31971D0257

71/257/CEE: Decisione della Commissione, del 18 giugno 1971, relativa ad una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento n. 17 del Consiglio (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 161 del 19/07/1971 pag. 0002 - 0005


++++

( 1 ) GU n . 13 del 21 . 2 . 1962 , pag . 204/62 .

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 guigno 1971

relativa ad una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 11 , paragrafo 5 , del regolamento n . 17 del Consiglio

( Il testo in lingua francese è il solo facente fede )

( 71/252/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 85 e 87 ,

visto il regolamento n . 17 del Consiglio , del 6 febbraio 1962 ( 1 ) , in particolare gli articoli 11 , 12 , 15 e 16 ,

considerando che la Commissione ha deciso il 9 ottobre 1969 di procedere ad una inchiesta nel settore della birra , a norma dell'articolo 12 del regolamento n . 17 ;

considerando che tale inchiesta tende in particolare ad esaminare in quale misura i contratti di fornitura esclusiva in uso nel settore della birra comportano , sia isolatamente , sia in concomitanza con altri , nel contesto economico o giuridico in cui intervengono , degli elementi suscettibili di rientrare nel campo di applicazione delle disposizioni dell'articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato CEE ;

considerando che , al fine di riunire gli elementi di diritto e di fatto necessari a questa valutazione , con lettera del 14 maggio 1970 , è stata rivolta una richiesta di informazioni sotto forma di questionario alle principali birrerie o gruppi di birrerie del mercato comune , ai sensi dell'articolo 11 , paragrafi 1 e 3 , e dell'articolo 12 , paragrafo 2 , del regolamento n . 17 del Consiglio ;

considerando che inizialmente è stato accordato un termine di due mesi dalla data di ricevimento della lettera , alle birrerie o gruppi di birrerie , per l'invio delle loro risposte ;

considerando che la data alla quale furono rivolte le domande di informazioni coincideva con l'inizio del periodo di più intensa attività nel settore della birra e che per tale ragione è stata concessa una proroga del termine di risposta a numerose imprese che ne avevano fatto richiesta ;

considerando che nonostante questa proroga , alcune birrerie o gruppi di birrerie non hanno fatto pervenire le loro risposte alla Commissione ;

considerando che per raggiungere gli obiettivi dell'inchiesta di settore ai sensi dell'articolo 12 del regolamento n . 17 , è necessario disporre delle risposte al questionario di tutte le birrerie o gruppi di birrerie cui esso è stato inviato ;

considerando che la presente decisione nulla toglie al diritto della Commissione di richiedere informazioni complementari a tutte le birrerie o gruppi di birrerie , o ad altre persone , federazioni , gruppi o imprese interessate al caso , o di procurarsi delle informazioni mediante accertamenti ;

considerando che a norma degli articoli 15 , paragrafo 1 b ) , e 16 , paragrafo 1 c ) , del regolamento n . 17 , il cui testo è riprodotto in allegato alla presente decisione , la Commissione puo , mediante decisione , infliggere alle imprese ed alle associazioni d'imprese :

a ) ammende , quando intenzionalmente o per negligenza forniscano informazioni inesatte in risposta ad una domanda rivolta a norma dell'articolo 11 , paragrafi 3 o 5 , o non forniscano un'informazione entro il termine stabilito da una decisione presa in virtù dell'articolo 11 , paragrafo 5 ;

b ) penalità di mora , per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione , al fine di costringerle a fornire in maniera completa ed esatta un'informazione richiesta mediante decisione presa ai sensi dell'articolo 11 , paragrafo 5 ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Commissione richiede alla birreria Espérance , del gruppo di birrerie ALBRA ( Alsacienne de Brasserie _ Società Anonima _ 18 , rue du 22 Novembre _ 67 Strasburgo ) di fornirle i dati qui appresso in risposta alle seguenti domande :

A ) Domande generali

1 . Indicate in ettolitri , la quantità di birra venduta della vostra fabbrica nel corso dell'annata di maggior vendita dal 1945 .

2 . Quali sono le qualità di birra prodotte dalla vostra fabbrica ? Indicatene le densità ( % Plato ) , le denominazioni e le quantità vendute nel 1967 _ 1968 _ 1969 .

3 . Distribuite , all'infouri della birra , altre bevande , alcooliche o no ?

Nell'affermativa :

a ) quale è l'importanza relativa di tali vendite ( espressa in % ) rispetto al fatturato globale delle bevande della vostra azienda ?

b ) quale è la percentuale di queste bevande vendute con contratti aventi obbligo di approvvigionamento ?

4 . Distribuite birre che non sono di vostra produzione ?

Nell'affermativa :

a ) quale è l'importanza relativa di tali vendite ( espressa in % ) rispetto al fatturato globale delle bevande della vostra azierda ?

b ) quale è la percentuale di queste birre vendute con contratti aventi obbligo di approvvigionamento ?

Ove dette birre siano importate , precisate se le acquistate come importatore , il paese di origine o il fornitore come pure le quantità vendute in ettolitri nel 1967 _ 1968 _ 1969 .

5 . Indicate in ettolitri l'importanza e la destinazione delle vostre esportazioni negli altri paesi della CEE per gli anni 1967 _ 1968 _ 1969 , distinguendo tra birra destinata ad intermediari e birra distribuita tramite la vostra rete diretta di vendita .

Indicate quanti sono i contratti in corso con obbligo di approvvigionamento che la vostra fabbrica di birra ha stipulato direttamente in ogni altro paese della CEE .

B ) Domande specifiche sulla destinazione delle vendite

1 . Indicate per gli anni 1967 _ 1968 _ 1969 e per qualità , il numero di ettolitri di birra di vostra produzione venduti in bottiglie :

a ) a punti di vendita di cui siete proprietari o principali locatari ed alla cui gestione partecipate direttamente .

