31971R1696

Regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo

Gazzetta ufficiale n. L 175 del 04/08/1971 pag. 0001 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 4 pag. 0005
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0569
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 4 pag. 0005
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0634
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 7 pag. 0022
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 5 pag. 0060
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 5 pag. 0060


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( 1 ) GU n . C 66 del 1 " . 7 . 1971 , pag . 28 :

( 2 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1696/71 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 1971

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 , 43 , 113 e 235 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ,

considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati che puo assumere forme diverse secondo i prodotti ;

considerando che la produzione comunitaria di luppolo riveste un interesse del tutto particolare nell'economia di alcune regioni della Comunità ; che per alcuni produttori di dette regioni tale produzione rappresenta una parte preponderante del reddito ;

considerando che i succhi e gli estratti vegetali di luppolo non figurano nell'allegato II del trattato e non rientrano quandi nell'ambito delle disposizioni agricole del medesimo , mentre il luppolo vi è soggetto ; che , data l'ampia possibilita di sostituzione esistente tra detti prodotti , tale situazione rischia di compromettere gli effetti della politica agricola comune nel settore del luppolo ; che è pertanto necessarlo estendere a succhi e agli estravi vegetali di luppolo , in virtù dell'articolo 113 , le misure relative agli scambi con i paesi terzi , e , in virtu dell'articolo 235 , le norme di commercializzazione fissate per il luppolo ;

considerando che gli scambi internazionali rivestono tradizionalmente una grande importanza per i produttori e per gli utilizzatori di luppolo nella Comunità ; che la valorizzazione della produzione comunitaria è stata finora essenzialmente conseguita sulla base della sua competitività sul mercato mondiale nonchè del libero adeguamento qualitativo e quantitativo della produzione agli sbocchi ; che è pertanto opportuno che l'organizzazione comune dei mercati non modifichi sostanzialmente la situazione , pur contribuendo con misure adeguate a migliorare la qualità dei prodotti e proteggendo i produttori contro un eventuale deterioramento del loro attuale tenore di vita ;

considerando che è opportuno perseguire una politica della qualità sul piano comunitario applicando disposizioni relative alla certificazione della indicazione di provenienza , corredate da norme che sanciscano in linea di massima il divieto di commercializzazione dei prodotti per i quali non sia stato rilasciato il certificato o , per i prodotti importati , che non rispondano a caratteristiche qualitative minime equivalenti ; che è inoltre opportuno prevedere la definizione di una qualita tipo che costituisca una base di riferimento per le transazioni commerciali e che garantisca una sufficiente trasparenza del mercato ;

considerando che è necessario disporre d'informazioni sufficienti sulla situazione e sulle prospettive di evoluzione del mercato nella Comunità ; che , in proposito , il fatto che buona parte della produzione venga smerciata in base a conrratti conclusi prima del raccolto e talvolta anche per diversi anni , puo - facilitare l'analisi previsionale dell'evoluzione del mercato ; che è pertanto opportuno prevedere la registrazione di tutti i contratti di consegna relativi al luppolo prodotto nella Comunità : che è tuttavia necessario che tali informazioni vengano protette dal segreto statistico , onde garantire agli interessati che non saranno utilizzate per altri fini ed ottenere in tal modo dati del tutto obiettivi ;

considerando che , per garantire un equo tenore di vita alla popolazione agricola , per stabilizzare i mercati e per assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori , è necessario promuovere la concentrazione dell'offerta e l'adattamento in comune , da parte degli agricoltori , delle loro produzioni alle esigenze del mercato ;

considerando che , a tal fine , l'associazione degli agricoltori in seno ad organismi che prevedono per gli aderenti l'obbligo di conformarsi a norme comuni è atta ad agevolare il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato ; che tali obiettivi possono in particolare essere raggiunti non solo raggruppando agricoltori in associazioni di produttori , ma anche costituendo unioni di associazioni ;

