Direttiva 71/127/CEE del Consiglio, del 1º marzo 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore
Gazzetta ufficiale n. L 068 del 22/03/1971 pag. 0001 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0165
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(I) pag. 0122
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 1 pag. 0165
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(I) pag. 0136 - 0151
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 1 pag. 0110
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 1 pag. 0247
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0247
++++ ( 1 ) GU n . C 160 del 18 . 12 . 1969 , pag . 7 . ( 2 ) GU n . C 48 del 16 . 4 . 1969 , pag . 16 . ( 3 ) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag . 1 . ( 4 ) Le cifre indicate sullo schema sono date soltanto a titolo esemplificativo . ( 5 ) In avvenire occorrerà prevedere che i retrovisori esterni non muniti di un sistema di blocco essere regolati dal conducente dalla posizione di guida all'interno del veicolo mentre la porta è chiusa . Non appena lo sviluppo della tecnica avrà reso possibili metodi di produzione e di installazione semplici ed economici questo miglioramento sarà inserito nella direttiva secondo la procedura di cui all'articolo 9 . ( 6 ) Il testo dell'allegato III è analogo a quello del regolamento n . 14 ; in particolare , le suddivisioni in punti sono le medesime ; ecco il motivo per cui , quando un punto del regolamento n . 14 non ha un punto corrispondente nella presente direttiva , il relativo numero è indicato per memoria , tra parentesi . DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 1 * marzo 1971 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore ( 71/127/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l'altro i retrovisori ; considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati , segnatamente al fine di permettere l'applicazione , per ogni tipo di veicolo , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimochi ( 3 ) ; considerando che una regolamentazione in materia di retrovisori comporta non soltanto prescrizioni relative al montaggio sui veicoli , ma anche la costruzione di questi dispositivi ; considerando che , nell'ambito di una procedura di omologazione armonizzata relativa ai retrovisori , ogni Stato membro ha la possibilità di costatare l'osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e di informare gli altri Stati membri della costatazione fatta tramite invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di retrovisore ; che l'apposizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del tipo omologato rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli altri Stati membri , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 1 . Ogni Stato membro omologa qualunque tipo di retrovisore se esso è conforme alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui all'allegato I , punto 2 . 2 . Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione adotta le misure necessarie per sorvegliare , ove occorra , la conformità della fabbricazione al tipo omologato , se se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri . Tale sorveglianza si limita a sondaggi . Articolo 2 Gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo mandatario un marchio di omologazione CEE conforme al modello previsto nell'allegato I , punto 2.6 per ogni tipo di retrovisore da essi omologato a norma dell'articolo 1 . Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per impedire l'utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra i retrovisori di un tipo omologato a norma dell'articolo 1 ed altri dispositivi . Articolo 3 1 . Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione di retrovisori per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento , se questi recano il marchio di omologazione CEE . 2 . Tuttavia questa disposizione non fa ostacolo a che uno Stato membro adotti tali misure per i retrovisori recanti il marchio d'omologazione CEE che , sistematicamente , non siano conformi al prototipo omologato . Questo Stato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate , precisando i motivi della decisione . Sono altresi di applicazione le disposizioni dell'articolo 5 . Ai sensi del primo comma , viene meno la conformità con il prototipo omologato quando non sono rispettate le prescrizioni di cui all'allegato I , punti 2.1 , 2.2 e 2.4 . Articolo 4 Entro il termine di un mese le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione compilate per ogni tipo di retrovisore che esse omologano o rifiutano di omologare . Articolo 5 1 . Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE , costata la non conformità di diversi retrovisori muniti dello stesso marchio di omologazione al tipo che ha omologato , esso adotta i provvedimenti necessari onde garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato . Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate , che possono giungere , se del caso , fino alla revoca dell'omologazione CEE . Dette autorità adottano le stesse disposizioni se vengono informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'esistenza di una tale mancanza di conformità . 2 . Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente , entro un mese , della revoca di un'omologazione CEE accordata , come pure dei motivi di tale misura . 3 . Qualora lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE contesti la mancanza di conformità di cui è stato informato , gli Stati membri interessati faranno in modo di comporre la controversia . La Commissione è tenuta informata . Essa procede , ove necessario , alle opportune consultazioni al fine di pervenire ad una soluzione . Articolo 6 Ogni decisione di rifiuto o revoca di omologazione o divieto di commercializzazione o d'uso presa in base alle disposizioni adottate per l'attuazione della presente direttiva è motivata in maniera precisa . Essa viene notificata all'interessato con l'indicazione delle vie di ricorso aperte dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine entro il quale tali ricorsi possono essere presentati . Articolo 7 Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE ne l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti i retrovisori , se questi recano il marchio di omologazione CEE e sono montati in conformità delle prescrizioni di cui all'allegato I , punto 3 . Articolo 8 Ai sensi della presente direttiva , s'intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada , con o senza carrozzeria , che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima di costruzione superiore ai 25 km/h , ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie , delle trattrici e macchine agricole e delle macchine operatrici . Articolo 9 Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati I , II e III sono adottate a norma della procedura prevista all'articolo 13 della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi . Articolo 10 1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione . 2 . Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva . Articolo 11 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addi 1 * marzo 1971 . Per il Consiglio Il Presidente M . SCHUMANN ALLEGATO I 1 . DEFINIZIONI 1.1 . Per " retrovisore " o " apparecchio retrovisivo " si intende un dispositivo destinato ad assicurare , entro un campo di visibilità geometricamente definito al punto 3.5 , una buona visibilità posteriore non impedita , entro limiti ragionevoli , da parti costitutive del veicolo o dagli occupanti del veicolo stesso . 1.2 . Per " retrovisore interno " si intende il dispositivo definito al punto 1.1 collocato all'interno dell'abitacolo . 1.3 . Per " retrovisore esterno " si intende il dispositivo definito al punto 1.1 , montato su un elemento della superficie esterna del veicolo . 1.4 . Per " categoria di retrovisori " si intende l'insieme dei dispositivi che possiedono una o più caratteristiche o funzioni in comune . I retrovisori interni sono classificati nella categoria I . I retrovisori esterni sono classificati nelle categorie II e III . 1.5 . Per " veicoli della categoria A " si intende l'insieme dei veicoli il cui peso massimo tecnicamente ammissibile supera le 3 , 5 tonnellate . 1.6 . Per " veicoli della categoria B " si intende l'insieme dei veicoli il cui peso massimo tecnicamente ammissibile non supera le 3 , 5 tonnellate . 1.7 . Per " punti oculari del conducente " si intendono due punti a 65 mm di distanza situati a 635 mm al di sopra del punto H relativo al posto del conducente definito all'allegat III . La retta che li unisce è perpendicolare perpendicolare al piano verticale longitudinale medio del veicolo . Il centro del segmento avente per estremità i due punti oculari è situato su un piano verticale longitudinale che passa dal centro del comando di sterzo . Se questo piano non passa per i centro apparente del sedile del conducente bisogna procedere una modifica appropriata della posizione laterale di tale piano . 