31971R0492

Regolamento (CEE) n. 492/71 del Consiglio, del 1 marzo 1971, relativo alla conclusione dell'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e malta e all'adozione di disposizioni per la sua applicazione

Gazzetta ufficiale n. L 061 del 14/03/1971 pag. 0001 - 0001
edizione speciale danese: serie II tomo I(1b) pag. 0145
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 2 pag. 0062
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 1 pag. 0132
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 1 pag. 0132


Regolamento (CEE) n. 492/71 del Consiglio

del 1o marzo 1971

relativo alla conclusione dell'Accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta e all'adozione di disposizioni per la sua applicazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 238,

visto il rapporto della Commissione,

previa consultazione del Parlamento europeo [1],

considerando che è opportuno concludere l'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta firmato a La Valletta il 5 dicembre 1970;

considerando che è inoltre necessario fissare le modalità secondo le quali sarà definita la posizione che la Comunità adotterà nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono conclusi, approvati e confermati, a nome della Comunità economica europea, l'Accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta, con i relativi allegati e il protocollo, nonché l'atto finale e le dichiarazioni ad esso allegate.

I testi dell'accordo e dell'atto finale sono allegati al presente regolamento.

Articolo 2

In applicazione delle disposizioni dell'articolo 18 dell'accordo, il Presidente del Consiglio delle Comunità europee notifica l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo [2].

Articolo 3

La posizione che la Comunità dovrà prendere nel Consiglio di associazione è stabilita dal Consiglio delle Comunità europee, che delibera su proposta della Commissione, conformemente alle disposizioni del trattato.

Articolo 4

II presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1o marzo 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M.Schumann

[1] GU n. C 19 del lo. 3.1971, pag. 14.

[2] La data di entrata in vigore dell'Accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

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