71/143/CEE: Decisione del Consiglio, del 22 marzo 1971, relativa all' istituzione di un meccanismo di concorso finanziario a medio termine
Gazzetta ufficiale n. L 073 del 27/03/1971 pag. 0015 - 0017
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(I) pag. 0159
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(I) pag. 0177
edizione speciale greca: capitolo 10 tomo 1 pag. 0039
edizione speciale spagnola: capitolo 10 tomo 1 pag. 0039
edizione speciale portoghese: capitolo 10 tomo 1 pag. 0039
++++ DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 marzo 1971 relativa all'istituzione di un meccanismo di concorso finanziario a medio termine ( 71/143/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 103 e 108 , vista la relazione del comitato monetario del 10 aprile 1970 , vista la proposta della Commissione , considerando che la base di partenza del processo da intraprendere ai fini della creazione dell'unione economica e monetaria deve essere trovata nel compimento delle azioni previste nel memorandum della Commissione al Consiglio del 12 febbraio 1969 ; considerando che l'articolo 108 del trattato prevede la possibilità di accordare un concorso reciproco in caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro , in particolare sotto forma di concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri , sotto riserva del consenso di questi ; considerando che il Consiglio ha fissato gli orientamenti quantitativi della politica economica a medio termine ; che uno Stato membro , pur sforzandosi di rispettare tali orientamenti , puo trovarsi di fronte a difficoltà o ad una grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti ; considerando che occorre prevedere in anticipo procedure e strumenti appropriati che permettano alla Comunità ed agli Stati membri di assicurare , in caso di necessità , una rapida attuazione del concorso reciproco , in particolare quando le circostanze esigono un'azione immediata ; considerando che un meccanismo di concorso finanziario a medio termine risponde a tale esigenza ; che è opportuno corredare tale meccanismo di massimali per la concessione dei crediti , prevedere per gli impegni una durata limitata e disciplinarne le altre modalità ; considerando che sembra indispensabile procedere ad una consultazione preliminare in seno alla Comunità prima di ricorrere a qualsiasi forma di credito internazionale , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 1 . Gli Stati membri erogano , nei limiti dei massimali di cui all'allegato , i crediti a medio termine concessi a titolo di concorso reciproco con direttiva o decisione del Consiglio adottata a maggioranza qualificata , su raccomandazione della Commissione previa consultazione del comitato monetario , ai sensi dell'articolo 108 . 2 . Tale obbligo vale per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1 * gennaio 1972 ; in seguito esso è automaticamente prorogato di quinquennio in quinquennio , qualora si raggiunga un accordo sul passaggio alla seconda fase del piano di unione economica e monetaria e salvo opposizione di uno o più Stati membri notificata al Consiglio e alla Commissione almeno sei mesi prima della fine del periodo in corso . Articolo 2 Lo Stato membro che , dovendo far fronte a difficoltà od a grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti , intenda ricorrere a crediti a medio termine al di fuori della Comunità , consulta preventivamente la Commissione e gli altri Stati membri per esaminare , tra l'altro , le possibilità di un concorso finanziario nell'ambito della Comunità economica europea . Tale consultazione ha luogo in seno al Comitato monetario . Articolo 3 1 . Nell'accordare un concorso reciproco il Consiglio , deliberando secondo la procedura prevista all'articolo 1 , paragrafo 1 , stabilisce gli impegni che lo Stato membro beneficiario deve assumere in materia di politica economica , tenendo conto soprattutto degli orientamenti quantitativi della politica economica a medio termine , e fissa l'importo e le condizioni del credito , in particolare la durata , nonchè il tasso di interesse . Inoltre il Consiglio adotta , se del caso , alle stesse condizioni previste al comma precedente , in particolare ove uno Stato membro lo richieda , le disposizioni atte a consentire l'eventuale mobilizzazione dei crediti da parte di quegli Stati creditori che incontrassero difficoltà o minaccia grave di difficoltà nella bilancia dei pagamenti . 