Regolamento (CEE) n. 1004/71 della Commissione, del 14 maggio 1971, relativo alla fissazione dei prelievi applicabili agli oli d'oliva che non hanno subito un processo di raffinazione
Gazzetta ufficiale n. L 109 del 15/05/1971 pag. 0017 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 3 pag. 0195
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(I) pag. 0237
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 3 pag. 0195
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(I) pag. 0263
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 6 pag. 0194
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 4 pag. 0186
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 4 pag. 0186
++++ ( 1 ) GU n . 172 del 30 . 9 . 1966 , pag . 3025/66 . ( 2 ) GU n . L 275 del 19 . 12 . 1970 , pag . 5 . ( 3 ) GU n . 197 del 29 . 10 . 1966 , pag . 3393/66 . ( 4 ) GU n . L 228 del 9 . 9 . 1969 , pag . 7 . ( 5 ) GU n . 202 del 7 . 11 . 1966 , pag . 348/66 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1004/71 DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 1971 relativo alla fissazione dei prelievi applicabili agli oli d'oliva che non hanno subito un processo di raffinazione LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento n . 136/66/CEE del Consiglio , del 22 settembre 1966 , relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 1 ) , modificato per ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2554/70 ( 2 ) , in particolare l'articolo 13 , paragrafo 4 , visto il regolamento n . 162/66/CEE del Consiglio , del 27 ottobre 1966 , relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ( 3 ) , in particolare l'articolo 3 , paragrafo 4 , e l'articolo 9 , considerando che i criteri e le modalità per la determinazione del prezzo cif di cui all'articolo 13 del regolamento n . 136/66/CEE e del prezzo franco frontiera di cui all'articolo 3 del regolamento n . 162/66/CEE per gli oli d'oliva che non hanno subito un processo di raffinazione , nonche / quelli per la fissazione dei prelievi applicabili a tali prodotti sono stati stabiliti con il regolamento ( CEE ) n . 1775/69 della Commissione , dell'8 settembre 1969 ( 4 ) ; considerando che il prelievo applicabile all'importazione dai paesi terzi e all'importazione degli oli non interamente ottenuti in Grecia o non trasportati direttamente da tale paese nella Comunità è calcolato con l'ausilio di un prezzo cif ; che tale prezzo deve essere determinato tenendo conto delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale ; considerando che il prelievo all'importazione di olio d'oliva che non ha subi - to un processo di raffinazione , interamente ottenuto da olive raccolte in Grecia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità è calcolato con l'ausilio di un prezzo franco frontiera determinato sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato ellenico ; che è opportuno determinare quest'ultimo prezzo secondo gli stessi criteri applicabili per la determinazione del prezzo cif ; considerando che per la determinazione del prezzo cif e del prezzo franco frontiera è opportuno che la Commissione prenda in considerazione tutte le offerte fatte sul mercato mondiale e sul mercato ellenico di cui abbia notizia ; che è necessario prevedere che , in mancanza di tali offerte o qualora queste non siano rappresentative , la Commissione prenda in considerazione le offerte di olio d'oliva importato fatte sul mercato della Comunità ; che in mancanza di queste ultime offerte conviene calcolare il prezzo cif e il prezzo franco frontiera sulla base dei prezzi sui mercati interni dei principali paesi terzi produttori ed esportatori , nonché sul mercato ellenico , sempreche / corrispondano a possibilità effettive di esportazione ; che , in mancanza di tali prezzi occorre , prendere in considerazione quelli utilizzati per il calcolo del prelievo precendente ; considerando che le offerte relative a prodotti che per quantità , qualità o presentazione non siano ritenuti rappresentativi devono essere scartate ; che devono essere scartati altresi - i dati corrispondenti ad offerte a lungo termine