spese sono calcolate in funzione di importi forfettari per tonnellata fissati secondo le disposizioni dell'articolo 6 , paragrafo 1 ;

e ) l'importo delle spese occasionate dall'uscita dal deposito , calcolato in funzione di un importo forfettario per tonnellata uscita , determinato secondo le disposizioni dell'articolo 6 , paragrafo 1 ;

f ) l'importo delle spese derivanti dalle operazioni di cui all'articolo 7 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 727/70 .

Nel caso in cui l'organismo d'intervento proceda direttamente a tali operazioni , queste spese non possono superare importi fissati a un livello corrispondente a quello applicabile nell'ambito dei contratti secondo la procedura di cui all'articolo 6 , paragrafo 1 ;

g ) l'importo delle spese di sosta nei depositi , diversi dalle spese di finanziamento , calcolato in funzione di un importo forfettario per unita/tonnellata/durata determinato secondo le disposizioni dell'articolo 6 , paragrafo 1 ;

h ) l'importo delle spese di finanziamento , calcolato secondo un metodo e un tasso d'interesse adottati secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

2 . Sul conto di cui all'articolo 3 , paragrafo 1 , sono accreditati :

a ) l'importo totale delle entrate relative agli smaltrimenti effettuati ;

b ) l'importo del valore delle quantita di tabacco riportate all'anno successivo , calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 ;

c ) l'importo del valore delle perdite di quantita che superano il limite di tolleranza fissato secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento n . 727/70 . Tale importo e calcolato per varieta moltiplicando i quantitativi che superano il limite di tolleranza per il prezzo d'intervento valido per la qualità migliore del periodo di cui trattasi .

Le perdite di quantita corrispondono alla differenza tra le giacenze teoriche risultanti dall'inventario permanente e le giacenze effettive l'ultimo giorno del periodo in questione costatate in base ad inventario o , in mancanza di cio , alle giacenze contabili residue dopo l'esaurimento delle giacenze effettive del prodotto di cui trattasi .

I prodotti deteriorati per effetto di cattive condizioni di prima trasformazione e di condizionamento o di cattive condizioni di magazzinaggio imputabili all'organismo d'intervento e che non siano più conformi alle caratteristiche qualitative minime di cui all'articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 1467/70 , sono contabilizzati come perdite che superano il limite di tolleranza :

d ) gli importi riscossi in seguito all'inosservanza da parte dei venditori o degli acquirenti delle prescrizioni regolamentari o contrattuali ;

e ) gli importi recuperati presso i contraenti ai sensi dell'articolo 7 , paragrafo 1 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 727/70 per deprezzamento o perdita dei prodotti , sempreche questi non siano contabilizzati in virtu delle disposizioni della lettera c ) .

Articolo 5

L'importo del valore dei quantitativi di tabacco riportati dall'anno precedente e calcolato facendo la somma dei valori delle diverse varietà e qualità di tabacco in deposito il primo giorno del nuovo anno , determinati moltiplicando la quantità di ciascuna varietà e qualità per il prezzo rispettivo , utilizzando :

a ) per il tabacco in foglia , il prezzo d'intervento valido per il tabacco del raccolto di cui trattasi , previa applicazione della tabella di abbuoni e di riduzione di cui all'articolo 5 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 727/70 ;

b ) per il tabacco in colli :

_ il prezzo d'intervento derivato , se e stato fissato , valido per il tabacco del raccolto di cui trattasi , previa applicazione della tabella di abbuoni e di riduzioni di cui all'articolo 6 , paragrafo 7 , del regolamento ( CEE ) n . 727/70 , oppure

_ un valore determinato in base al prezzo d'intervento fissato per il tabacco in foglia del raccolto di cui trattasi e agli elementi seguenti : spese risultanti dalla prima trasformazione e dal condizionamento , cali di peso e , eventualmente , coeffie enti di qualità .

I cali di peso e i coefficienti di qualità sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento ( CEE ) n . 727/70 . Per l'applicazione del presente regolamento , le spese risultanti dalla prima trasformazione e dal condizionamento sono determinate secondo le disposizioni dell'articolo 6 , paragrafo 1 .

Articolo 6

1 . Ciascuno degli importi adottati secondo le disposizioni del presente articolo è unitorme per la Comunità . Esso è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 . tenendo conto dei risultati dell'esame effetuato a titolo dell'articolo 18 del regolamento ( CEE ) n . 727/70 .

2 . Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento , le modalità di applicazione dello stesso sono adottate , se necessario , secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . I suoi effetti decorrono dal 29 aprile 1970 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addi 26 luglio 1971 .

Per il Consiglio

Il Presidente

A . MORO