31971R1076

Regolamento (CEE) n. 1076/71 del Consiglio, del 25 maggio 1971, relativo all' ammontare di compensazione applicabile sulle importazioni di taluni grassi, previsto dall' articolo 3, paragrafo 6, primo comma, del regolamento n. 136/66/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 116 del 28/05/1971 pag. 0002 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 3 pag. 0202
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(I) pag. 0252
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 3 pag. 0202
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(I) pag. 0282
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 6 pag. 0198
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 4 pag. 0191
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 4 pag. 0191


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( 1 ) GU n . 172 del 30 . 9 . 1966 , pag . 3025/66 .

( 2 ) GU n . L 275 del 19 . 12 . 1970 , pag . 5 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1076/71 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 1971

relativo all'ammontare di compensazione applicabile sulle importazioni di taluni grassi , previsto dall'articolo 3 , paragrafo 6 , primo comma , del regolamento n . 136/66/CEE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA - EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento n . 136/66/CEE del Consiglio , del 22 settembre 1966 , relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore deigrassi ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2554/70 ( 2 ) , in particolare l'articolo 3 , paragrafo 6 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che , ai sensi dell'articolo 3 , paragrafo 6 , primo comma , del regolamento n . 136/66/CEE e conformemente al terzo comma dello stesso paragrafo , sulle importazioni dei prodotti elencati all'articolo 1 , paragrafo 2 , lettere a ) e b ) , di detto regolamento puo essere riscosso un ammontare di compensazione ;

considerando che è opportuno stabilire i principali elementi da prendere in considerazione per valutare se detti prodotti sono importati in quantitativi e a condizioni tali che la loro importazione rechi o minacci di recare pregiudizio grave a produttori comunitari ; che l'applicazione dell'ammontare di compensazione dipende dall'influenza esercitata dalle importazioni sul mercato della Comunità e che è quindi necessario giudicare la situazione sopraddetta tenendo conto non solo degli elementi particolari del mercato comunitario , ma anche di quelli concernenti l'evoluzione delle importazioni ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'ammontare di compensazione di cui all'articolo 3 , paragrafo 6 , primo e terzo comma , del regolamento n . 136/66/CEE puo essere fissato , fatte salve le altre condizioni di cui ai commi citati , soltanto alle condizioni stabilite agli articoli seguenti .

Articolo 2

Per valutare se i prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 , lettere a ) e b ) , del regolamento n . 136/66/CEE sono importati in quantitativi ed a condizioni tali che queste importazioni rechino o minaccino di recare pregiudizio grave ai produttori comunitari di prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 , di detto regolamento , si tiene conto in particolare :

a ) dei prezzi di uno o più prodotti all'importazione nella Comunità o della loro prevedibile evoluzione e , in particolare , della loro tendenza ad un ribasso eccessivo rispetto a quello dei prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento n . 136/66/CEE ai quali rischiano di sostituirsi sul mercato comunitario ;

b ) del volume delle importazioni già effettuate o prevedibili dei prodotti per i quali è stata costatata una tendenza ad un ribasso eccessivo dei prezzi rispetto a quella dei prodotti sostitutivi , in particolare se tali importazioni non corrispondono all'evoluzione del fabbisogno del mercato comunitario , per quanto concerne detti prodotti ed i prodotti ai quali rischiano di sostituirsi ;

c ) dei corsi costatati sul mercato della Comunità o della loro prevedibile evoluzione e tendenza ad un eccessivo ribasso ;

d ) delle prevedibili ripercussioni del ribasso eccessivo dei prezzi e dell'incremento delle importazioni effettuate o prevedibili dei prodotti in questione sulla situazione dei produttori comunitari di tali prodotti o di quelli ai quali essi rischiano di sostituirsi .

Articolo 3

L'ammontare di compensazione puo essere fissato soltanto nelle misure e per la durata strettamente necessarie per eliminare il pregiudizio o la minaccia di pregiudizio .

L'ammontare di compensazione è adattato in funzione dei cambiamenti della situazione .

Articolo 4

L'ammontare di compensazione è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n . 136/66/CEE . Tuttavia , quando gli interessi della Comunità esigono un'azione immediata , la Commissione puo fissare un ammontare di compensazione di validità limitata a 15 giorni .

Articolo 5

Modalità d'applicazione del presente regolamento possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n . 136/66/CEE .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addi 25 maggio 1971 .

Per il Consiglio

Il Presidente

M . COINTAT