31970R2605

Regolamento (CEE) n. 2605/70 della Commissione, del 22 dicembre 1970, che modifica il regolamento (CEE) n. 1053/68 relativo alla definizione delle condizioni alle quali è subordinata l' ammissione di taluni prodotti lattiero-caseari in alcune voci tariffarie

Gazzetta ufficiale n. L 278 del 23/12/1970 pag. 0017 - 0018
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(III) pag. 0800
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(III) pag. 0904
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 6 pag. 0086


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( 1 ) GU N . L 148 DEL 28 . 6 . 1968 , PAG . 13 .

( 2 ) GU N . L 143 DEL 1 . 7 . 1970 , PAG . 1 .

( 3 ) GU N . L 279 DEL 6 . 11 . 1969 , PAG . 3 .

( 4 ) GU N . L 249 DEL 17 . 11 . 1970 , PAG . 13 .

( 5 ) GU N . L 179 DEL 25 . 7 . 1968 , PAG . 17 .

( 6 ) GU N . L 26 DEL 1 . 2 . 1969 , PAG . 28 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2605/70 DELLA COMMISSIONE

DEL 22 DICEMBRE 1970

CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1053/68 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI ALLE QUALI E SUBORDINATA L'AMMISSIONE DI TALUNI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ALCUNE VOCI TARIFFARIE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA ,

VISTO IL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 804/68 DEL CONSIGLIO , DEL 27 GIUGNO 1968 , RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ( 1 ) , MODIFICATO PER ULTIMO DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1253/70 ( 2 ) , IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 14 , PARAGRAFO 7 ,

CONSIDERANDO CHE IL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 823/68 DEL CONSIGLIO , DEL 28 GIUGNO 1968 , CHE DETERMINA I GRUPPI DEI PRODOTTI E LE DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE AL CALCOLO DEI PRELIEVI NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ( 3 ) , MODIFICATO PER ULTIMO DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2307/70 ( 4 ) , E STATO ADATTATO , IN PARTICOLARE PER QUANTO CONCERNE LA DEFINIZIONE DI TALUNI FORMAGGI E DEL LORO PRELIEVO , MEDIANTE IL REGOLAMENTO CITATO PER ULTIMO ; CHE , DI CONSEGUENZA , E OPPORTUNO MODIFICARE IL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1053/68 DELLA COMMISSIONE , DEL 23 LUGLIO 1968 , RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI ALLE QUALI E SUBORDINATA L'AMMISSIONE DI TALUNI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ALCUNE VOCI TARIFFARIE ( 5 ) , MODIFICATO DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 169/69 ( 6 ) ;

CONSIDERANDO CHE E UTILE INOLTRE PRECISARE CHE LA MENZIONE DEI FORMAGGI PER I QUALI NON SI PREVEDE L'ESPORTAZIONE DA PARTE DEI PAESI TERZI ESPORTATORI , PUO ESSERE SOPPRESSA NEL CERTIFICATO EMESSO DA UN SIMILE PAESE TERZO ;

CONSIDERANDO CHE LE MISURE PREVISTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO SONO CONFORMI AL PARERE DEL COMITATO DI GESTIONE PER IL LATTE E I PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

ARTICOLO 1

L'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1053/68 VIENE SOSTITUITO DALL'ARTICOLO SEGUENTE :

" ARTICOLO 1

1 . L'AMMISSIONE DEI PRODOTTI IN PROVENIENZA DAI PAESI TERZI NELLE SOTTOVOCI 04.02 B I A ) , 04.04 A I , 04.04 B , 04.04 D I , 04.04 E I B ) 2 E 04.04 E I B ) 3 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE E SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DI UN CERTIFICATO CHE RISPONDA ALMENO AI REQUISITI DEFINITI NEL PRESENTE REGOLAMENTO .

2 . TUTTAVIA , LE FORMULE DEI CERTIFICATI RELATIVI AI FORMAGGI DI CUI ALLE SOTTOVOCI 04.04 A I , 04.04 E I B ) 2 E 04.04 E I B ) 3 CITANO , OBBLIGATORIAMENTE , SOLTANTO I FORMAGGI PER I QUALI SI PREVEDE L'ESPORTAZIONE DA PARTE DEL PAESE TERZO ESPORTATORE IN CAUSA . "

ARTICOLO 2

ALL'ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1053/68 , I TERMINI " SOTTOVOCI 04.04 B E 04.04 E I B ) 2 " SONO SOSTITUITI DAI TERMINI " SOTTOVOCI 04.04 B , 04.04 E I B ) 2 E 04.04 E I B ) 3 " .

ARTICOLO 3

AGLI ALLEGATI DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1053/68 , SI DEVE AGGIUNGERE IL MODELLO ALLEGATO AL PRESENTE REGOLAMENTO .

ARTICOLO 4

IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL 1 GENNAIO 1971 .

IL PRESENTE REGOLAMENTO E OBBLIGATORIO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI .

FATTO A BRUXELLES , IL 22 DICEMBRE 1970 .

PER LA COMMISSIONE

IL PRESIDENTE

FRANCO M . MALFATTI

ALLEGATO

CERTIFICATO N ...

PER I FORMAGGI KASHKAVAL O PER I FORMAGGI DI PECORA O DI BUFALA , IN RECIPIENTI CONTENENTI SALAMOIA O IN OTRI DI PELLE DI PECORA O DI CAPRA

L'AUTORITA COMPETENTE ...

CERTIFICA CHE LA PARTITA DI ... CHILOGRAMMI DI PRODOTTO , OGGETTO DELLA FATTURA N . ...

DEL ...

EMESSA DA : ...

CONSISTE IN : ...

MATERIA PRIMA : ESCLUSIVAMENTE LATTE DI PECORA / DI BUFALA ( 1 ) DI PRODUZIONE NAZIONALE

TENORE MINIMO DI MATERIE GRASSE IN PESO DELLA SOSTANZA SECCA : ...

TENORE DI ACQUA IN PESO DELLA MATERIA NON GRASSA : ...

IL PRODOTTO IN CAUSA E STATO FABBRICATO IN ...

E SARA ESPORTATO DIRETTAMENTE VERSO ...

LUOGO E DATA D'EMISSIONE ... FIRMA ( E ) ...

TIMBRO DELL'ORGANISMO EMITTENTE

( 1 ) CANCELLARE LA MENZIONE INUTILE