Quanti sono detti punti di vendita ?

b ) con distribuzione diretta da parte della vostra fabbrica di birra distinguendo , per il vostro paese e per ogni altro paese della CEE le vendite :

_ a proprietari o gestori di caffè , alberghi , ristoranti vincolati da contratto con obbligo di approvvigionamento

_ a proprietari o gestori di caffè , alberghi , ristoranti senza contratto con obbligo di approvvigionamento

_ a negozi , piccoli e grandi , di generi alimentari

_ a privati

_ a spacci aziendali

_ a rivenditori grossisti di bevande

_ a grossisti di generi alimentari

_ a grandi magazzini e catene di distribuzione .

2 . Indicate per gli anni 1967 _ 1968 _ 1969 e per qualità , il numero di ettolitri di birra di vostra produzione venduti in fusti :

a ) a punti di vendita di cui siete proprietari o principali locatari e alla cui gestione partecipate direttamente .

Quanti sono detti punti di vendita ?

b ) con distribuzione diretta da parte della vostra fabbrica di birra distinguendo , per il vostro paese e per ogni altro paese della CEE , le vendite :

_ a proprietari o gestori di caffè , alberghi , ristoranti vincolati da contratto con obbligo di approvvigionamento

_ a proprietari o gestori di caffè , alberghi , ristoranti contratto con obbligo di approvvigionamento

_ a rivenditori grossisti .

3 . Indicate per gli anni 1967 _ 1968 _ 1969 i prezzi medi ottenuti per il tipo di birra più corrente , franco fabbrica e al netto di imposte , per ettolitro di birra venduta in bottiglie e in fusti nei diversi settori di vendita sopraelencati ai punti 1 b ) e 2 b ) .

4 . Indicate con limitati ma precisi esempi le spese di distribuizione per ettolitro da voi sostenute nei diversi settori di vendita distinguendo tra trasporti e pubblicità .

C ) Domande relative ai contratti con obbligo di fornitura di birra

1 . Vogliate allegare il o i contratti-tipo di fornitura della vostra fabbrica di birra distinguendo quelli che impongono l'acquisto di una certa quantità di birra e gli altri .

2 . Distinguendo tra i contratti di quantità e gli altri contratti di approvvigionamento , indicate il numero di contratti aventi come causa od origine :

a ) la concessione di un mutuo con scadenze di restituzione a 3-6-9-12 anni e più ( a partire dalla data di stipulazione del contratto ) ;

b ) una locazione diretta o un subaffitto con durata di 3-6-9-12 anni e più ;

c ) unitamente la concessione di un mutuo e una locazione con durata di 3-6-9-12 anni e più ;

d ) un'altra prestazione come , ad esempio , prestito di arredi e di attrezzature , abbuoni pagati anticipatamente ecc . , distinguendo per durata di 3-6-9-12 anni e più .

Questa ripartizione dovrebbe essere fornita , di preferenza , per la situazione al 1 * gennaio 1970 .

Per ogni categoria , vogliate inoltre indicare :

a ) l'ammontare globale al 1 * gennaio 1970 ;

b ) per i contratti di quantità il numero di contratti per i quali le quantità prestabilite sono effettivamente consequite ;

c ) per gli altri , il numero di contratti nei quali la scadenza dell'obbligo di approvvigionamento è posteriore alla data dell'ultimo rimborso di oltre 1 , 2 , 5 , 9 , 12 anni e più .

3 . Quanti contratti avete stipulato nel 1969 ( nuovi contratti o rinnovi ) ?

4 . Vogliate ripartire i contratti a seconda dell'ammontare degli importi :

a ) inferiori a 10.000 FF ;

b ) compresi tra 10.000 e 40.000 FF ;

c ) superiori a 40.000 FF .

Articolo 2

Le informazioni richieste al precedente articolo debbono essere fornite entro il termine di un mese dal giorno ove i destinatari hanno ricevuto notifica della presente decisione .

Articolo 3

L'allegato alla presente decisione è parte integrante della stessa .

Articolo 4

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per la " Brasserie Espérance " del gruppo di birrerie ALBRA ( Alsacienne des Brasseries _ Società Anonima _ 18 , rue du 22 Novembre _ 67 Strasburgo ) alla quale essa è destinata .

Sono obbligate di fornire le informazioni richieste : le persone incaricate di rappresentare la sopracitata birreria secondo la legge o gli statuti .

Contro la presente decisione puo essere proposto ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee , a Lussemburgo , alle condizioni previste dal trattato che istituisce la CEE , in particolare ai sensi degli articoli 173 e 185 .

Fatto a Bruxelles , il 18 giugno 1971 .

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M . MALFATTI

ALLEGATO

Articolo 15

1 . La Commissione puo , mediante decisione , infliggere alle imprese ed alle associazioni d'imprese ammende varianti da cento a cinquemila unità di conto quando intenzionalmente o per negligenza :

a ) . . . ;

b ) forniscano informazioni inesatte in risposta a una domanda rivolta a norma dell'articolo 11 , paragrafi 3 e 5 , o dell'articolo 12 , o non forniscano un'informazione entro il termine stabilito da una decisione presa in virtù dell'articolo 11 , paragrafo 5 .

Articolo 16

1 . La Commissione puo , mediante decisione , infliggere alle imprese ed alle associazioni d'imprese penalità di mora varianti da cinquanta a mille unità di conto per ogni giorno di ritardo a decoriere dalla data fissata nella decisione , al fine di costringerle :

a ) . . . ;

b ) . . . ;

c ) a fornire in maniera completa ed esatta un'informazione richiesta mediante decisione presa ai sensi dell'articolo 11 , paragrafo 5 ,