31970R2476

Regolamento (CEE) n. 2476/70 del Consiglio, del 7 dicembre 1970, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2517/69 che definisce alcune misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 266 del 09/12/1970 pag. 0002 - 0002
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(III) pag. 0736
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(III) pag. 0830
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 6 pag. 0059
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 4 pag. 0081
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 4 pag. 0081


REGOLAMENTO (CEE) N. 2476/70 DEL CONSIGLIO del 7 dicembre 1970 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2517/69 che definisce alcune misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2517/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che definisce alcune misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità (1), ha istituito un regime di premi per l'estirpazione di meli, peri e peschi;

considerando che, per favorire il conseguimento degli obiettivi perseguiti con tale regolamento, è opportuno aumentare l'importo massimo del premio, nonché prevederne il pagamento integrale ad estirpazione avvenuta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2517/69 è sostituito dal testo seguente:

«1. L'importo del premio è fissato, secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento n. 23, a livelli diversi per tener conto in particolare del sistema di allevamento degli alberi.

Tale importo raggiunge al massimo 800 unità di conto per ettaro estirpato.

2. L'importo del premio è pagato in un unico versamento quando il richiedente fornisce la prova di aver effettivamente proceduto all'estirpazione.»

Articolo 2

Il testo dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2517/69 è sostituito dal testo seguente:

«Durante gli ultimi tre mesi del periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri controllano se il beneficiario ha rispettato il suo impegno di rinunciare a qualsiasi nuovo impianto di meli, peri e peschi nella sua azienda ; essi informano la Commissione dei risultati di questo controllo.

Qualora tale impegno non sia rispettato, gli Stati membri procedono al recupero del premio, senza pregiudicare eventuali sanzioni penali.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Gli effetti del presente regolamento decorrono dal 1º gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. LEBER

(1)GU n. L 318 del 18.12.1969, pag. 15.