31971R1469

Regolamento ( CEE ) n. 1469/71 della Commissione, del 9 luglio 1971, che modifica le versioni italiana e olandese del regolamento ( CEE ) n. 697/71 relativo al collocamento di taluni prodotti della pesca che sono stati oggetto di misure di regolarizzazione del mercato

Gazzetta ufficiale n. L 154 del 10/07/1971 pag. 0024 - 0024
edizione speciale greca: capitolo 04 tomo 1 pag. 0014


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( 1 ) GU n . L 236 del 27 . 10 . 1970 , pag . 5 .

( 2 ) GU n . L 77 del 1 * . 4 . 1971 , pag . 69 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1469/71 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1971

che modifica le versioni italiana e olandese del regolamento ( CEE ) n . 697/71 relativo al collocamento di taluni prodotti della pesca che sono stati oggetto di misure di regolarizzazione del mercato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunita economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2142/70 del Consiglio , del 20 ottobre 1970 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ( 1 ) , in particolare l'articolo 7 , paragrafo 5 , l'articolo 10 , paragrafo 5 , e l'articolo 11 , paragrafo 5 ,

considerando che l'articolo 1 , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 697/71 della Commissione , del 31 marzo 1971 , relativo al collocamento di taluni prodotti della pesca che sono stati oggetto di misure di regolarizzazione del mercato ( 2 ) , presenta , nelle versioni in lingua italiana e olandese alcune differenze rispetto alle altre lingue ; che queste differenze possono determinare talune incertezze nell'applicazione di questo regolamento ;

considerando che e necessario di conseguenza rimediare a questa situazione modificando le versioni in lingua italiana e olandese ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i prodotti della pesca ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

1 . Il testo italiano dell'articolo 1 , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 697/71 è sostituito dal seguente testo :

" a ) distribuzione gratuita allo stato naturale ad opere di beneficenza o fondazioni di carita o a persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza a causa delle insufficienti risorse necessarie alla loro sussistenza ; " .

2 . Il testo olandese dell'articolo 1 , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 697/71 è sostituito dal seguente testo :

" a ) gratis uitreiking , in onveranderde toestand , aan instellingen en stichtingen van liefdadigheid en aan personen die door hun nationale wetgeving erkend worden als rechthebbenden op bijstand van overheidswege , mer name in verband met de onvoldoende middelen voor de voorziening in hun levensonderhoud ; " .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 9 luglio 1971 .

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M . MALFATTI