considerando che , per evitare qualsiasi discriminazione tra i produttori e per assicurare l'unità e l'efficacia dell'azione intrapresa , occorre fissare per l'insieme della Comunità i requisiti cui devono soddisfare le associazioni di produttori e le relative unioni per essere riconosciute dagli Stati membri ; che , per conseguire una efficace concentrazione dell'offerta , è necessario in particolare che le associazioni e unioni comprovino una sufficiente dimensione economica e che l'insieme della produzione dei produttori o delle associazioni aderenti venga immesso sul mercato dall'associazione o dall'unione , o direttamente o tramite i produttori secondo norme comuni ;

considerando che occorre prevedere disposizioni volte ad agevolare la costituzione ed il funzionamento delle suddette associazioni ; che a tale fine è opportuno consentire agli Stati membri di concedere a tali organizzazioni degli aiuti di cui la Comunità assicurerà parzialmente il finanziamento ; che , tuttavia , occorre limitare l'ammontare di tali aiuti e conferire loro un carattere transitorio e decrescente per aumentare gradualmente la responsabilita finanziaria dei produttori ;

considerando che i luppoleti della Comunità richiedono in taluni casi un adeguamento sia per quanto riguarda le varietà prodotte che le possibilità di razionalizzazione delle operazioni di coltura e di raccolto ; che è opportuno facilitare , per un certo numero d'anni , la loro riconversione varietale e la loro ristrutturazione accordando aiuti specifici alle associazioni di produttori che intraprendono siffatte azioni ;

considerando che per garantire un equo tenore di vita ai produttori è opportuno prevedere un regime di aiuti ; che , per poter costatare se è necessario fissare tale aiuto , la Commissione presenta annualmente al Consiglio una relazione , dopo lo smaltimento del raccolto ; che l'aiuto puo - essere concesso se l'esame di tale relazione rivela che il ricavato medio all'ettaro è stato insufficiente , tenuto conto della situazione e della tendenza prevedibile del mercato ;

considerando che le misure previste permettono di prevedere un regime d'importazione che non implichi altre misure all'infuori dell'applicazione della tariffa doganale comune ; che quest'ultima si applica di pieno diritto in virtù del trattato a decorrere dal 1 * gennaio 1970 ;

considerando che tutte queste misure consentono di rinunciare all'applicazione di ogni restrizione quantitativa alle frontiere esterne della Comunità ; che , eccezionalmente , tale meccanismo puo - tuttavia rivelarsi inoperante ; che , per non lasciare in tali casi il mercato comunitario privo di difesa contro le perturbazioni che rischiano di derivarne , mentre gli ostacoli all'importazione in precedenza esistenti sono stati aboliti , è opportuno permettere alla Comunita di adottare rapidamente tutte le misure necessarie ;

considerando che , in virtù delle disposizioni del trattato , a decorrere dal 1 * gennaio 1970 nel commercio interno della Comunità la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente e l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente sono vietate di diritto ; che , infine , in mancanza di prezzi minimi al 31 dicembre 1969 , a decorrere dal 1 * gennaio 1970 è escluso di diritto il ricorso all'articolo 44 ;

considerando che l'efficacia di tutte le misure che disciplinano l'organizzazione comune del mercato del luppolo verrebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti da parte degli Stati membri ; che è opportuno che le disposizioni del trattato che consentono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli incompatibili con il mercato comune siano rese applicabili nel settore del luppolo ; che è tuttavia opportuno prevedere un regime transitorio per gli aiuti nazionali concessi per contratti pluriennali prima dell'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati ;

considerando che occorre prevedere la responsabilità finanziaria della Comunità per le spese sostenute dagli Stati membri in conseguenza degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento , conformemente alle disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune ;

considerando che il passaggio dal regime in vigore negli Stati membri a quello instaurato dal presente regolamento deve effettuarsi nelle migliori condizioni ; che possono pertanto risultare necessarie misure transitorie ;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo deve tener conto , parallelamente e in modo adeguato , degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato ;

considerando che , per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste , occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un Comitato di gestione ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . E istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo che disciplina i prodotti seguenti :