non riflettenti la situazione di prodotti atti a formare oggetto di un collocamento immediato ; considerando che il prezzo cif e il prezzo franco frontiera devono essere determinati per un luogo di transito di frontiera della Comunità ; che , qualora le offerte prese in considerazione siano fatte per un altro luogo di transito di frontiera , devono essere adattate tenendo conto delle spese di trasporto e di assicurazione ; che è inoltre opportuno fissare i criteri necessari per adeguare i prezzi riferiti ad offerte sul mercato della Comunità , sui mercati interni dei principali paesi terzi produttori ed esportatori sul mercato ellenico , alla fase del prezzo cif o del prezzo franco frontiera ; considerando che è necessario prevedere taluni adeguamenti per le offerte relative ad un prodotto presentato sotto forma diversa dallo stato sfuso ; che occorre altresi prevedere , per le offerte prese in considerazione , taluni adeguamenti intesi a compensare le eventuali differenze rispetto alla denominazione o alla qualità per la quale è stato fissato il prezzo di entrata ; che i coefficienti di equivalenza delle varie denominazioni e qualità degli oli d'oliva che non hanno subito un processo di caffinazione sono stati fissati dal regolamento n . 172/66/CEE della Commissione , del 5 novembre 1966 ( 5 ) ; considerando che , conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 , paragrafo 3 , del regolamento n . 136/66/CEE , il prezzo cif puo - non essere considerato per alcune offerte ; che nulla vieta che i criteri validi per i prezzi cif siano applicati anche al prezzo considerato in tale disposizione per quanto riguarda gli adeguamenti sopra menzionati ; considerando che i prelievi devono essere fissati ogniqualvolta cio - risulti necessario a causa delle variazioni dei dati che servono di base per il loro calcolo ; che è tuttavia utile stabilire un criterio relativo alla frequenza minima delle fissazioni ; che appare sufficiente che un prelievo sia messo in applicazione almeno una volta in una settimana ; considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il presente regolamento si applica alla determinazione del prezzo cif di cui all'articolo 13 , paragrafo 2 , del regolamento n . 136/66/CEE e del prezzo franco frontiera di cui all'articolo 3 del regolamento n . 162/66/CEE , nonché alla fissazione dei prelievi applicabili all'importazione degli oli d'oliva che non hanno subito un processo di raffinazione . Articolo 2 1 . La Commissione determina i prezzi di cui all'articolo 1 in base alle effettive possibilità d'acquisto più favorevoli , tenendo conto di tutte le offerte di oli d'oliva di cui ai punti 1 e 4 dell'allegato del regolamento n . 136 / 66 / CEE , fatte rispettivamente sul mercato mondiale e sul mercato ellenico di cui essa abbia notizia tramite gli Stati membri o con i propri mezzi . Ai sensi del presente regolamento si intendono per " offerte " le offerte e i corsi degli oli d'oliva . 2 . Sono tuttavia escluse : _ le offerte che non si riferiscono ad un carico che possa essere realizzato nei 30 giorni successivi alla data di fissazione del prelievo ; _ le offerte che , sulla base dell'andamento dei prezzi in genere o delle informazioni disponibili , la Commissione non ritenga rappresentative della tendenza effettiva del mercato ; _ le offerte corrispondenti ad una possibilità d'acquisto inferiore a 10 tonnellate ; _ le offerte relative ai prodotti presentati in imballaggi di almeno 20 kg ; _ le offerte di oli d'oliva lampanti il cui tenore di acidi grassi liberi , espresso in acido oleico , ecceda 8 grammi per 100 grammi ; _ le offerte di oli di sanse d'oliva il cui tenore di acidi grassi liberi , espresso in acido olieco , ecceda 30 grammi per 100 grammi . 3 . Nella determinazione del prezzo cif sono escluse altresi - le offerte di cui all'articolo 13 , paragrafo 3 , del regolamento n . 136/66/CEE . Articolo 3 1 . In mancanza delle offerte di cui all'articolo 2 , paragrafo 1 , o qualora , in applicazione dell'articolo 2 , paragrafo 2 , tali offerte non possono essere prese in considerazione , la Commissione tiene conto di tutte le offerte fatte sui mercati comunitari all'ingrosso representativi per le importazioni in prevonienza dal mercato mondiale e dal mercato ellenico degli oli di cui all'articolo 2 paragrafo 1 . 