2 . I crediti accordati nel quadro di questo sistema hanno una durata compresa tra due e cinque anni . Al finanziamento di ogni operazione provvedono i paesi creditori partecipanti proporzionalmente ai rispettivi impegni non ancora richiesti . 3 . I crediti e le obbligazioni risultanti dal concorso reciproco sono espressi in un'unità di conto il cui valore corrisponde a 0,88867088 grammi d'oro fino . Articolo 4 1 . Lo Stato membro che , al momento dell'attuazione di un'operazione di concorso finanziario nei modi previsti dall'articolo 3 , faccia valere difficoltà attuali e prevedibili nella bilancia dei pagamenti e/o un deterioramento persistente delle sue riserve , è esentato , su sua dichiarazione , dal contribuire al finanziamento di detta operazione . Lo Stato membro che si trova in tale situazione ne informa il Consiglio e la Commissione . 2 . La situazione in cui si trova detto Stato resta sottoposta ad esame nell'ambito del comitato monetario . Se la Commissione o uno Stato membro ritiene che l'evoluzione della bilancia dei pagamenti e/o quella delle riserve di detto Stato consenta a quest'ultimo di partecipare all'operazione di finanziamento considerata , della questione viene investito il Consiglio . Conformemente alla procedura di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , il Consiglio invita , se del caso , lo Stato membro a participare all'operazione e fissa le condizioni di tale partecipazione . Articolo 5 1 . Su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro , il Consiglio , deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , decide che uno Stato membro debitore , a titolo del concorso finanziario a medio termine , provveda al rimborso anticipato parziale o totale del suo debito , nella misura in cui le condizioni che hanno motivato il ricorso al sistema sono venute meno . 2 . Ogni Stato membro creditore puo - convenire con uno o più altri Stati membri il trasferimento parziale o totale del suo credito . Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri detto trasferimento . 3 . Se uno o più Stati membri creditori a titolo del concorso finanziario a medio termine incontrano difficoltà o grave minaccia di difficoltà nella loro bilancia dei pagamenti , il Consiglio , deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , decide la mobilizzazione del credito di tale Stato o di tali Stati . Detta mobilizzazione è effettuata secondo le seguenti modalità , isolate o combinate : _ mediante un trasferimento di crediti all'interno del sistema nella misura in cui le risorse disponibili lo consentano ; _ mediante un rifinanziamento esterno al sistema , eventualmente mediante un'azione concertata degli Stati membri presso altre organizzazioni internazionali ; _ mediante rimborso anticipato , totale o parziale , da parte dello o degli Stati membri debitori . 4 . In caso di rifinanziamento esterno al sistema il paese debitore accetta che la moneta di conto in cui è stato inizialmente espresso il suo debito sia sostituita dalla moneta utilizzata per il rifinanziamento . In tal caso , se il tasso d'interesse è modificato , il paese debitore ne sopporta I'eventuale onere supplementare . In casi eccezionali il Consiglio delibera sulla ripartizione di tale onere supplementare , mediante decisione ad hoc adottata secondo la procedura di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 . Articolo 6 Gli Stati membri adottano in tempo utile le misure necessarie secondo la loro legislazione interna per l'applicazione della presente decisione , allo scopo di essere in grado di accordare crediti in virtù della presente decisione , a decorrere dal 1 * gennaic 1972 . Articolo 7 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione . Fatto a Bruxelles , addi 22 marzo 1971 . Per il Consiglio Il Presidente M . COINTAT ALLEGATO I massimali d'impegno di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , della presente decisione sono i seguenti : * milioni di unità * ossia in % * di conto * del totale Germania * 600 * 30 Belgio-Lussemburgo * 200 * 10 Francia * 600 * 30 Italia * 400 * 20 Paesi Bassi * 200 * 10 Totale * 2.000 * 100