Regolamento (CEE) n. 234/71 del Consiglio, del 1° febbraio 1971, che sopprime taluni prodotti compresi nell' allegato al regolamento (CEE) n. 2603/69 relativo all' instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni
Gazzetta ufficiale n. L 028 del 04/02/1971 pag. 0002 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 1 pag. 0120
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(I) pag. 0046
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 1 pag. 0120
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(I) pag. 0050
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 2 pag. 0057
++++ ( 1 ) GU n . L 324 del 27 . 12 . 1969 , pag . 25 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 234/71 DEL CONSIGLIO del 1 * febbraio 1971 che sopprime taluni prodotti compresi nell'allegato al regolamento ( CEE ) n . 2603/69 relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 2603/69 del Consiglio , del 20 dicembre 1969 , relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni ( 1 ) , in particolare l'articolo 10 , vista la proposta della Commissione , considerando che le esportazioni di alcuni prodotti che figurano nell'allegato del regolamento ( CEE ) n . 2603/69 sono state liberalizzate dallo Stato membro o dagli Stati membri che fino allora avevano mantenuto restrizioni quantitative ; che per la Comunità è pertanto possibile applicare il principio della libertà d'esportazione per i prodotti in questione , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 I prodotti che figurano in allegato al presente regolamento sono soppressi dall'allegato del regolamento ( CEE ) n . 2603/69 . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addi 1 * febbraio 1971 . Per il Consiglio Il Presidente M . SCHUMANN ALLEGATO N . della * tariffa * doganale * Designazione delle merci comune * 14.01 * Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio ( vimi - * ni , carne , bambù , canne d'India , giunchi , rafia paglia di cereali pulita , imbian - * chita o tinta , cortecce di tiglio e simili ) : B * _ Bambù ; canne e simili 14.05 * Prodotti di origine vegetale , non nominati né compresi altrove : ex B * _ Laminarie , lichene , carrageen , alghe , gelidium ex 23.05 * Fecce di vino ; tartaro greggio : * _ Fecce di vino contenenti , in peso , meno del 6 % di vino ; tartario greggio 41.09 * Ritagli ed altri avanzi di cuoio naturale , artificiale o ricostituito , e di pelli con - * ciate o pergamenate , non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio e di * pelli ; segatura , polvere e farina di cuoio e di pelli 50.01 * Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura 54.01 * Lino greggio , macerato , stigliato , pettinato o altrimenti preparato , ma non * filato ; stoppa e cascami di lino ( compresi gli sfilacciati )