1.8 . Per " R " si intende la media dei raggi di curvatura principali misurati al centro dello specchio ed espressi in mm . 2 . PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE CEE DEI RETROVISORI 2.1 . Specificazioni generali 2.1.1 . Ogni retrovisore deve essere regolabile . $$2.1.2 . Il contorno della superficie riflettente del retrovisore deve essere racchiuso da una custodia con un bordo arrotondato il cui raggio di curvatura non puo essere inferiore a 3 , 5 mm . 2.1.3 . Tutti gli elementi dei retrovisori esterni non devon comportare parti sporgenti il cui raggio di curvatura sia inferiore a 3 , 5 mm . 2.2 . Dimensioni 2.2.1 . Retrovisori interni ( categoria I ) La superficie riflettente deve avere dimensioni tali da potervi iscrivere un rettangolo la cui altezza sia di 4 cm e la cui base misurata in cm abbia per valore 15 cm per 1/1 + 1000/R 2.2.2 . Retrovisori esterni ( categorie II e III ) 2.2.2.1 . La superficie riflettente deve avere dimensioni tali da potervi iscrivere : _ un rettangolo la cui altezza sia di 4 cm e la cui base misurata in centimetri abbia per valore a , _ un segmento che sia parallelo all'altezza del rettangolo e la cui lunghezza espressa in cm abbia per valore b . 2.2.2.2 . I valori minimi di a e b vengono indicati nella tabella seguente : Categorie dei * Categorie di veicoli cui * a * b retrovisori * sono destinati i * * * retrovisori * II * A * 17/1 + 1000/R * 20 III * B * 13/1 + 1000/R * 7 2.3 . Superficie riflettente e coefficienti di riflessione 2.3.1 . La superficie riflettente deve essere limitata da un curva di forma semplice convessa . 2.3.2 . La superficie riflettente deve conservare , nonostan le intemperie , le caratteristiche prescritte al punto 2.3.5 in condizioni normali d'impiego . 2.3.3 . Le superfici riflettenti devono essere composte da specchi piani o sferici convessi . In ciascun punto della par centrale dello specchio lo scarto fra i raggi principali di curvatura non deve essere superiore a 0 , 25 R . 2.3.4 . La media R dei raggi di curvatura definita al punto 1.8 non deve essere inferiore ai seguenti valori : _ 1.800 mm per i retrovisori della categoria II _ 1.200 mm per i retrovisori delle categorie I e III . 2.3.5 . Il valore del coefficiente di riflessione regolare non deve essere inferiore al 35 % . Se lo specchio puo assumere due posizioni ( giorno e notte ) , il valore del coefficiente di riflessione regolare nella posizione notte non deve essere inferiore al 4 % . Il retrovisore deve permettere di distinguere i colori dei segnali utilizzati per la circolazione stradale . 2.4 . Prove 2.4.1 . I retrovisori sono sottoposti alle prove di comportamento all'urto e di flessione sulla custodia dello specchio vincolata al suo sostegno descritte ai punti 2.4.2 e 2.4.3 . 2.4.2 . Prova di comportamento all'urto 2.4.2.1 . Descrizione del dispositivo di prova . 2.4.2.1.1 . Il dispositivo di prova comporta un pendolo che è composto da un bilanciere la cui parte terminale è costituita da un martello . Un dispositivo di fissaggio rigidamente collegato al telaio del pendolo serve per fissare i campioni ( figura 1 ) . 2.4.2.1.2 . La faccia del martello utilizzata per l'urto dev avere la forma di una calotta sferica di 165 mm pio meno 5 mm di diametro . Essa è rigida e ricoperta con gomma di durezza Shore A 50 di 5 mm di spessore . 2.4.2.1.3 . Il centro di percussione del pendolo si consider coincidente con il centro della calotta sferica che costituisce la parte terminale del martello . La sua distanza dall'asse di rotazione del pendolo è pari a 1 m pio meno 10 mm . La massa totale del pendolo concentrata nel centro di percussione è m0 = 6 , 8 kg pio meno 50 g ( m0 è collegato alla massa totale m del pendolo e alla distanza 1 che esiste fra il centro di gravità del pendolo e il suo asse di rotazione dalla relazione m0 = m 1/a ) . 2.4.2.2 . Descrizione della prova 2.4.2.2.1 . I retrovisori sono fissati sul telaio in modo che quest'ultimo non possa impedire lo spostamento delle loro parti mobili . Il fissaggio del retrovisore sul telaio e l'orientamento del sostegno ( supporto fisso o braccio snodato ) sono realizzati utilizzando il procedimento propost dal richiedente . 2.4.2.2.2 . Quando i retrovisori sono muniti di dispositivi di regolazione della distanza rispetto alla base , questi devono essere regolati sulla corsa minima . 