Direttiva 71/161/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971, relativa alle norme di qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 087 del 17/04/1971 pag. 0014 - 0023
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 3 pag. 0172
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(I) pag. 0200
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 3 pag. 0172
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(I) pag. 0222
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 6 pag. 0166
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 4 pag. 0161
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 4 pag. 0161
++++ ( 1 ) GU n . C 97 del 28 . 7 . 1969 , pag . 101 . ( 2 ) GU n . 125 dell'11 . 7 . 1966 , pag . 2326/66 . ( 3 ) GU n . L 48 del 26 . 2 . 1969 , pag . 12 . ( 4 ) GU n . 125 dell'11 . 7 . 1966 , pag . 2289/66 . DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 30 marzo 1971 relativa alle norme di qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunità ( 71/161/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale , considerando che l'oggetto della direttiva del Consiglio , del 14 giugno 1966 , relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione ( 2 ) , modificata dalla direttiva del 18 febbraio 1969 ( 3 ) , è limitato ai caratteri genetici dei materiali forestali di moltiplicazione ; considerando che la qualità esteriore di tali materiali di moltiplicazione ha una funzione importante per il successo delle operazioni d'imboschimento e per la produttività delle foreste e contribuisce quindi a migliorare le condizioni di redditività della terra ; considerando inoltre che vari Stati membri applicano da un certo numero di anni regolamentazioni che implicano norme di qualità esteriore ; che le disparità esistenti tra dette regolamentazioni costituiscono un ostacolo agli scambi tra gli Stati membri ; che , nell'interesse di tutti gli Stati membri , occorre instaurare norme comunitarie che comportino requisiti quanto mai elevati ; considerando che occorre che tali norme siano applicabili alla commercializzazione sia tra gli Stati membri che sui mercati nazionali ; considerando che una regolamentazione in tal senso deve tener conto delle necessità pratiche e limitare il suo oggetto ai generi e alle specie forestali che generalmente hanno una funzione importante negli imboschimenti destinati alla produzione di legno ; che ogni Stato membro deve pertanto avere la possibilità di sottoporre alla regolamentazione altre specie che presentino interesse per l'imboschimento nel suo territorio ; considerando che le sementi devono essere commercializzate soltanto se sono conformi a talune norme di qualità ; considerando inoltre che è opportuno introdurre norme comunitarie per quanto riguarda la qualità delle parti di piante e delle piante , restando inteso che tali materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati sotto la designazione " Norme CEE " solo se rispondono a dette norme ; considerando d'altra parte che deve essere consentito agli Stati limitare sul loro territorio la commercializzazione delle parti di piante e delle piante ai materiali che rispondono alle norme stabilite ; considerando che i materiali di moltiplicazione conformi ai requisiti previsti dalla presente direttiva non possono essere soggetti se non alle restrizioni di commercializzazione previste dalle disposizioni della direttiva stessa ; considerando che gli adattamenti degli allegati essenzialmente tecnici devono essere facilitati da una procedura rapida ; considerando che per facilitare gli scambi intracomunitari è opportuno utilizzare il certificato ufficiale previsto dalla direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966 e menzionarvi le indicazioni supplementari relative al controllo ufficiale delle parti di piante e delle piante ; considerando che è opportuno escludere dalla regolamentazione le parti di piante e le piante che non sono destinate principalmente alla produzione di legno ; che è inoltre opportuno escludere da tale