31971R1683

Regolamento (CEE) n. 1683/71 della Commissione, del 30 luglio 1971, che fissa le condizioni per l'aggiudicazione delle operazioni di trasformazione di pomodori ritirati dal mercato in concentrato di pomodori

Gazzetta ufficiale n. L 172 del 31/07/1971 pag. 0070 - 0070
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0567
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0631
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 7 pag. 0020
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 5 pag. 0059
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 5 pag. 0059


REGOLAMENTO (CEE) N. 1683/71 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1971 che fissa le condizioni per l'aggiudicazione delle operazioni di trasformazione di pomodori ritirati dal mercato in concentrato di pomodori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 967/71 (2), in particolare l'articolo 7 ter, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1560/70 della Commissione, del 31 luglio 1970 (3), ha limitato alla trasformazione in succo il ricorso all'opzione della trasformazione dei prodotti ritirati dal mercato per la distribuzione gratuita dei prodotti trasformati ; che, nel caso che questa opzione non consentisse di garantire ai prodotti ritirati dal mercato un sufficiente smercio, è opportuno prevedere il ricorso alla trasformazione dei pomodori in un altro prodotto diverso dal succo;

considerando che il regolamento n. 159/66/CEE ha previsto, all'articolo 7 ter, paragrafo 3, terzo comma, che le operazioni di trasformazione sono affidate dall'organismo designato dallo Stato membro interessato all'industria mediante aggiudicazione ; che il regolamento (CEE) n. 1560/70 ha precisato le modalità di tale aggiudicazione ; che è opportuno riferirsi a tali modalità per l'aggiudicazione delle operazioni di trasformazione che formano oggetto del presente regolamento;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le operazioni di trasformazione di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 1, primo comma, lettera a), quinto trattino, del regolamento n. 159/66/CEE possono riferirsi anche alla trasformazione dei pomodori in concentrato di pomodoro.

Articolo 2

L'organismo designato dallo Stato membro interessato affida tali operazioni di trasformazione alle industrie mediante gara permanente, alle condizioni di cui agli articoli da 2 a 8 del regolamento (CEE) n. 1560/70.

Le disposizioni del regolamento che si riferiscono al succo devono essere intese, per l'applicazione del presente regolamento, come relative al concentrato di pomodoro.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI (1)GU n. 192 del 27.10.1966, pag. 3286/66. (2)GU n. L 105 del 12.5.1971, pag. 3. (3)GU n. L 169 del 1º.8.1970, pag. 59.