2.4.2.2.3 . La prova consiste nel far cadere il martello da un'altezza corrispondente ad un angolo di 60 * del pendolo rispetto alla verticale in modo che il martello colpisca il retrovisore nel momento in cui il pendolo arriva in posizione verticale , mentre il punto di impatto del martello è situato sulla linea orizzontale del centro di percussione del pendolo 2.4.2.2.4 . I retrovisori vengono colpiti nelle varie condizioni seguenti : 2.4.2.2.4.1 . Retrovisori interni Prova 1 _ Perpendicolarmente alla superficie del retrovisore , mentre il punto d'impatto è tale che la percussione prodotta sullo specchio passa , attraverso il punto di attacco della custodia , sul braccio snodato o sul supporto fisso . La percussione viene diretta verso la superficie riflettente . Prova 2 _ Sul bordo della custodia in modo che la percussione prodotta formi un angolo di 45 * con il piano dello specchio e sia situata nel piano orizzontale passante , attraverso il punto di attacco della custodia , sul braccio snodato o sul supporto fisso . La percussione viene diretta verso la superficie riflettente . 2.4.2.2.4.2 . Retrovisori esterni Prova 1 _ Perpendicolarmente alla superficie dello specchio , mentre il punto d'impatto è tale che la percussione prodotta sullo specchio passa , attraverso il punto di attacco della custodia , sul braccio snodato , oppure sul supporto fisso . Prova 1' _ Il retrovisore viene colpito sulla parte posteriore , sul braccio snodato o sul supporto fisso ( la distanza del martello dal piano di fissaggio è la stessa che nella prova 1 , mentre la posizione dello specchio è perpendicolare rispetto alla traiettoria del centro di percussione ) . Prova 2 _ Sul bordo della custodia in modo che la percussione prodotta formi un angolo di 45 * con il piano dello specchio e sia situata sul piano orizzontale passante , attraverso il punto di attacco della custodia , sul braccio snodato o sul supporto fisso . La percussione viene diretta verso la superficie riflettente . 2.4.2.2.4.3 . Osservazioni di ordine generale 2.4.2.2.4.3.1 . Come punto di riferimento si utilizza il centro dello specchio quando i dispositivi sottoposti alla prova non comportano supporto fisso o braccio snodato nettamente definiti o quando il punto di attacco è situato sulla periferia dello specchio . 2.4.2.2.4.3.2 . Qualora sia impossibile realizzare le prove di cui al punto 2.4.2.2 , il punto di impatto viene spostato nel piano di simmetria del pendolo , in modo che il punto inferiore del martello si trovi a 40 mm dal piano di fissaggio . 2.4.3 . Prova di flessione sulla custodia vincolata al braccio snodato o al supporto fisso 2.4.3.1 . Descrizione della prova La custodia viene posta orizzontalmente in un dispositivo , in modo che sia possibile bloccare solidamente il braccio snodato o il supporto fisso . Nella direzione della dimensione più grande della custodia , l'estremità più ravvicinata del punto di attacco sul braccio snodato o sul supporto fisso è immobilizzata da un arresto rigido di 15 mm di larghezza che copre tutta la larghezza della custodia . All'altra estremità , un arresto identico a quello sopra descrito viene posto sotto la custodia per applicare il carico di prova previsto ( figura 2 ) . 2.4.3.2 . Il carico di prova è di 25 kg . Viene mantenuto durante un minuto . 2.5 . Interpretazione dei risultati 2.5.1 . In tutte le prove previste al punto 2.4.2 , il pendolo deve continuare il suo movimento dopo l'impatto e raggiungere almeno un angolo di 20 * con la verticale . 2.5.2 . Durante le prove previste al punto 2.4.2 , in caso d rottura del braccio snodato o del supporto fisso del retrovisore , la parte restante non deve presentare una sporgenza , rispetto alla base , di oltre 1 cm . Se il braccio snodato o il supporto fisso si staccano , la base restante non deve presentare una sporgenza pericolosa . 2.5.3 . Durante le prove previste ai punti 2.4.2 e 2.4.3 lo specchio non deve rompersi . Tuttavia si ammette la rottura dello specchio se è rispettata una delle due condizioni seguenti : 2.5.3.1 . I frammenti rimangono aderenti al fondo della custodia o ad una superficie solidamente connessa a quest'ultima senza presentare superfici di scollatura su una larghezza superiore a 5 mm . 2.5.3.2 . Lo specchio è costruito con vetro di sicurezza . 