31971R1613

Regolamento (CEE) n. 1613/71 della Commissione, del 26 luglio 1971, che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi del riso e delle rotture di riso, nonché i relativi importi correttori

Gazzetta ufficiale n. L 168 del 27/07/1971 pag. 0028 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 3 pag. 0244
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0535
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 3 pag. 0244
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0595
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 6 pag. 0259
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 5 pag. 0036
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 5 pag. 0036


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( 1 ) GU n . 174 del 31 . 7 . 1967 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 164 del 22 . 7 . 1971 , pag . 5 .

( 3 ) GU n . 204 del 24 . 8 . 1967 , pag . 5 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1613/71 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1971

che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi del riso e delle rotture di riso , nonché i relativi importi correttori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento n . 359/67/CEE del Consiglio , del 25 luglio 1967 , relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1553/71 ( 2 ) , in particolare l'articolo 16 , paragrafo 5 ,

considerando che i prezzi cif che servono per determinare il prelievo devono essere calcolati per Rotterdam sulla base delle più favorevoli possibilità d'acquisto sul mercato mondiale ; che a tale scopo é opportuno effettuare la correzione delle spese di trasporto rispetto a Rotterdam quando il prezzo di offerta preso in considerazione è valido per un altro porto ;

considerando che , per determinare le più favorevoli possibilità d'acquisto sul mercato mondiale , la Commissione deve prendere in considerazione tutte le offerte fatte su tale mercato di cui abbia avuto notizia , nonché tutte le quotazioni delle borse importanti ker il commercio internazionale ; che tuttavia , quando dalle informazioni in possesso della Commissione risulta che alcune offerte non sono rappresentative della tendenza effettiva del mercato a causa della qualità mediocre , di limitazioni quantitative , della qualità o presentazione inusitata o per il fatto che il prezzo al quale tali offerte sono presentate non è basato su condizioni normali di mercato o che le offerte a termine non corrispondono alla situazione effettiva del mercato per il mese in corso , dette offerte devono poter essere scartate ;

considerando che , a motivo delle variazioni regolari dei prezzi sul mercato mondiale del riso e delle rotture di riso , è opportuno fissare di massima settimanalmente i prelievi per tali prodotti ; che , per evitare un'eccessiva complicazione della procedura , deve essere tuttavia fissato un livello minimo al di sotto del quale le variazioni dei prezzi cif o dei prezzi d'entrata non determinino alcuna modifica dei prelievi ;

considerando che l'articolo 16 , paragrafo 4 , del regolamento n . 359/67/CEE prevede che le differenze di qualità tra le varietà di riso e di rotture offerte e le qualità tipo per le quali sono fissati i prezzi d'entrata , la cui valutazione è indispensabile per il calcolo dei prezzi cif , sono espresse da importi correttori ; che , se le differenze di qualità tra le diverse varieta di riso o tra le diverse varietà di rotture offerte non corrispondono più a quelle prese in condiderazione all'atto della fissazione degli importi correttori o se varietà nuove non menzionate nel presente regolamento sono offerte sul mercato mondiale , la Commissione deve essere in grado di applicare importi correttori diversi o nuovi per un periodo determinato , fino alla modifica del presente regolamento a scopo di aggiornamento ;

considerando che i corsi o i prezzi dei mercato mondiale del riso e delle rotture devono essere adattati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo , nonché , per quanto riguarda il riso a grani lunghi , in funzione della differenza di valore tra tale qualità e la varietà di riso a grani lunghi rappresentativa della produzione comunitaria ; che è pertanto opportuno determinare le modalità necessarie per effettuare tali adattamenti :

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali ,

HA ADOTTATO II PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Per la determinazione dei prezzi cif di cui all'articolo 16 , paragrafo 1 , del regolamento n . 359/67/CEE , la Commissione tiene conto delle offerte di cui puo avere notizia , direttamente o per il tramite degli Stati membri , nonché delle quotazioni delle borse importanti per il commercio internazionale . Essa determina i prezzi cif in base alle informazioni di cui ha avuto notizia , escludendo le offerte e quotazioni a termine diverse da quelle relative al termine più vicino .