N . della tariffa

doganale comune Designazione delle merci

12.06 Luppolo ( coni e luppolina )

2 . Le norme relative alla commercializzazione e agli scambi con i paesi terzi si applicano inoltre ai prodotti seguenti :

N . della tariffa

doganale comune Designazione delle merci

13.03 A VI Succhi ed estratti vegetali di luppolo

3 . A norma del presente regolamento si intende per :

a ) Luppolo : le infiorescenze essiccate , dette anche coni , della pianta ( femminile ) del luppolo rampicante ( humulus lupulus ) ; le infiorescenze , di colore verde-giallo e di forma ovoide , sono provviste di peduncolo e la loro sezione maggiore varia generalmente tra 2 e 5 cm .

b ) Luppolo in polvere : il prodotto ottenuto mediante macinazione del luppolo e contenente tutti i suoi elementi naturali .

c ) Luppolo in polvere arriccbito di luppolina : il prodotto ottenuto mediante macinazione del luppolo dopo l'eliminazione meccanica delle foglie , degli steli , delle brattee e delle rachidi .

d ) Estratto di luppolo : i prodotti concentrati ottenuti trattando il luppolo con un solvente .

e ) Prodotti miscelati di luppolo : la miscela di due o più degli anzidetti prodotti .

TITOLO I

Commercializzazione

Articolo 2

1 . I prodotti di cui all'articolo 1 , raccolti nella Comunità od ottenuti da luppolo raccolto nella Comunità , sono soggetti ad una procedura di certificazione di indicazione di provenienza .

2 . Il certificato di indicazione di provenienza puo - essere rilasciato soltanto per i prodotti :

_ raccolti nelle regioni di produzione riconosciute , od ottenuti da tali prodotti ;

_ appartenenti a varietà comprese nell'elenco comunitario delle varieta , o ottenuti da tali prodotti ;

_ e che presentano caratteristiche qualitative corrispondenti ai requisiti minimi di commercializzazione validi in una determinata fase della commercializzazione .

3 . Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43 , paragrafo 2 , del trattato , stabilisce per ciascun prodotto le norme generali della procedura di certificazione d'indicazione di provenienza e la data di applicazione di tale procedura .

Articolo 3

1 . Laddove i prodotti di cui all'articolo 1 siano soggetti ad una procedura di certificazione d'indicazione di provenienza , essi possono essere commercializzati o esportati soltanto se il certificato è stato rilasciato .

2 . Possono essere decise misure derogatorie alla disposizione di cui al paragrafo 1 , secondo la procedura di cui all'articolo 20 :

a ) per soddisfare alle esigenze commerciali di taluni paesi terzi , o

b ) per prodotti destinati ad utilizzazioni particolari .

Le misure di cui al comma precedente :

_ non devono arrecare danno allo smercio normale dei prodotti che hanno ottenuto il certificato d'indicazione di provenienza ,

_ e devono essere accompagnate da garanzie intese ad evitare qualsiasi confusione con detti prodotti .

Articolo 4

1 . Per il luppolo raccolto nella Comunità è definita , sulla base delle caratteristiche esterne e di criteri obiettivi , una qualità tipo .

2 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20 .

Articolo 5

1 . I prodotti di cui all'articolo 1 provenienti dai paesi terzi possono essere importati soltanto ie presentano caratteristiche qualitative almeno equivalenti ai requisiti qualitativi minimi di commercializzazione stabiliti per gli stessi prodotti raccolti nella Comunità od ottenuti da tali prodotti .

2 . I prodotti di cui all'articolo 1 , accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità del paese d'origine e riconosciuto equivalente al certificato di indicazione di provenienza , sono considerati come prodotti aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 1 .

L'equivalenza degli attestati è costatata secondo la procedura di cui all'articolo 20 .

3 . Le modalita di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20 .