regolamentazione le sementi destinate all'esportazione nei paesi terzi ; considerando che è opportuno affidare alla Commissione la cura di adottare talune misure di applicazione ; che , per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste , è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli , orticoli e forestali , istituito con decisione del Consiglio del 14 giugno 1966 ( 4 ) , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 La presente direttiva riguarda le norme di qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunità . Articolo 2 Sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva : a ) i materiali di moltiplicazione di : Abies alba Mill . ( Abies pectinata D.C . ) Fagus silvatica L . Larix decidua Mill . Larix leptolepis ( Sieb . UCE Zucc . ) Gord . Picea abies Karst . ( Picea excelsa Link . ) Picea sitchensis Trautv . Mey . ( Picea menziesii Carr . ) Pinus nigra Arn . ( Pinus laricio Poir . ) Pinus silvestris L . Pinus strobus L . Pseudotsuga taxifolia ( Poir . ) Britt . ( Pseudotsuga douglasii Carr . , Pseudotsuga menziesii ( Mirb . ) Franco . ) Quercus borealis Michx . ( Quercus rubra du Roi ) Quercus pedunculata Ehrh . ( Quercus robur . L . ) Quercus sessiliflora Sal . ( Quercus petraea Liebl . ) b ) i materiali di moltiplicazione vegetativa di : Populus L . Articolo 3 1 . Gli Stati membri garantiscono che i materiali di moltiplicazione appartenenti ad altri generi e specie e i materiali di moltiplicazione sessuale di Populus , non siano soggetti ad alcuna restrizione alla comercializzazione per quanto riguarda la qualità esteriore . 2 . Tuttavia , qualora taluni fra detti materiali presentino interesse per l'imboschimento nel territorio di uno Stato membro , tale Stato puo essere autorizzato a sottoporli a disposizioni rispondenti ai principi della presente direttiva . 3 . La procedura relativa al rilascio dell'autorizzazione nonché alla fissazione delle eventuali condizioni cui questa fosse sottoposta è quella prevista all'articolo 18 . Articolo 4 Ai sensi della presente direttiva si intende per : A . Materiali di moltiplicazione : a ) Sementi : i frutti e i semi destinati alla produzione di piante ; b ) Parti di piante : le talee , le margotte e le marze destinate alla produzione di piante , esclusi i piantoni ; c ) Piante : le piante derivate da sementi o da parti di piante , i piantoni e i selvaggioni . B . Commercializzazione : l'esposizione per la vendita , la messa in vendita , la vendita o la consegna a terzi ; C . Disposizioni ufficiali : le disposizioni che sono adottate a ) da autorità di uno Stato , o b ) sotto la responsabilità dello Stato , da persone giuridiche di diritto pubblico o privato , a condizione che tali persone non traggano profitto particolare dal risultato di dette disposizioni . Articolo 5 1 . Gli Stati membri prescrivono che le sementi possono essere commercializzate soltanto se rispondono ai requisiti di cui all'allegato 1 . 2 . Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per esperimenti o a fini scientifici . Articolo 6 1 . Gli Stati membri prescrivono che le parti di piante e le piante possono essere commercializzate sotto la designazione " Norme CEE " solo se esse rispondono ai requisiti di cui agli allegati 2 o 3 . 2 . Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per assicurarsi che le disposizioni da essi adottate in applicazione del paragrafo 1 siano osservate . Articolo 7 Per conformarsi agli usi commerciali in materia gli Stati membri possono essere autorizzati , secondo la procedura prevista all'articolo 18 , ad istituire classi per le piante di produzione indigena di specie diverse da Populus sezione Aigeiros rispondenti ai requisiti di cui all'allegato 3 . Articolo 8 Gli Stati membri possono essere autorizzati , secondo la procedura prevista all'articolo 18 , a limitare , in tutto il loro territorio o in una parte di esso , la commercializzazione di parti di piante o di piante ai materiali di moltiplicazione rispondenti ai requisiti previsti negli allegati 2 o 3 o alle classi o