2.6 . Marchio di omologazione 2.6.1 . Il marchio di omologazione è composto da un rettangolo all'interno del quale è posta la lettera " e " minuscola seguita da un numero o da una lettera distintiva del paese che ha concesso l'omologazione ( 1 per la Germania , 2 per la Francia , 3 per l'Italia , 4 per i Paesi Bassi , 6 per il Belgio e L per il Lussemburgo ) e da un numero di omologazione corrispondente al numero della scheda di omologazione del prototipo , posto in prossimità del rettangolo in una posizione qualsiasi rispetto ad esso . 2.6.2 . Il marchio di omologazione ( simbolo e numero ) è apposto sulla parte essenziale del retrovisore in modo da essere indelebile e ben visibile anche quando il retrovisore è montato sul veicolo . Esempio di marchio d'omologazione ( CEE ) ( 1 ) Didascalia Il dispositivo rivestito del marchio d'omologazione CEE di cui sopra è un dispositivo della classe I ( retrovisore interno ) omologato in Germania ( e 1 ) col n . 1471 . 3 . NORME DI MONTAGGIO SUI VEICOLI 3.1 . Osservazioni generali 3.1.1 . Ogni retrovisore deve essere fissato in modo da rimanere in posizione stabile nelle condizioni normali di guida del veicolo . 3.1.2 . I retrovisori esterni montati sui veicoli della categoria A devono essere della categoria II e quelli montati sui veicoli della categoria B devono essere della categoria III . 3.2 . Numero 3.2.1 . Tutti i veicoli devono essere dotati di un retrovisore interno e di un retrovisore esterno che dovrà essere montato sul lato sinistro del veicolo . 3.2.2 . Ove non siano soddisfatte le condizioni stabilite al punto 3.5 concernenti il campo di visibilità del retrovisore interno , è richiesto un retrovisore esterno montato sul lato destro del veicolo . In tal caso e qualora il retrovisore interno non assicuri alcuna visibilità verso la parte retrostante , la presenza di quest'ultimo non è obbligatoria 3.3 . Posizione 3.3.1 . I retrovisori devono essere montati in modo da permettere al conducente seduto nella normale posizione di guida di controllare la strada retrostante al veicolo . 3.3.2 . I retrovisori esterni devono essere visibili attraverso l'area del parabrezza pulita dai tergicristalli oppure attraverso i vetri laterali . Questa disposizione non si applica ai retrovisori esterni collocati sul lato destro dei veicoli delle categorie internazionali M2 e M3 , ai sensi della direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi . 3.3.3 . Nei veicoli con guida a sinistra , il retrovisore esterno prescritto deve essere collocato sul lato sinistro de veicolo in modo che l'angolo fra il piano verticale longitudinale medio del veicolo e il piano verticale che pass per il centro del segmento che congiunge i punti oculari del conducente e per il centro del retrovisore non sia superiore a 55 * . 3.3.4 . La sporgenza del retrovisore , rispetto alla sagoma esterna del veicolo , non deve essere molto superiore a quell necessaria per rispettare i campi di visibilità prescritti al punto 3.5 . 3.3.5 . Quando il bordo inferiore di un retrovisore esterno è situato a meno di 2 m dal suolo mentre il veicolo è sotto carico , tale retrovisore non deve sporgere di oltre 0 , 20 m rispetto alla larghezza fuori tutto del veicolo quando esso non è munito di retrovisore . 3.3.6 . Alle condizioni che figurano ai punti 3.3.4 e 3.3.5 le larghezze massime autorizzate per i veicoli possono essere oltrepassate dai retrovisori . 3.4 . Regolazione 3.4.1 . Il retrovisore interno deve essere regolabile dal conducente nella sua posizione di guida . 3.4.2 . Il retrovisore esterno posto dal lato del conducente deve essere regolabile dall'interno del veicolo , mentre la porta è chiusa . Il blocco in posizione puo - tuttavia essere effettuato dall'esterno ( 1 ) . 3.4.3 . Non sono sottoposti alle prescrizioni del punto 3.4 . i retrovisori esterni che , dopo essere stati spostati con un urto , possono essere rimessi nella posizione corretta senza regolazione . 3.5 . Campo di visibilità 3.5.1 . Osservazioni generali I campi di visibilità definiti qui di seguito devono essere ottenuti con visione binoculare mentre gli occhi dell'osservatore coincidono con i " punti oculari del conducente " definiti al punto 1.7 . Essi vengono determinati mentre il veicolo è a vuoto con a bordo un osservatore . Detti campi di visibilità devono essere ottenuti attraverso vetri il cui fattore totale di trasmissione luminosa sia superiore al 70 % . 