Regolamento (CEE) n. 1574/71 del Consiglio, del 19 luglio 1971, che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 per quanto concerne la procedura di fissazione dei premi per il tabacco greggio
Gazzetta ufficiale n. L 167 del 26/07/1971 pag. 0001 - 0001
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0519
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0579
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 6 pag. 0254
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 5 pag. 0034
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 5 pag. 0034
++++ ( 1 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 1 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1574/71 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1971 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 727/70 per quanto concerne la procedura di fissazione dei premi per il tabacco greggio IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 43 , vista la proposta della Commissione , visto il parere dei Parlamento europeo , considerando che il Consiglio , in conformità dell'articolo 4 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 727/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ( 1 ) , fissa ogni anno l'importo del premio per varietà , valido per il raccolto dell'anno civile successivo ; considerando che , data l'importanza che rivestono i premi per assicurare lo smercio del tabacco di produzione comunitaria , e per la garanzia di reddito per i produttori , noché a causa dell'onere per il bilancio comunitario dovuto alla concessione dei premi , sembra opportuno chiedere il parere del Parlamento europeo in merito alle proposte della Commissione relative alla fissazione dei premi , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il testo dell'articolo 4 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 727/70 è sostituito dal testo seguente : " 4 . Ogni anno , anteriormente al 1 * novembre , l'importo del premio per varietà , valido per il raccolto dell'anno civile successivo , è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 43 , paragrafo 2 , del trattato . " . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri Fatto a Bruxelles , addi 19 luglio 1971 . Per il Consiglio Il Presidente L . NATALI