71/257/CEE: Decisione della Commissione, del 18 giugno 1971, relativa ad una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento n. 17 del Consiglio (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 161 del 19/07/1971 pag. 0002 - 0005
++++ ( 1 ) GU n . 13 del 21 . 2 . 1962 , pag . 204/62 . DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 guigno 1971 relativa ad una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 11 , paragrafo 5 , del regolamento n . 17 del Consiglio ( Il testo in lingua francese è il solo facente fede ) ( 71/252/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 85 e 87 , visto il regolamento n . 17 del Consiglio , del 6 febbraio 1962 ( 1 ) , in particolare gli articoli 11 , 12 , 15 e 16 , considerando che la Commissione ha deciso il 9 ottobre 1969 di procedere ad una inchiesta nel settore della birra , a norma dell'articolo 12 del regolamento n . 17 ; considerando che tale inchiesta tende in particolare ad esaminare in quale misura i contratti di fornitura esclusiva in uso nel settore della birra comportano , sia isolatamente , sia in concomitanza con altri , nel contesto economico o giuridico in cui intervengono , degli elementi suscettibili di rientrare nel campo di applicazione delle disposizioni dell'articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato CEE ; considerando che , al fine di riunire gli elementi di diritto e di fatto necessari a questa valutazione , con lettera del 14 maggio 1970 , è stata rivolta una richiesta di informazioni sotto forma di questionario alle principali birrerie o gruppi di birrerie del mercato comune , ai sensi dell'articolo 11 , paragrafi 1 e 3 , e dell'articolo 12 , paragrafo 2 , del regolamento n . 17 del Consiglio ; considerando che inizialmente è stato accordato un termine di due mesi dalla data di ricevimento della lettera , alle birrerie o gruppi di birrerie , per l'invio delle loro risposte ; considerando che la data alla quale furono rivolte le domande di informazioni coincideva con l'inizio del periodo di più intensa attività nel settore della birra e che per tale ragione è stata concessa una proroga del termine di risposta a numerose imprese che ne avevano fatto richiesta ; considerando che nonostante questa proroga , alcune birrerie o gruppi di birrerie non hanno fatto pervenire le loro risposte alla Commissione ; considerando che per raggiungere gli obiettivi dell'inchiesta di settore ai sensi dell'articolo 12 del regolamento n . 17 , è necessario disporre delle risposte al questionario di tutte le birrerie o gruppi di birrerie cui esso è stato inviato ; considerando che la presente decisione nulla toglie al diritto della Commissione di richiedere informazioni complementari a tutte le birrerie o gruppi di birrerie , o ad altre persone , federazioni , gruppi o imprese interessate al caso , o di procurarsi delle informazioni mediante accertamenti ; considerando che a norma degli articoli 15 , paragrafo 1 b ) , e 16 , paragrafo 1 c ) , del regolamento n . 17 , il cui testo è riprodotto in allegato alla presente decisione , la Commissione puo , mediante decisione , infliggere alle imprese ed alle associazioni d'imprese : a ) ammende , quando intenzionalmente o per negligenza forniscano informazioni inesatte in risposta ad una domanda rivolta a norma dell'articolo 11 , paragrafi 3 o 5 , o non forniscano un'informazione entro il termine stabilito da una decisione presa in virtù dell'articolo 11 , paragrafo 5 ; b ) penalità di mora , per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione , al fine di costringerle a fornire in maniera completa ed esatta un'informazione richiesta mediante decisione presa ai sensi dell'articolo 11 , paragrafo 5 , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 La Commissione richiede alla birreria Espérance , del gruppo di birrerie ALBRA ( Alsacienne de Brasserie _ Società Anonima _ 18 , rue du 22 Novembre _ 67 Strasburgo ) di fornirle i dati qui appresso in risposta alle seguenti domande : A ) Domande generali 1 . Indicate in ettolitri , la quantità di birra venduta della vostra fabbrica nel corso dell'annata di maggior vendita dal 1945 . 2 . Quali sono le qualità di birra prodotte dalla vostra fabbrica ? Indicatene le densità ( % Plato ) , le denominazioni e le quantità vendute nel 1967 _ 1968 _ 1969 . 3 . Distribuite , all'infouri della birra , altre bevande , alcooliche o no ? Nell'affermativa : a ) quale è l'importanza relativa di tali vendite ( espressa in % ) rispetto al fatturato globale delle bevande della vostra azienda ? b ) quale è la percentuale di queste bevande vendute con contratti aventi obbligo di approvvigionamento ? 4 . Distribuite birre che non sono di vostra produzione ? Nell'affermativa : a ) quale è l'importanza relativa di tali vendite ( espressa in % ) rispetto al fatturato globale delle bevande della vostra azierda ? b ) quale è la percentuale di queste birre vendute con contratti aventi obbligo di approvvigionamento ? Ove dette birre siano importate , precisate se le acquistate come importatore , il paese di origine o il fornitore come pure le quantità vendute in ettolitri nel 1967 _ 1968 _ 1969 . 