Regolamento (CEE) n. 801/71 della Commissione, del 19 aprile 1971, che autorizza gli Stati membri ad adottare misure di deroga a taluni criteri delle norme di qualità applicabili all'esportazione di fiori recisi freschi verso i paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 088 del 20/04/1971 pag. 0007 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 3 pag. 0187
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(I) pag. 0213
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 3 pag. 0187
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(I) pag. 0237
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 6 pag. 0181
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 4 pag. 0176
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 4 pag. 0176
++++ ( 1 ) GU n . L 55 del 2 . 3 . 1968 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 71 del 21 . 3 . 1968 , pag . 8 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 801/71 DELLA COMMISSIONE del 19 aprile 1971 che autorizza gli Stati membri ad adottare misure di deroga a taluni criteri delle norme di qualità applicabili all'esportazione di fiori recisi freschi verso i paesi terzi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 234/68 del Consiglio , del 27 febbraio 1968 , relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura ( 1 ) , visto il regolamento ( CEE ) n . 316/68 del Consiglio , del 12 marzo 1968 , relativo alla determinazione di norme di qualità per i fiori recisi freschi e il fogliame fresco ( 2 ) , in particolare l'articolo 2 , paragrafo 2 , considerando che , a norma dell'articolo 2 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 316/68 , gli Stati membri possono essere autorizzati ad adottare misure di deroga a taluni criteri delle norme di qualità per consentire agli esportatori di soddisfare alle esigenze commerciali di alcuni paesi terzi ; considerando che le disposizioni in materia di presentazione previste dalle norme di qualità per i fiori recisi non consentono di soddisfare in tutti i casi alle esigenze commerciali di alcuni paesi terzi ; che tali esigenze commerciali sono di natura stabile e permanente ; che è pertanto opportuno autorizzare gli Stati membri a soddisfarle , e cio senza limitazione di durata ; considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Ai fini dell'esportazione di fiori recisi verso gli Stati Uniti d'America e il Canada , gli Stati membri sono autorizzati ad adottare misure di deroga alle disposizioni previste dal capitolo VI , lettera A , dell'allegato I del regolamento ( CEE ) n . 316/68 . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 19 aprile 1971 . Per la Commissione Il Presidente Franco M . MALFATTI