categorie particolari previste in detti allegati . Articolo 9 Gli adattamenti da apportare agli allegati per tener conto delle esigenze delle tecniche di produzione e di commercializzazione sono decisi secondo la procedura prevista all'articolo 18 . Articolo 10 Gli Stati membri prescrivono che , al momento della commercializzazione delle sementi , il documento di cui all'articolo 9 della direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966 deve contenere le seguenti indicazioni supplementari : a ) le parole " Norme CEE " , b ) il numero dei germi vitali per chilogrammo di prodotto commercializzato come semente , c ) la purezza , d ) la facoltà germinativa dei semi puri , e ) il peso di mille semi della partita di sementi , f ) se del caso , la menzione che i semi sono stati conservati in cella fredda . Articolo 11 1 . Gli Stati membri prescrivono che , per le parti di piante e per le piante commercializzate con la designazione " Norme CEE " , il documento di cui all'articolo 9 della direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966 deve contenere le seguenti indicazioni supplementari : a ) le parole " Norme CEE " , b ) il numero di classificazione CEE per le parti di piante e per le piante di Populus . 2 . Gli Stati membri possono inoltre esigere che in detto documento figurino : _ l'indicazione della localizzazione del vivaio nel quale le piante hanno trascorso il loro ultimo periodo vegetativo ; _ l'età , per le parti di piante di Populus aventi più di un periodo vegetativo ; _ le dimensioni delle piante . Articolo 12 1 . Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva concernenti le sementi sia assicurata mediante controlli ufficiali effettuati almeno mediante sondaggio . Gli esami ufficiali sono effettuati secondo i metodi internazionali in uso , ove tali metodi esistano . 2 . Gli Stati membri provvedono affinché l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva concernenti le parti di piante e le piante sia garantita da controlli mediante sondaggio secondo un sistema organizzato o autorizzato da essi stessi , esercitati preferibilmente nell'azienda produttrice . I controlli sono effettuati oggettivamente e in modo da non danneggiare i materiali e da non ritardarne la consegna . Articolo 13 1 . Gli Stati membri garantiscono che negli scambi intracomunitari le parti di piante e le piante non siano sottoposte ad alcun controllo ufficiale di qualità fino al loro arrivo al destinatario , se sono accompagnate dal certificato ufficiale previsto all'Allegato II della direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966 e se dal punto 10 di detto certificato risulta che tali materiali di moltiplicazione sono stati sottoposti ad un controllo ufficiale , in conformità dell'articolo 12 della presente direttiva . 2 . Gli Stati membri possono prescrivere che le parti di piante e le piante possano essere introdotte nel loro territorio solo se accompagnate dal certificato di cui al paragrafo 1 , contenente le indicazioni previste allo stesso paragrafo . Articolo 14 Gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione siano soggetti , dal punto di vista del loro stato esteriore , della classificazione delle parti di piante e delle piante , delle misure di controllo , nonché del contrassegno , esclusivamente alle restrizioni previste in materia di commercializzazione della presente direttiva . Articolo 15 Per eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi rispondenti ai requisiti fissati dalla presente direttiva _ difficoltà che si manifestino almeno in uno Stato membro e non possano essere superate all'interno della Comunità _ la Commissione , su richiesta di almeno uno Stato membro interessato e secondo la procedura prevista dall'articolo 18 , autorizza uno o più Stati membri ad ammettere alla commercializzazione , per un periodo da essa determinato , sementi di una o più specie soggette a requisiti ridotti . In tal caso , il documento di cui all'articolo 10 reca I'indicazione che si tratta di sementi soggette a requisiti ridotti . Articolo 16 La presente direttiva non si applica alle sementi per le quali sia provato che sono destinate all'esportazione verso i paese terzi . Articolo 17 La presente direttiva non si applica alle parti di piante e alle piante per le quali sia provato che non sono destinate principalmente alla produzione di legno . Articolo 18 1 . Nei casi in cui si fa ricorso alla procedura definita nel presente articolo , il Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli , orticoli e forestali istituito con decisione del Consiglio del 14 giugno 1966 , in appresso denominato il " Comitato " , è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente , sia su iniziativa di quest'ultimo , sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro . 2 . Nel Comitato ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto . 3 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare . Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente puo stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame . Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti . 4 . La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione . Tuttavia , qualora esse non siano conformi al parere formulato dal Comitato , sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio . In tal caso , la Commissione puo - rinviare I'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione . II Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata , puo - prendere una decisione diversa nel termine di un mese . Articolo 19 Gli Stati membri mettono in vigore , al più tardi il 1 * luglio 1973 , le disposizioni legislative , regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva . Essi ne informano immediatamente la Commissione . Articolo 20 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addi - 30 marzo 1971 . Per il Consiglio Il Presidente M . SCHUMANN ALLEGATO 1 REQUISITI CUI DEVONO SODDISFARE LE SEMENTI 1.1 . I frutti e i semi devono soddisfare ai seguenti requisiti di purezza specifica : * Percentuale * massima , * in peso , di frutti * e semi di altre * specie forestali Abies alba Mill . . . . * 0,1 Fagus silvatica L . . . . * 0,1 Larix decidua Mill . . . . * 0,5 ( 1 ) Larix leptolepis ( Sieb . & Zucc . ) Gord . . . . * 0,5 ( 1 ) Picea abies Karst . . . . * 0,5 Picea sitchensis Trautv . et Mey . . . . * 0,5 Pinus nigra Arn . . . . * 0,5 Pinus silvestris L . . . . * 0,5 Pinus strobus L . . . . * 0,5 Pseudotsuga taxifolia ( Poir . ) Britt . . . . * 0,5 Quercus borealis Michx . . . . * 0,1 Quercus pedunculata Ehrh . . . . * 0,1 ( 2 ) Quercus sessiliflora Sal . . . . * 0,1 ( 2 ) ( 1 ) La presenza di un massimo dell'1 % di semi di altri Larix non è considerata come umpurità . ( 2 ) La presenza di un massimo dell'1 % di frutti di altri Quercus non è considerata come impurità . 1.2 . La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata soltanto nella misura più limitata possibile . ALLEGATO 2 REQUISITI CUI DEVONO SODDISFARE LE PARTI DI PIANTE 2.1 . POPULUS sp . Le partite devono presentare almeno il 95 % di parti di piante di qualità leale e commerciale . La qualità leale e commerciale è determinata da criteri morfologici e fitosanitari ed eventualmente da criteri dimensionali . 2.1.1 . Conformazione e stato fitosanitario Sono considerate non di qualità leale e commerciale le parti di piante a ) con lignificazione incompleta ; b ) con legno di più di due periodi di vegetazione ; c ) che presentino anomalie di conformazione , come biforcazioni , ramificazioni , curvatura eccessiva ; d ) che presentino meno di due gemme ben conformate ; e ) con sezioni di taglio non nette ; f ) che presentino disseccamento totale o parziale , ferite o corteccia distaccata dal legno ; g ) colpite da necrosi o che presentino danni causati da organismi nocivi ; h ) che presentino qualsiasi altra alterazione che ne riduca il valore ai fini della moltiplicazione . I criteri a ) , b ) , c ) e d ) non si applicano alle radicali e alle talee erbacee . 