3.5.2 . Retrovisore interno Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere , verso la parte posteriore del veicolo , almeno una parte di strada piana ed orizzontale centrata sul piano verticale longitudinale medio del veicolo , dall'orizzonte fino ad una distanza di 60 m dal retrovisore e su una larghezza di 20 m ( figura 3 ) . 3.5.3 . Retrovisore esterno di sinistra Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere , dalla parte retrostante i punti oculari del conducente , almeno la parte di strada piana ed orizzontale di 2 , 50 m di larghezza , limitata a destra dal piano parallelo al piano verticale longitudinale medio passante attraverso l'estremità sinistra della larghezza fuori tutto , che si estende dall'orizzonte fino a una distanza di 10 m da detti punti oculari ( figura 4 ) . 3.5.4 . Retrovisore esterno di destra Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere , verso la parte retrostante i punti oculari del conducente , almeno la parte di strada piana ed orizzontale di 3 , 50 m di larghezza , limitata a sinistra dal piano parallelo al piano verticale longitudinale medio passante dall'estremità destra della larghezza fuori tutto , che si estende dall'orizzonte fino a una distanza di 30 m da detti punti oculari . Inoltre il conducente deve poter incominciare a vedere la strada , su una larghezza di 0 , 75 m , a partire da 4 m verso la parte retrostante il piano verticale passante attraverso i punti oculari del conducente ( figura 4 ) . ALLEGATO III ( 6 ) PROCEDURA DI PROVA PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTO H 1 . Definizione Il punto H che contraddistingue la posizione nell'abitacolo di un occupante seduto , è la traccia , su un piano verticale longitudinale , dell'asse teorico di rotazione esistente fra le gambe ed il busto di un corpo umano , rappresentato da un manichino . 2 . Determinazione del punto H 2.1 . E determinato il punto H per il sedile del conducente ( 2.1.1 . ) ( 2.1.2 . ) 2.2 . Per la determinazione del punto H , il sedile prescelt è piazzato nella posizione normale di guida prevista dal costruttore , con lo schienale , se inclinabile , posto in un posizione prossima alla verticale . 3 . Caratteristiche del manichino 3.1 . E impiegato un manichino tridimensionale di peso e figura analoghe a quelle di un adulto di statura media . Il manichino è rappresentato alle figure 1 e 2 . 3.2 . Il manichino comprende : 3.2.1 . due elementi che riproducono l'uno il busto e l'altr il bacino , articolati secondo un asse rappresentante l'asse di rotazione fra busto e cosce . La traccia di questo asse su fianco del manichino è il punto H del manichino ; 3.2.2 . due elementi che riproducono le gambe , articolati rispeto all'elemento riproducente il bacino ; 3.2.3 . due elementi che riproducono i piedi , collegati all gambe da due articolazioni simili alle caviglie ; 3.2.4 . infine , l'elemento che riproduce il bacino , dotato di una livella che permette di controllare il suo orientament trasversale . 3.3 . In punti appropriati costituenti i centri di gravità corrispondenti , sono situate masse aventi il peso delle singole parti del corpo , in modo che il manichino raggiunga un peso totale di circa 75 , 8 kgf ( 74 , 4 daN ) . II dettaglio delle differenti masse è dato nella tabella di cui alla figura 2 . 4 . Sistemazione del manichino Per sistemare il manichino tridimensionale occorre procedere come segue : 4.1 . Sistemare il veicolo su un piano orizzontale e regolar il sedile , come previsto al punto 2.2 . 4.2 . Ricoprire il sedile da collaudare con una pezza di tessuto , per facilitare la corretta sistemazione del manichino . 4.3 . Sistemare in posizione seduta il manichino sul sedile 4.4 . Disporre i piedi del manichino nella maniera seguente 4.4.1 . Disporre il piede destro sull'acceleratore in posizione di riposo ed il piede sinistro in maniera tale che la livella per il controllo trasversale del bacino si trovi in linea orizzontale . ( 4.4.2 . ) ( 4.4.3 . ) 4.5 . Sistemare le masse sulle cosce , riportare orizzontale la livella trasversale del bacino e porre le masse sull'elemento che riproduce il bacino . 4.6 . Allontanare il manichino dallo schienale del sedile . servendosi della barra d'articolazione delle ginocchia e piegare il busto in avanti . Rimettere il manichino sul sedile facendo scivolare indietro il bacino fino ad incontrare resistenza ; indi rovesciare di nuovo il busto contro lo schienale del sedile . 4.7 . Applicare due voltre una forza orizzontale di circa 10,2 kgf ( 10 daN ) al manichino . La direzione ed il punto d'applicazione della forza sono rappresentati nella figura 2 da una freccia nera . 