Se le offerte prese in considerazione sono espresse in " costo e nolo " , il loro importo è aumentato dello 0,75 % se le offerte prese in considerazione riguardano un prodotto in sacchi , il loro importo è diminuito di 0,50 u.c . per 100 kg .

La Commissione effettua le correzioni necessarie per le offerte che non sono effettuate per Rotterdam tenendo conto delle differenze di nolo tra il porto d'imbarco e il porto di destinazione , da un lato , e tra il porto d'imbarco e Rotterdam , dall'altro .

2 . La Commissione scarta i dati non corrispondenti ad un prodotto di qualità sana , leale e mercantile .

Essa puo non tener conto :

_ di determinate offerte qualora sia possibile acquistare al prezzo indicato nell'offerta solo una quantità limitata non rappresentativa del mercato ,

_ di determinate offerte , qualora l'evoluzione dei prezzi in generale o le informazioni disponibili consentano alla Commissione di ritenere che il prezzo d'offerta in causa non sia rappresentativo della tendenza effettiva del mercato ,

_ per quanto riguarda il riso , delle offerte per riso semilavorato o lavorato condizionato diversamente che in sacchi ,

_ per quanto riguarda le rotture , delle offerte corrispondenti alle rotture glutinose e ai frammenti .

3 . In mancanza di offerte per imbarco durante il mese della determinazione o se tali offerte sono state escluse in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 , vengono prese in considerazione le offerte a termine per imbarco durante il mese successivo . Se anche tali offerte mancano o sono state a loro volta escluse a norma del paragrafo 2 o se le offerte a termine per imbarco durante il mese successivo non corrispondono alla situazione effettiva del mercato del mese in corso , il prezzo cif è mantenuto ad un livello immutato .

Oltre ai casi di cui al comma precedente , la Commissione puo mantenere eccezionalmente un prezzo cif ad un livello immutato per un periodo limitato se il prezzo d'offerta per una data qualità preso come base per la determinazione precedente del prezzo cif non giunge più alla Commissione per la fissazione successiva dei prezzi e se i prezzi d'offerta che rimangono disponibili sono tali da determinare bruscamente variazioni considerevoli del prezzo Cif insufficientemente rappresentative , se condo la Commissione della tendenza effettiva del mercato .

Articolo 2

1 . Per determinare il prezzo cif corrispondente alle più favorevoli possibilità d'acquisto , la Commissione procede agli adattamenti necessari per compensare le differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata applicando importi correttori conformemente all'articolo 16 , paragrafo 3 , del regolamento n . 359/67/CEE .

2 . Gli importi corettori figurano agli allegati I , II e III .

Articolo 3

1 . La Commissione puo applicare eccezionalemente importi correttori diversi da quelli che figurano negli allegati I , II e III quando le differenza di valore tra le diverse qualità di riso o tra le diverse qualita di rotture offerte non corrispondono a quelle prese in considerazione al momento della fissazione di tali importi .

In tal caso , il prezzo cif viene determinato utilizzando importi correttori corrispondenti all'apprezzamento , da parte della Commissione , delle diverse qualità offerte al momento .

2 . Se delle qualità di riso o di rotture non comprese negli allegati I , ll e lll sono offerte sul mercato mondiale , la Commissione puo applicare importi correttori derivati da quelli che figurano negli allegati , tenendo conto delle differenze di prezzo tra le qualità in causa e le qualità di cui agli allegati , nonché delle caratteristiche del riso o delle rotture in oggetto .

3 . Tuttavia , le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 possono essere applicate per uno stesso importo correttore soltanto per un periodo di 30 giorni . Durante tale periodo , il relativo allegato del presente regolamento deve essere sottoposto a revisione secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento n . 359/67/CEE . Tale revisione non pregiudica in alcun modo la validità degli importi utilizzati provvisoriamente dalla Commissione .

4 . In tutti i casi in cui la Commissione abbia fatto uso della facoltà concessale dal presente articolo , essa comunica immediatamente agli Stati membri l'importo correttore fissato .

