Regolamento (CEE) n. 1516/71 del Consiglio, del 12 luglio 1971, che istituisce un regime di aiuto per i semi di cotone
Gazzetta ufficiale n. L 160 del 17/07/1971 pag. 0001 - 0002
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0454
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0514
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 6 pag. 0243
++++ ( 1 ) GU n . C 66 del 1 * . 7 . 1971 , pag . 33 . ( 2 ) GU n . 172 del 30 . 9 . 1966 , pag . 3025/66 . ( 3 ) GU n . L 275 del 19 . 12 . 1970 , pag . 5 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1516/71 DEL CONSIGLIO del 12 luglio 1971 che istituisce un regime di aiuto per i semi di cotone Il . CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 43 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando che il regolamento n . 136/66/CEE del Consiglio , del 22 settembre 1966 , relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2554/70 ( 3 ) , precisa le misure che disciplinano gli scambi dei semi di cotone senza pero prevedere misure di sostegno all'interno della Comunita ; che la produzione dei semi di cotone ha un'importanza particolare nell'economia agricola di alcune regioni della Comunita ; che detta produzione costituisce una parte notevole del reddito degli agricoltori di tali regioni ; che e pertanto opportuno instaurare un regime comunitario di aiuto tale da contribuire ad assicurare un equo reddito ai produttori interessati ; considerando che a tal fine è necessario che detto aiuto comunitario sia concesso in sostituzione di qualsiasi regime nazionale di aiuto ; che , per semplificare l'applicazione di tale regime , e opportuno prevedere per detto aiuto un sistema di fissazione forfettaria per ettaro ; considerando che occorre prevedere la responsabilità finanziaria della Comunità per le spese sostenute dagli membri in conseguenza degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento , conformemente alle disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . A partire dalla campagna di commercializzazione 1971/1972 è istituito un aiuto per il seme di cotone , della voce ex 12.01 della tariffa doganale comune , prodotto nella Comunità . Tale aiuto , di ammontare uniforme per tutta la Comunità , viene fissato ogni anno anteriormente al 1 * agosto per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo . Tuttavia , per la campagna di commercializzazione 1971/1972 , l'ammontare dell'aiuto e fissato anteriormente al 15 ottobre 1971 . 2 . L'ammontare dell'aiuto è fissato per ettaro superficie su cui sono stati eseguiti la semina e il raccolto , in modo da contribuire ad assicurare un reddito equo al produttore , tenuto conto della situazione del mercato e della sua prevedibile evoluzione . 3 . L'ammontare dell'aiuto è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 43 , paragrafo 2 , del trattato . 4 . Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43 , paragrafo 2 , del trattato , stabilisce le norme generali per l'applicazione del presente articolo . 5 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n . 136/66/CEE . Articolo 2 La campagna di commercializzazione per il seme di cotone inizia il 1 * agosto di ogni anno e si conclude il 31 luglio dell'anno successivo . Articolo 3 Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento . Tali dati sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n . 136/66/CEE . Le modalità di comunicazione e di diffusione di tali dati sono stabilite secondo la stessa procedura . Articolo 4 Le disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune si applicano al regime di aiuto di cui all'articolo 1 a decorrere dal 1 * agosto 1971 . II presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addi 12 luglio 1971 . Per il Consiglio II Presidente M . PEDINI