4.8 . Sistemare le masse sui due fianchi e successivamente l masse del busto . Mantenere orizzontale la livella trasversal del manichino . 4.9 . Mantenendo orizzontale la livella trasversale del manichino , piegari il busto in avanti finché le masse del busto si trovino sopra il punto H , in modo da impedire qualsiasi attrito sullo schienale del sedile . 4.10 . Riportare delicatamente indietro il busto , in modo da completare la sistemazione . La livella trasversale del manichino deve essere orizzontale . In caso contrario , procedere nuovamente come indicato sopra . 5 . Risultati 5.1 . Sistemato il manichino come indicato al punto 4 . , il punto H del sedile è costituito dal punto H del manichino manichino . 5.2 . Le coordinate cartesiane del punto H sono misurate ciascuna con una tolleranza di non oltre 1 mm . Lo stesso vale per le coordinate dei punti caratteristici e ben determinati dell'abitacolo . Le proiezioni di tali punti su un piano verticale longitudinale sono riportate in uno schema . COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 1971 che istituisce un Comitato consultivo per la pesca ( 71/128/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , considerando che al punto V della risoluzione finale la conferenza agricola degli Stati membri , riunita a Stresa nei giorni 3 _ 12 luglio 1958 , ha preso atto con soddisfazione " dell'intenzione espressa dalla Commissione di mantenere con . . . le organizzazioni professionali una stretta e continua collaborazione , specialmente per l'espletamento dei compiti previsti in detta risoluzione " ; considerando che nel parere del 6 maggio 1960 il Comitato economico e sociale ha chiesto alla Commissione di " associare all'intterno di un Comitato consultivo le organizzazioni di produttori , di commercianti e di lavoratori dipendenti interessati nonché i consumatori a livello della Comunità economica europea al funzionamento di ciascuno di questi uffici e fondi " ; considerando che la Commissione ha interesse a conoscere il parere degli ambienti professionali e dei consumatori in merito ai problemi scaturenti nel settore della pesca dall'attuazione di una organizzazione comune dei mercati e da una politica comune delle strutture , nonché in merito ai problemi di ordine sociale specifici di questo settore di attività ; considerando che tutte le professioni direttamente interessate all'attuazione di questa organizzazione comune dei mercati , alla definizione di una politica comune delle strutture e dai problemi di natura sociale , nonché i consumatori devono poter partecipare all'elaborazione dei pareri richiesti dalla Commissione ; considerando che le associazioni professionali della pesca nonché le associazioni di consumatori degli Stati membri hanno costituito organizzazioni a livello della Comunità , DECIDE : Articolo 1 1 . E costituito presso la Commissione un comitato consultivo della pesca , qui di seguito denominato " il Comitato " . 2 . Sono rappresentate nel Comitato le seguenti categorie economiche : i produttori e le cooperative nel settore della pesca , gli organismi di credito che esercitano un'attività in tale settore , i commercianti di prodotti della pesca , le industrie della pesca , i lavoratori salariati di questo settore ed i consumatori . Articolo 2 Il Comitato puo essere consultato dalla Commissione su tutti i problemi relativi all'applicazione dei regolamenti riguardanti l'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca e l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca , segnatamente sulle misure che la Commissione è indotta ad attuare nel quadro di questi regolamenti nonché su tutti i problemi sociali nel settore della pesca , fatta eccezione per quelli che riguardano i datori di lavoro ed i lavoratori del settore della pesca nella loro veste di parti sociali . Il presidente del Comitato puo far presente alla Commissione , segnatamente su richiesta di una delle categorie economiche rappresentate , l'opportunità di consultare il Comitato stesso sulle questioni che rientrino nella sua competenza ed in merito alle quali non gli è stato richiesto un parere . Articolo 3 1 . Il Comitato è costituito da 43 membri . 2 . I seggi sono assegnati come segue : _ diciotto ai produttori della pesca , _ tre alle cooperative per i prodotti della pesca , _ uno alle banche commerciali per le attività marittime ,