31971R1215

Regolamento (CEE) n. 1215/71 della Commissione, del 10 giugno 1971, relativo ad alcune modalità concernenti le disposizioni-quadro per i contratti di vendita della paglia di lino e di canapa

Gazzetta ufficiale n. L 127 del 11/06/1971 pag. 0022 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 3 pag. 0206
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0320
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 3 pag. 0206
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0364
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 6 pag. 0207
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 4 pag. 0197
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 14 pag. 0197


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( 1 ) GU n . L 146 del 4 . 7 . 1970 , pag . 1 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1215/71 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1971

relativo ad alcune modalità concernenti le disposizioni-quadro per i contratti di vendita della paglia di lino e di canapa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1308/70 del Consiglio , del 29 giugno 1970 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa ( 1 ) ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 620/71 del Consiglio , del 22 marzo 1971 , che stabilisce disposizioni-quadro per contratti relativi alla vendita della paglia di lino e di canapa ( 2 ) , in particolare l'articolo 5 , paragrafo 2 ,

considerando che , oltre alle disposizioni ed indicazioni obbligatorie di cui agli articoli 2,3 e 4 del regolamento ( CEE ) n . 620/71 , l'articolo 5 , paragrafo 1 , dello stesso regolamento , prevede che le parti contraenti possano precisare di comune accordo il luogo , i termini e lo scaglionamento delle consegne , nonchè le condizioni di pagamento e la natura degli eventuali lavori e forniture relativi alla produzione e alla raccolta del lino e della canapa che sono a carico di ciascuna parte ; che è necessario prevedere disposizioni per il caso che le indicazioni di cui all'articolo 5 , paragrafo 1 , del regolamento citato non figurino nel contratto ; che tali disposizioni devono tener conto delle norme e degli usi più diffusi ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il lino e la canapa ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Salvo clausola contraria prevista nel contratto di cui all'articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 620/71 :

a ) la consegna si effettua partenza luogo di deposito della merce oggetto del contratto ;

b ) il ritiro della merce si effettua a scelta dell'acquirente nel trimestre decorrente dalla data di conclusione del contratto ;

c ) il pagamento totale si effettua al momento della consegna ;

d ) gli eventuali lavori relativi alla produzione e alla raccolta del lino e della canapa sono a carico del venditore ;

e ) le eventuali forniture relative alla produzione e alla raccolta del lino e della canapa sono a carico dell'acquirente . Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1 * agosto 1971 .

Il presente regolamento è obbligatorio in , tutti i suoi elementi e direttamente applicable in ciascuno delgi Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 10 giugno 1971 .

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M . MALFATTI