2 . In mancanza delle offerte di cui all'articolo 2 , paragrafo 1 e al paragrafo precedente , o qualora , in applicazione dell'articolo 2 , paragrafo 2 , tali offerte non possono essere prese in considerazione , la Commissione tiene conto , per la determinazione del prezzo cif e del prezzo franco frontiera , dei prezzi rappresentativ delle posibilità di esportazione praticati sul mercato interno dei principali paesi terzi produttori ed esportatori e sul mercato ellenico . Articolo 4 1 . Se le offerte prese in considerazione sono offerte " C & F " , il loro importo è maggiorato dell'1 % . Se le offerte prese in considerazione sono offerte cif , ma fatte per un luogo di transito di frontiera diverso da Imperia , la Commissione le modifica tenendo conto delle spese di trasporto e di assicurazione . $Se le offerte prese in considetazione sono offerte fas , fob ovvero altre offere , il loro importo è maggiorato delle spese di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco o di carico fino al luogo di transito di frontiera di cui sopra e , per le offerte fas , delle spese di carico . Se le offerte prese in considerazione sono fatte sul mercato comunitario , il loro importo è diminuito delle spese di carico o di sbarco , delle imposte e dei prelieve riscossi all'importazione , nonché , eventualmente , delle spese d'inoltro e degli altri oneri dalla fase cif o franco frontiera alla fase dei commercio per la quale le offerte sono fatte . In caso di applicazione dell'articolo 3 , paragrafo 2 , i prezzi sono maggiorati delle spese di commercializzazione , di carico , di trasporto e di assicurazione . 2 . Per l'applicazione del presente articolo , la Commissione considera soltanto le spese di commercializzazione , di carico , di transporto e di assicurazione , di scarico e d'inoltro che , per quanto le consta , sono le meno elevate . Articolo 5 1 . La Commissione determina i prezzi di cui all'articolo 1 per un prodotto sfuso . Se l'olio è offerto sotto altra forma , la Commissione adegua l'offerta detraendone il plusvalore risultante dalla presentazione del prodotto offerto e aggiungendovi le spese supplementari sostenute dall'importatore a causa della presentazione . Se l'olio d'oliva offerto non è filtrato ed appartiene alle qualità vergine extra , fine o corrente , la Commissione adegua l'offerta aggiungendovi un importo che tenga conto delle spese di filtrazione . 2 . Le modifiche di cui all'articolo 13 , paragrafo 2 , ultimo comma , del regolamento n . 136/66/CEE e all'articolo 3 , paragrafo 2 , del regolamento n . 162/66/CEE sono effettuate applicando i coefficienti di equivalenza fissati nel regolamento n . 172/66/CEE . Articolo 6 Per la determinazione del prezzo di cui all'articolo 13 , paragrafo 3 , del regolamento n . 136/66/CEE sono applicabili gli articoli 4 e 5 . Articolo 7 Qualora non si possa prendere in considerazione alcuna offerta per la determinazione del prezzo cif e del prezzo franco frontiera , viene mantenuto il prezzo preso in considerazione precedentemente per il calcolo del prelievo . Articolo 8 1 . I prelievi di cui all'articolo 13 del regolamento n . 136/66/CEE e all'articolo 3 del regolamento n . 162/66/CEE sono fissati con la frequenza necessaria per la stabilità del mercato della Comunità e in modo che la loro applicazione sia assicurata almeno una volta alla settimana . 2 . I prelieve stabiliti precedentemente sono mantenuti quando la variazione degli elementi del calcolo implichi , rispetto a detti prelievi , una maggiorazione o una diminuzione inferiore a 0,50 unità di conto . Articolo 9 La Commissione comunica agli Stati membri i prelievi da riscuotere non appena sono stati fissati . Articolo 10 Il regolamento ( CEE ) n . 1775/69 è abrogato . Articolo 11 Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 1971 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 14 maggio 1971 . Per la Commissione Il Presidente Franco M . MALFATTI