TITOLO II

Contratti di consegna

Articolo 6

1 . Ogni contratto per la consegna di luppolo prodotto nella Comunità stipulato tra un produttore o più produttori associati e un acquirente è registrato dagli organismi designati a tale scopo da ogni Stato membro produttore .

2 . I contratti relativi alla consegna di determinati quantitativi a prezzi convenuti in un periodo comprendente uno o più raccolti e conclusi anteriormente al 1 * agosto dell'anno del primo raccolto di cui trattasi , sono denominati " contratti conclusi in anticipo " . Essi vengono registrati separatamente .

3 . Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione le informazioni statistiche relative alla registrazione dei contratti .

4 . I dati oggetto di registrazione possono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente regolamento .

5 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20 .

TITOLO III

Associazioni di produttori

Articolo 7

1 . Ai sensi del presente regolamento per " associazione riconosciuta di produttori " si intende un'associazione di produttori di luppolo costituita ad iniziativa dei produttori stessi , in particolare allo scopo :

a ) di adattare in comune la loro produzione alle esigenze del mercato ;

b ) di migliorare la produzione mediante la riconversione varietale e la ristrutturazione delle piantagioni ;

c ) di promuovere la razionalizzazione e la meccanizzazione delle operazioni di coltura e di raccolto al fine di migliorare la redditività della produzione ;

e riconosciuta da uno Stato membro in virtù del paragrafo 3 .

2 . Ai sensi del presente regolamento per " unione riconosciuta " si intende un'unione di associazioni riconosciute di produttori che persegua gli stessi obiettivi di tali associazioni e che sia stata riconosciuta da uno Stato membro in virtù del paragrafo 3 .

3 . Gli Stati membri riconoscono le associazioni di produttori e le relative unioni che ne facciano richiesta e che soddisfino ai seguenti requisiti generali :

a ) applicare norme comuni di produzione e d'immissione sul mercato ( prima fase della commercializzazione ) ;

b ) prevedere nel loro statuto l'obbligo per i produttori membri dell'associazione e per le associazioni riconosciute di produttori membri dell'unione :

_ di effettuare l'immissione sul mercato di tutta la produzione per la quale aderiscono all'associazione o all'unione secondo le norme di conferimento e d'immissione sul mercato stabilite e controllate rispettivamente dall'associazione o dall'unione ,

_ ovvero di far effettuare l'immissione sul mercato di tutta la produzione che ha formato oggetto del riconoscimento rispettivamente dell'associazione o dell'unione , a nome e per conto dei membri , per conto dei membri , oppure per conto e a nome dell'associazione o dell'unione .

Per quanto riguarda le associazioni di produttori , tale obbligo non si applica ai prodotti :

_ per i quali i produttori hanno concluso contratti di vendita ovvero previsto opzioni prima della loro adesione all'associazione , atteso che l'associazione di cui trattasi sia stata informata , prima dell'adesione , della portata e durata degli obblighi contratti ed abbia dato la propria approvazione ;

_ che i produttori dopo la loro adesione e con l'espressa approvazione dell'associazione , possano escludere dall'immissione sul mercato tramite detta associazione ;

c ) comprovare un'attività economica sufficiente ;

d ) escludere per tutto il loro campo d'attività qualsiasi discriminazione tra produttori o associazioni della Comunità fondata in particolare sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento .

e ) prevedere nel loro statuto disposizioni atte a garantire che i membri dell'associazione o dell'unione che lo desiderino possano recedere soltanto :

_ dopo un periodo di tre anni di adesione all'associazione o all'unione .

_ e a condizione che ne avvisino l'associazione o l'unione almeno dodici mesi prima ;

f ) possedere la capacità giuridica necessaria , alle condizioni previste dalla legislazione nazionale , per assolvere gli atti di loro competenza ;

g ) prevedere nel loro statuto l'obbligo di tenere una contabilità distinta per le attività cui si riferisce il riconoscimento .

4 . La competenza per il riconoscimento delle associazioni di produttori e delle relative unioni spetta allo Stato membro sul territorio del quale l'associazione di produttori o l'unione ha la propria sede statutaria .