Articolo 4

Il prezzo cif è calcolato sulla base dei corsi o dei prezzi del mercato mondiale relativi :

1 . per il riso semigreggio a grani tondi :

a ) al riso semigreggio a grani tondi , adattati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo ,

b ) all'occorrenza , al risone a grani tondi , adattati in funzione del tasso di conversione , dei costi di lavorazione e del valore dei sottoprodotti , nonché delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo ;

2 . per il riso semigreggio a grani lunghi :

a ) al riso semigreggio a grani lunghi , adattati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo e della differenza di valore tra tale qualità e la varietà di riso a grani lunghi rappresentativa della produzione comunitaria ,

b ) all'occorrenza , al risone a grani lunghi , adattati in funzione dei tassi di conversione , dei costi di lavorazione e del valore dei sottoprodotti , nonche delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo e della differenza di valore tra tale qualità e la varietà di riso a grani lunghi rappresentativa della produzione comunitaria ;

3 . per il riso lavorato a grani tondi :

a ) al riso lavorato a grani tondi , adattati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata del riso semigreggio a grani tondi , a loro volta adattate in funzione del tasso applicabile alla conversione del riso semigreggio a grani tondi in riso lavorato a grani tondi ,

b ) all'occorrenza , al riso semilavorato a grani tondi , adattati in funzione del tasso di conversione , dei costi di lavorazione e del valore dei sottoprodotti per ottenere un riso lavorato a grani tondi la adattare a sua volta conformemente alle disposizioni di cui alla precedente lettera a ) ;

4 . per il riso lavorato a grani lunghi :

a ) al riso lavorato a grani lunghi , adattati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla tipo per la quale e fissato il prezzo d'entrata del riso semigreggio a grani tondi e della differenza di valore tra tale qualità e la varietà di riso a grani lunghi rappresentativa della produzione comunitaria .

Tali differenze sono anch'esse adattate in funzione del tasso applicabile per la conversione del riso semigreggio a grani lunghi in riso lavorato a grani lunghi ,

b ) all'occorrenza , al riso semilavorato a grani lunghi , adattati in funzione del tasso di conversione , dei costi di lavorazione e del valore dei sottoprodotti per ottenere un riso lavorato a grani lunghi da adattare a sua volta conformemente alle disposizioni di cui alla precedente lettera a ) .

Articolo 5

1 . La Commissione fissa i prelievi applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettere a ) e b ) , del regolamento n . 359/67/CEE in unità di conto per 100 chilogrammi .

2 . I prelievi sono fissati una volta alla settimana e modificati nell'intervallo per tener conto delle variazioni dei prezzi d'entrata o degli elementi della determinazione dei prezzi cif . Per il riso semigreggio , il riso lavorato e le rotture , i prelievi vengono modificati soltanto quando le variazioni determinano un aumento o una diminuzione di almento 0 , 0 unità di conto per 100 chilogrammi dell'importo vigente .

Articolo 6

Il regolamento n . 469/67/CEE della Commissione , del 21 agosto 1967 , che stabilisce le modalita per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi per il riso e le rotture di riso nonché gli importi correttori che vi afferiscono ( 3 ) , è abrogato .

Il presente regolamento entra in vigore il 1 * settembre 1971 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 26 luglio 1971 .

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M . MALFATTI

ALLEGATO 1

* * Importti correttori

* * in u.c . per 100 kg

Tipo * Indicazione delle qualità di riso * di riso semigreggio

* * da aggiungere al prezzo

1 * Corti di Birmania , della Cambogia , del Vietnam ;

* Tondi del Brasile , della Cina , della Corea , della Grecia , *

* dell'Ungheria , del Giappone , della Turchia * 1,00

2 * Tondi d'Argentina * 0,50

3 * California Pearl ;

* Tondi d'Australia , d'Egitto , del Marocco , di Spagna ,

* dell'Uruguay * 0,00

1 . Le qualità di cui all'allegato I s'intendono per riso semigreggio dei gradi :

_ superiore nel caso del riso tondo d'Egitto

_ 2 negli altri casi .