2.1.2 . Dimensioni minime I criteri dimensionali si applicano esclusivamente alle parti di piante della sezione Aigeiros , escluse le talee radicali e le talee erbacee . _ lunghezza minima : 20 centimetri , _ diametro minimo all'estremità più sottile : Classe 1/CEE 8 millimetri , Classe 2/CEE 10 millimetri . 2.2 . SPECIE FORESTALI DIVERSE DA POPULUS Le partite devono presentare almeno il 95 % di parti di piante di qualità leale e mercantile . Sono considerate non di qualità leale e commerciale le parti di piante a ) che presentino difetti di conformazione o vigore insufficiente ; b ) con sezioni di taglio non nette ; c ) che per età o dimensioni non siano adatte alla moltiplicazione ; d ) che siano parzialmente o totalmente disseccate o presentino ferite salvo le ferite prodotte con strumento da taglio durante la potatura ; e ) colpite da necrosi o che presentino danni causati da organismi nocivi ; f ) che presentino qualsiasi altra alterazione che ne riduca il valore ai fini della moltiplicazione . Tutti questi criteri devono essere valutati in funzione delle specie o dei cloni considerati . ALLEGATO 3 REQUISITI CUI DEVONO SODDISFARE LE PIANTE 3.0 . Le partite devono presentare almeno il 95 % di piante di qualità leale e commerciale . La qualità leale e commerciale è determinata da criteri morfologici e fitosanitari nonché da criteri d'età e di dimensioni . 3.1 . CONFORMAZIONE E STATO FITOSANITARIO La seguente tabella fornisce , per ogni genere e specie in esame , i difetti che escludono le piante dalla qualità leale e commerciale . Tutti questi criteri devono essere valutati in funzione della specie o del clone considerato nonché della capacità di moltiplicazione o imboschimento dei materiali . Difetti che escludono le piante * Abies alba * Larix * Pinus * Pseudotsuga * Fagus silvatica * Populus sp . dalla qualità leale e commerciale * Picea * * * Taxifolia * Quercus * a ) Piante con ferite non cicatrizzate : _ salvo ferite da taglio per soppri - mere getti in soprannumero * + * + * + * + * + * + _ salvo altre ferite da taglio dovute alla potatura * + * + * + * + * * + _ salvo ferite dei rami * + * + * + * + * + * + b ) Piante parzialmente o totalmente dis - seccate * + * + * + * + * + * + c ) Fusto con eccessiva curvatura * + * * * + * * + d ) Fusto multiplo * + * + * + * + * + * + e ) Fusto con più getti terminali * + * + * + * * * + f ) Fusto e rami non completamente lignificati * + ( 1 ) * * + ( 1 ) * * * + ( 2 ) g ) Fusto sprovvisto di gemma apicale sana * + ( 1 ) * + ( 1 ) * + ( 1 ) * + ( 1 ) h ) Ramificazione assente o nettamente insufficiente * + * * * + i ) Aghi più recenti cosi gravemente danneggiati da compromettere la so - pravvivenza della pianta * + * * + * + k ) Colletto danneggiato ( 4 ) * + * + * + * + * + + ( 3 ) l ) Radici principali gravemente attor - cigliate o curvate ( 4 ) * + * + * + * + * + m ) Radichette assenti o gravemente am - putate ( 4 ) * + * + * + * + * + ( 5 ) n ) Piante che presentino gravi danni causati da organismi nocivi * + * + * + * + * + * + o ) Piante che presentino segni di riscal - do , di fermentazione o di ammuffi - mento derivani dalla conservazione in vivaio * + * + * + * + * + * + ( 1 ) Salvo quando le piante vengano estratte dal vivaio durante il periodo vegetativo . ( 2 ) Esclusi i cloni di Populus deltroides angulata . ( 3 ) Salvo per le piante di Populus ceduate in vivaio . ( 4 ) Salvo per i piantoni . ( 5 ) Salvo per le piante di Quercus borealis . 3.2 . ETA E DIMENSIONI 3.2.1 . Specie forestali diverse da Populus 3.2.1.1 . Campo d'applicazione I criteri relativi all'età e alle dimensioni delle piante non sono applicabili alle piante non trapiantate . 