Regolamento (CEE) n. 964/71 della Commissione, del 10 maggio 1971, relativo alla determinazione dell' origine delle carni e frattaglie fresche, refrigerate o congelate di alcuni animali delle specie domestiche
Gazzetta ufficiale n. L 104 del 11/05/1971 pag. 0012 - 0013
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(I) pag. 0228
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(I) pag. 0253
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 1 pag. 0121
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 1 pag. 0089
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 1 pag. 0089
++++ ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 1 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 964/71 DELLA COMMISSIONE del 10 maggio 1971 relativo alla determinazione dell'origine delle carni e frattaglie fresche , refrigerate o congelate di alcuni animali delle specie domestiche LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 802/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci ( 1 ) , in particolare l'articolo 14 , considerando che l'articolo 5 del succitato regolamento prevede che una merce nella cui produzione sono intervenuti due o più paesi è originaria del paese nel quale è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale , economicamente giustificata , effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo e che abbia come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione ; considerando che le carni e frattaglie , commestibili , degli animali compresi nelle voci dal n . 01.01 al n . 01.04 della tariffa doganale comune , fresche , refrigerate o congelate , ottenute per macellazione di detti animali , non possono essere considerate , per il solo effetto della macellazione e delle operazioni connesse come lo svisceramento , lo scuoiamento , il taglio e la refrigerazione , come aventi subito una trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi del succitato articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 ; considerando che la macellazione degli animali di cui trattasi preceduta , nello stesso paese , dal loro ingrasso durante un certo periodo , puo essere considerata come l'ultima trasformazione sostanziale , ai sensi del citato articolo 5 , e conferisce pertanto alle carni e alle frattaglie che ne derivano l'origine del paese in cui essa ha avuto luogo ; che , tenuto conto delle pratiche seguite nel settore agricolo considerato , occorre adottare come periodo minimo d'ingrasso che precede la macellazione un periodo di 3 mesi per gli animali della specie equina , asinina , mulesca e bovina , e di 2 mesi per le specie suina , ovina e caprina ; considerando che , nel caso in cui la macellazione non sia stata preceduta dall'ingrasso degli animali durante un periodo non inferiore ai periodi suindicati , alle carni e frattaglie in questione va riconosciuta l'origine del paese in cui gli animali da cui esse provengono sono stati ingrassati e allevati durante il periodo più lungo ; considerando che in mancanza di parere conforme del Comitato dell'origine , la Commissione non ha potuto adottare le disposizioni da essa previste in materia , conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 , paragrafo 3 , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 802/68 ; che in applicazione del detto articolo , paragrafo 3 , lettere b ) e c ) , la Commissione ha sottoposto al Consiglio una proposta relativa alle disposizioni da adottare e che il Consiglio non ha deliberato nei tre mesi successivi alla ricezione della proposta , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 La macellazione degli animali delle specie domestiche , compresi nelle voci dal n . 01.01 al n . 01.04 della tariffa doganale comune , conferisce alle carni e frattaglie , commestibili , fresche , refrigerate o congelate che ne derivano , l'origine del paese o della Comunità , in cui la macellazione stessa ha avuto luogo , soltanto se essa fa seguito all'ingrasso degli animali in questo paese o nella Comunità durante un periodo di almeno tre mesi per gli animali della specie equina , asinina , mulesca o bovina , e di due mesi per gli animali della specie suina , caprina ed ovina . Articolo 2 Quando la macellazione non risponde alla condizione di cui al precedente articolo le carni e frattaglie ivi considerate sono originarie del paese nel quale gli animali da cui esse provengono sono stati ingrassati o allevati durante il periodo più lungo . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1 * giugno 1971 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 10 maggio 1971 . Per la Commissione Il Presidente Franco M . MALFATTI