5 . Indicate in ettolitri l'importanza e la destinazione delle vostre esportazioni negli altri paesi della CEE per gli anni 1967 _ 1968 _ 1969 , distinguendo tra birra destinata ad intermediari e birra distribuita tramite la vostra rete diretta di vendita . Indicate quanti sono i contratti in corso con obbligo di approvvigionamento che la vostra fabbrica di birra ha stipulato direttamente in ogni altro paese della CEE . B ) Domande specifiche sulla destinazione delle vendite 1 . Indicate per gli anni 1967 _ 1968 _ 1969 e per qualità , il numero di ettolitri di birra di vostra produzione venduti in bottiglie : a ) a punti di vendita di cui siete proprietari o principali locatari ed alla cui gestione partecipate direttamente . Quanti sono detti punti di vendita ? b ) con distribuzione diretta da parte della vostra fabbrica di birra distinguendo , per il vostro paese e per ogni altro paese della CEE le vendite : _ a proprietari o gestori di caffè , alberghi , ristoranti vincolati da contratto con obbligo di approvvigionamento _ a proprietari o gestori di caffè , alberghi , ristoranti senza contratto con obbligo di approvvigionamento _ a negozi , piccoli e grandi , di generi alimentari _ a privati _ a spacci aziendali _ a rivenditori grossisti di bevande _ a grossisti di generi alimentari _ a grandi magazzini e catene di distribuzione . 2 . Indicate per gli anni 1967 _ 1968 _ 1969 e per qualità , il numero di ettolitri di birra di vostra produzione venduti in fusti : a ) a punti di vendita di cui siete proprietari o principali locatari e alla cui gestione partecipate direttamente . Quanti sono detti punti di vendita ? b ) con distribuzione diretta da parte della vostra fabbrica di birra distinguendo , per il vostro paese e per ogni altro paese della CEE , le vendite : _ a proprietari o gestori di caffè , alberghi , ristoranti vincolati da contratto con obbligo di approvvigionamento _ a proprietari o gestori di caffè , alberghi , ristoranti contratto con obbligo di approvvigionamento _ a rivenditori grossisti . 3 . Indicate per gli anni 1967 _ 1968 _ 1969 i prezzi medi ottenuti per il tipo di birra più corrente , franco fabbrica e al netto di imposte , per ettolitro di birra venduta in bottiglie e in fusti nei diversi settori di vendita sopraelencati ai punti 1 b ) e 2 b ) . 4 . Indicate con limitati ma precisi esempi le spese di distribuizione per ettolitro da voi sostenute nei diversi settori di vendita distinguendo tra trasporti e pubblicità . C ) Domande relative ai contratti con obbligo di fornitura di birra 1 . Vogliate allegare il o i contratti-tipo di fornitura della vostra fabbrica di birra distinguendo quelli che impongono l'acquisto di una certa quantità di birra e gli altri . 2 . Distinguendo tra i contratti di quantità e gli altri contratti di approvvigionamento , indicate il numero di contratti aventi come causa od origine : a ) la concessione di un mutuo con scadenze di restituzione a 3-6-9-12 anni e più ( a partire dalla data di stipulazione del contratto ) ; b ) una locazione diretta o un subaffitto con durata di 3-6-9-12 anni e più ; c ) unitamente la concessione di un mutuo e una locazione con durata di 3-6-9-12 anni e più ; d ) un'altra prestazione come , ad esempio , prestito di arredi e di attrezzature , abbuoni pagati anticipatamente ecc . , distinguendo per durata di 3-6-9-12 anni e più . Questa ripartizione dovrebbe essere fornita , di preferenza , per la situazione al 1 * gennaio 1970 . Per ogni categoria , vogliate inoltre indicare : a ) l'ammontare globale al 1 * gennaio 1970 ; b ) per i contratti di quantità il numero di contratti per i quali le quantità prestabilite sono effettivamente consequite ; c ) per gli altri , il numero di contratti nei quali la scadenza dell'obbligo di approvvigionamento è posteriore alla data dell'ultimo rimborso di oltre 1 , 2 , 5 , 9 , 12 anni e più . 3 . Quanti contratti avete stipulato nel 1969 ( nuovi contratti o rinnovi ) ? 4 . Vogliate ripartire i contratti a seconda dell'ammontare degli importi : a ) inferiori a 10.000 FF ; b ) compresi tra 10.000 e 40.000 FF ; c ) superiori a 40.000 FF . Articolo 2 Le informazioni richieste al precedente articolo debbono essere fornite entro il termine di un mese dal giorno ove i destinatari hanno ricevuto notifica della presente decisione . Articolo 3 L'allegato alla presente decisione è parte integrante della stessa . Articolo 4 La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per la " Brasserie Espérance " del gruppo di birrerie ALBRA ( Alsacienne des Brasseries _ Società Anonima _ 18 , rue du 22 Novembre _ 67 Strasburgo ) alla quale essa è destinata . Sono obbligate di fornire le informazioni richieste : le persone incaricate di rappresentare la sopracitata birreria secondo la legge o gli statuti . Contro la presente decisione puo essere proposto ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee , a Lussemburgo , alle condizioni previste dal trattato che istituisce la CEE , in particolare ai sensi degli articoli 173 e 185 . Fatto a Bruxelles , il 18 giugno 1971 . Per la Commissione Il Presidente Franco M . MALFATTI ALLEGATO Articolo 15 1 . La Commissione puo , mediante decisione , infliggere alle imprese ed alle associazioni d'imprese ammende varianti da cento a cinquemila unità di conto quando intenzionalmente o per negligenza : a ) . . . ; b ) forniscano informazioni inesatte in risposta a una domanda rivolta a norma dell'articolo 11 , paragrafi 3 e 5 , o dell'articolo 12 , o non forniscano un'informazione entro il termine stabilito da una decisione presa in virtù dell'articolo 11 , paragrafo 5 . Articolo 16 1 . La Commissione puo , mediante decisione , infliggere alle imprese ed alle associazioni d'imprese penalità di mora varianti da cinquanta a mille unità di conto per ogni giorno di ritardo a decoriere dalla data fissata nella decisione , al fine di costringerle : a ) . . . ; b ) . . . ; c ) a fornire in maniera completa ed esatta un'informazione richiesta mediante decisione presa ai sensi dell'articolo 11 , paragrafo 5 ,