3.2.1.2 . Norme Minime CEE ( età e dimensioni ) * Piante normali * Piante tarchiate * Età * Altezza * Diam . * Età * Altezza * Diam . * mass . * * min . * mass . * * min . * ( 1 ) * ( 2 ) * del colletto * ( 1 ) * ( 2 ) * del colletto * ( anni ) * ( cm ) * ( mm ) * ( anni ) * ( cm ) * ( mm ) Abies alba * 4 * 10 _ 15 * 4 * 4 * 10 _ 15 * 4 * 5 * 15 _ 25 * 5 * 4 * 15 _ 20 * 5 * 5 * 25 _ 35 * 5 * 5 * 20 _ 25 * 6 * 5 * 35 _ 45 * 6 * 5 * 25 _ 35 * 7 * 5 * 45 _ 60 * 8 * 5 * 35 _ 40 * 8 * _ * 60 e + * 10 * _ * 40 e + * 10 Larix * 2 * 20 _ 35 * 4 * 3 * 35 _ 50 * 5 * 4 * 50 _ 65 * 6 * 4 * 65 _ 80 * 7 * 5 * 80 _ 90 * 8 * 5 * 90 e + * 10 Picea abies * 3 * 15 _ 25 * 4 * 4 * 15 _ 20 * 4 * 4 * 25 _ 40 * 5 * 4 * 20 _ 30 * 5 * 5 * 40 _ 55 * 6 * 5 * 30 _ 40 * 6 * 5 * 55 _ 65 * 7 * 5 * 40 _ 50 * 8 * 6 * 65 _ 80 * 9 * 5 * 50 _ 60 * 9 * _ * 80 e + * 10 * _ * 60 e + * 10 Picea sitchensis * 3 * 20 _ 30 * 4 * 4 * 30 _ 50 * 5 * 4 * 50 _ 65 * 6 * 5 * 65 _ 75 * 8 * 5 * 75 _ 85 * 9 * _ * 85 e + * 10 Pinus silvestris * 2 * 6 _ 15 * 3 * 2 * 6 _ 10 * 3 * 3 * 15 _ 25 * 4 * 3 * 10 _ 20 * 4 * 3 * 25 _ 35 * 5 * 3 * 20 _ 30 * 5 * 3 * 35 _ 45 * 6 * 3 * 30 _ 40 * 6 * 4 * 45 _ 55 * 7 * 4 * 40 _ 50 * 7 * * * * _ * 50 e + * 8 Pinus nigra * 2 * 6 _ 15 * 3 * 2 * 6 _ 10 * 3 austriaca * 3 * 15 _ 25 * 4 * 3 * 10 _ 20 * 4 * 4 * 25 _ 35 * 5 * 4 * 20 _ 30 * 5 * 4 * 35 _ 45 * 6 * 4 * 30 _ 40 * 6 * 4 * 45 _ 55 * 7 * 4 * 40 _ 50 * 7 * * * * _ * 50 e + * 8 Pinus nigra * 2 * 5 _ 10 * 3 ( non austriaca ) * 3 * 10 _ 20 * 4 * 3 * 20 _ 30 * 5 * 4 * 30 _ 40 * 6 * 4 * 40 _ 50 * 7 * _ * 50 e + * 8 Pinus strobus * 2 * 6 _ 10 * 3 * 3 * 10 _ 20 * 4 * 4 * 20 _ 30 * 5 * 4 * 30 _ 40 * 6 * 5 * 40 _ 50 * 7 * 5 * 50 _ 60 * 8 * 5 * 60 e + * 10 Pseudotsuga taxifolia * 2 * 20 _ 25 * 3 * 3 * 20 _ 25 * 4 * 3 * 25 _ 30 * 4 * 4 * 25 _ 35 * 5 * 3 * 30 _ 40 * 5 * 4 * 35 _ 40 * 6 * 4 * 40 _ 50 * 6 * 4 * 40 _ 45 * 6 * 4 * 50 _ 60 * 7 * 4 * 45 _ 55 * 7 * 4 * 60 _ 70 * 8 * 4 * 55 _ 65 * 8 * 4 * 70 _ 80 * 9 * 4 * 65 _ 70 * 9 * 4 * 80 _ 100 * 12 * _ * 70 e + * 12 * _ * 100 e + * 14 Fagus silvatica , quercus * 2 * 15 _ 25 * 4 * 3 * 25 _ 40 * 5 * 4 * 40 _ 55 * 6 * 4 * 55 _ 70 * 7 * 5 * 70 _ 85 * 9 * _ * 85 e + * 11 ( 1 ) Età : Le età sono espresse in numero intero di anni . Ogni periodo vegetativo iniziato viene calcolato per 1 anno intero . Il periodo vegetativo si considera iniziato _ per le piante che hanno sviluppato un getto terminale non ancora provvisto di gemma apicale dormiente e di lunghezza superiore o uguale ad 1/4 della lunghezza della gettata dell'anno precedente _ per le piante che hanno sviluppato un getto terminale di lunghezza inferiore , ove questo sia munito di gemma apicale dormiente . ( 2 ) Altezza : La misura dell'altezza si effettua con un'approssimazione di pio meno 1 cm per le piante fino a 30 cm di altezza e di pio meno 2,5 cm per le piante di altezza superiore a 30 cm . 3.2.2 . Populus 3.2.2.1 . Campo d'applicazione Le norme in materia di dimensioni si applicano soltanto alle piante di Populus ; sez . Aigeiros . 3.2.2.2 . Età delle piante L'età massima ammessa è di 4 anni per il fusto e , se del caso , di 5 anni per la radice . 3.2.2.3 . Classi di dimensioni a ) Regioni diverse da quelle mediterranee * * * * Altezza ( m ) * Altezza * di misura - * N . classe * Diametro Età * zione del * CEE * ( mm ) * diametro * * * minima * massima 0 + 1 * 0,50 m * N 1 a * 6 _ 8 incl . * 1,00 * 1,50 * * N 1 b * > 8 _ 10 incl . * 1,00 * 1,75 * * N 1 c * > 10 _ 12 incl . * 1,00 * 2,00 * * N 1 d * > 12 _ 15 incl . * 1,00 * 2,25 * * N 1 e * > 15 _ 20 incl . * 1,00 * 2,50 * * N 1 f * > 20 * 1,00 * _ Più di * 1 m * N 2 * 8 _ 10 incl . * 1,75 * 2,50 1 anno * * N 3 * > 10 _ 15 incl . * 1,75 * 3,00 * * N 4 * > 15 _ 20 incl . * 1,75 * 3,50 * * N 5 * > 20 _ 25 incl . * 2,25 * 4,00 * * N 6 * > 25 _ 30 incl . * 2,25 * 4,75 * * N 7 * > 30 _ 40 incl . * 2,75 * 5,75 * * N 8 * > 40 _ 50 incl . * 2,75 * 6,75 * * N 9 * > 50 * 4,00 * _ b ) Regioni mediterranee * * * * Altezza ( m ) * Altezza * di misura - * N . classe * Diametro Età * zione del * CEE * ( mm ) * diametro * * * minima * massima 0 + 1 * 0,50 m * S 1 a * 15 _ 20 incl . * 2,00 * 3,50 * * S 1 b * > 20 _ 25 incl . * 2,00 * 3,75 * * S 1 c * > 25 _ 30 incl . * 2,50 * 4,00 * * S 1 d * > 30 _ 35 incl . * 2,50 * 4,50 * * S 1 e * > 35 * 3,00 * 5,00 Più di * 1 m * S 2 * 25 _ 30 incl . * 3,25 * 6,50 1 anno * * S 3 * > 30 _ 38 incl . * 3,75 * 8,00 * * S 4 * > 38 _ 46 incl . * 4,00 * 9,00 * * S 5 * > 46 _ 54 incl . * 5,00 * 10,00 * * S 6 * > 54 * 5,00 * 12,00