2 . In caso di offerte di riso di grado superiore a quelli di cui sub 1 , l'importo da aggiungere è diminuito di 0,03 u.c . 100 kg .

3 . Nel caso di offerte di riso di grado inferiore a quelli di cui sub 1 , l'importo da aggiungere è aumentato 0,30 u.c . 100 kg per grado d'inferiorità .

4 . Nel caso di offerte senza specificazione di grado , l'importo da aggiungere e aumentato :

_ di 0,30 u.c./100 kg per riso contenente da 15 % a meno di 25 % di rotture ,

_ di 0,60 u.c . 100 kg per riso contenente il 25 % o più di rotture .

5 . In mancanza di indicazioni atte ad identificare le caratteristiche esatte di una qualità di riso l'offerta è considerata come relativa al riso della migliore qualità .

ALLEGATO II

* * Importi correttori

* * in u.c . per 100 kg

Tipo * Indicazione delle qualità di riso * di riso semigreggio ,

* * da sottrarre dal prezzo

1 * Cina detto lungo * 0

2 * Medium della Spagna * 0,30

3 * Uruguay Selection , Bluerose America del Sud * 0,50

4 * Arkrose , Calrose , Gulfrose , Magnolia , Northrose , Zenith * 0,60

5 * Bluerose USA , Nato * 1,00

5 * Begami del Pakistan , Lungo detto d'Indocina , Lungo *

detto di Birmania * 1,20

7 * Makalioka , Vary Lava * 1,60

8 * Basmati del Pakistan , Fortuna , Surinam * 3,10

9 * Alicambo , Century Patna , Edith du Mexique , Rexoro * 4,10

10 * Siam * 4,50

11 * Belle Patna , Bluebelle , Star Bonner * 5,00

12 * Blue Bonnet * 5,50

1 . Le qualità di cui all'allegato II s'intendono per riso semigreggio dei gradi :

_ B nel caso del riso Siam ,

_ 2 negli altri casi .

2 . In caso di offerte di riso di grado superiore a quelli di cui sub 1 , l'importo da sottrarre è aumento di 0,30 u.c./100 kg

3 . Nel caso di offerte di riso di grado inferiore a quelli di cui sub 1 , l'importo da sottrarre è diminuito di 0,30 u.c./100 kg per grado d'inferiorità .

4 . Nel caso di offerte senza specificazione di grado , l'importo da sottrarre è diminuito di :

_ 0,30 u.c./100 kg per riso contenente da 15 % a meno di 25 % di rotture ,

_ 0,60 u.c./100 kg per riso contenente il 25 % o più di rotture .

5 . In assenza di indicazioni atte ad identificare le caratteristiche esatte di una qualità di riso , l'offerta è considerata come relativa al riso della migliore qualità .

ALLEGATO III

* * Importo correttore in u.c . per

* * 100 kg di riso semigreggio

Tipo * Indicazione della qualità delle rotture

* * da sottrarre dal * da aggiungere

* * prezzo * al prezzo

1 * Birmania 2/3/4 , Birmania B 2/3/4

* Brasile 1/4 , Brasile 1/4 + 1/2 * * 2,50

* Cambogia 3 + 4

2 * Argentina 1/4 , Argentina 1/4 + 1/2

* U S A Brewers 4 * * 2,00

3 * Cina n . 2

* Brasile 1/2

* Egitto tipo 1 , Egitto tipo 2

* Fino di Turchia

* Guyane

* Russia * * 1,50

4 * Argentina 1/2 * * 1,00

5 * Egitto tipo 0

* Glutinous C 1 e C 3 * * 0,70

6 * Argentina 3/4

* Birmania 1/2

* Cambogia 1/2

* Siam C 1 ordinary F A Q

* Siam C 3 Ordinary F A Q

* Siam C 3 speciale F A Q

* Uruguay 1/2 * * 0,50

7 * Glutinous A 1

* Siam C 1 speciale F A Q * 0 * 0

8 * Siam A 1 speciale

* Siam A 1 super * 0,50