5 . Le modalita d'applicazione del presente articolo , in particolare quelle relative ai requisiti di cui al paragrafo 3 , lettere a ) e c ) , sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20 .

Articolo 8

Gli Stati membri possono accordare alle associazioni riconosciute di produttori , nei tre anni successivi alla data del loro riconoscimento , aiuti destinati ad incoraggiarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento . L'importo di tali aiuti non puo - superare , per il primo , il secondo ed il terzo anno , rispettivamente il 3 % , il 2 % e l'1 % del valore dei prodotti , sui quali verte il riconoscimento , e che sono commercializzati . Tali aiuti non devono tuttavia superare il 60 % nel primo anno , il 40 % nel secondo ed il 20 % nel terzo anno delle spese di gestione dell'associazione di produttori .

Il valore dei prodotti commercializzati viene calcolato forfettariamente per ciascun anno sulla base :

_ della produzione media commercializzata dai produttori aderenti nei tre anni civili precedenti quello della loro adesione .

_ dei prezzi medi alla produzione ottenuti da tali produttori nello stesso periodo .

Articolo 9

Gli Stati membri possono accordare alle associazioni di produttori , per le operazioni realizzate al più tardi il 31 dicembre 1975 , aiuti per un importo massimo di 1.500 unità di conto per ettaro , destinati alla riconversione varietale e alla ristrutturazione delle piantagioni menzionate all'articolo 7 , paragrafo 1 , lettera b ) .

Articolo 10

1 . Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43 , paragrafo 2 , del trattato , stabilisce le norme generali d'applicazione degli articoli 8 e 9 .

2 . Le modalità di applicazione degli articoli 8 e 9 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20 .

TITOLO IV

Aiuti ai produttori

Articolo 11

Ogni anno , prima del 30 aprile , la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulla situazione della produzione e della commercializzazione del luppolo .

Tale relazione rende conto in particolare dell'evoluzione dei prezzi , delle piantagioni , della produzione e del fabbisogno .

Articolo 12

1 . E istituito un regime di aiuti per il luppolo prodotto nella Comunità .

2 . Ai produttori puo essere concesso un aiuto che consenta il conseguimento di un equo reddito .

3 . L'importo di tale aiuto per ettaro , che si differenzierà secondo le varietà , viene fissato tenendo conto :

a ) del ricavato medio realizzato comparato ai ricavati medi realizzati per i raccolti precedenti ,

b ) della situazione e della tendenza prevedibile del mercato nella Comunità .

c ) dell'evoluzione del mercato esterno nonche dei prezzi negli scambi internazionali .

4 . Qualora la relazione di cui all'articolo 11 ponga in luce il rischio di formazione di eccedenze strutturali o di una perturbazione nella struttura dell'approvvigionamento del mercato comunitario del luppolo , la concessione dell'aiuto puo - essere limitata ad un importo corrispondente ad una superficie determinata , in base alla media delle superfici coltivate nei tre anni precedenti quello in esame .

5 . L'importo dell'aiuto valido per le superfici relative al raccolto dell'anno civile precedente è fissato prima del 30 giugno , secondo la procedura prevista all'articolo 43 , paragrafo 2 , del trattato .

Articolo 13

1 . L'aiuto ai produttori e concesso per le superfici registrate , e sulle quali è stato effettuato il raccolto .

Gli Stati membri designano gli organismi che sono autorizzati a procedere , per ciascun produttore , alla registrazione delle superfici coltivate a luppolo e che sono incaricati del controllo e dell'aggiornamento delle registrazioni .

2 . Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo , gli Stati membri possono considerare un'associazione riconosciuta di produttori come un solo produttore .

3 . Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43 , paragrafo 2 , del trattato , adotta le norme generali di applicazione del presente articolo .

4 . Le modalita *** applicazione del presente articolo sono *** secondo la procedura di cui all'articolo 20 .

TITOLO V

Regime degli scambi con i paesi terzi

Articolo 14

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o salvo deroga decisa dal Consiglio , che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43 , paragrafo 2 , del trattato , sono vietate negli scambi con i paesi terzi :

a ) la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale ,

b ) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente .

Articolo 15

1 . Se il mercato comunitario dei prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire , per effetto delle importazioni o delle esportazioni , gravi perturbazioni che possono compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato , possono essere adottate misure adeguate negli scambi con i paesi terzi fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione .

Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43 , paragrafo 2 , del trattato , stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi ed i limiti entro i quali gli Stati membri possono prendere misure cautelari .

2 . Quando si presenti la situazione prevista dal paragrafo 1 , la Commissione , a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa , decide le misure necessarie , che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili . Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro , essa prende una decisione in merito entro ventiquattro dalla ricezione .

3 . Ogni Stato membro puo - deferire la misura adottata dalla Commissione entro un termine di tre giorni lavorativi successivi a quello della comunicazione . Il Consiglio si riunisce senza indugio . Esso puo modificare o annullare la misura in questione secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43 , paragrafo 2 , del trattato .

TITOLO VI

Disposizioni generali

Articolo 16

Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento , gli articoli 92 , 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 .

Tuttavia , l'aiuto accordato da uno Stato membro ai produttori di luppolo puo essere mantenuto per la durata di validita dei contratti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento , sempreche tale aiuto superi l'importo dell'aiuto comunitario di cui all'articolo 12 . Tale aiuto non puo essere prorogato .

Articolo 17

1 . Le disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune si applicano al mercato dei prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , a decorrere dalla data di applicazione del regime previsto dal presente regolamento .

2 . Le misure previste dagli articoli 8 e 9 costituiscono un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 2 ) .

3 . Il FEAOG , sezione orientamento , rimborsa agli Stati membri il 25 % delle spese imputabili da essi sostenute per le azioni previste dall'articolo 8 , ed il 50 % delle spese imputabili da essi sostenute per le azioni comuni previste dall'articolo 9 .

4 . Le domande di rimborso vertono sulle spese effettuate durante l'anno civile e sono presentate alla Commissione prima del 30 giugno dell'anno successivo .

5 . La spesa previsionale totale a carico del FEAOG per l'azione comune ammonta a 1,6 milioni di unità di conto .

6 . La durata di realizzazione dell'azione di cui all'articolo 8 è limitata a dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento .

7 . Le modalità di applicazione del paragrafo 3 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

Articolo 18

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento . Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20 .

Articolo 19

1 . F istituito un Comitato di gestione per il luppolo , in appresso denominato " Comitato " , composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .

2 . Nel Comitato , ai voti degli Stati membri e attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto .

Articolo 20

1 . Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente , ad iniziativa di quest'ultimo , o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

2 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare . Il Comitato formula il proprio parere in merito a tali misure entro un termine che il presidente puo stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame . Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti .

3 . La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione . Tuttavia , qualora non siano conformi al parere espresso dal Comitato , tali misure sono comunicate immediatamente dalla Commissione al Consiglio . In tal caso , la Commissione puo rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere dalla comunicazione .

Il Consiglio , che delibera secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43 , paragrafo 2 , del trattato , puo prendere una decisione diversa entro un mese .

Articolo 21

Il Comitato puo prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente , sia ad iniziativa di quest'ultimo , sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

Articolo 22

Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto , parallelamente e in modo adeguato , degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato .

Articolo 23

Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime vigente negli Stati membri a quello previsto dal presente regolamento , in particolare qualora l'applicazione del nuovo regime alla data prevista incontri difficoltà notevoli , tali misure vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20 . Esse sono applicabili fino al 31 luglio 1972 al più tardi .

Articolo 24

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Le disposizioni degli articoli 11 , 12 e 13 si applicano , per la prima volta , al raccolto 1971 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addi 26 luglio 1971 .

Per il Consiglio

Il Presidente

A . MORO