31970R2274

Regolamento (CEE) n. 2274/70 del Consiglio, del 10 novembre 1970, che modifica il regolamento (CEE) n. 447/68 che stabilisce le norme generali in materia d'interventi mediante acquisti nel settore dello zucchero

Gazzetta ufficiale n. L 246 del 12/11/1970 pag. 0003 - 0003
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(III) pag. 0673
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(III) pag. 0755
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 6 pag. 0039
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 4 pag. 0077
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 4 pag. 0077
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 3 pag. 0114
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 3 pag. 0114


REGOLAMENTO (CEE) N. 2274/70 DEL CONSIGLIO del 10 novembre 1970 che modifica il regolamento (CEE) n. 447/68 che stabilisce le norme generali in materia d'interventi mediante acquisti nel settore dello zucchero

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE prevede per gli organismi d'intervento l'obbligo d'acquistare durante tutta la campagna saccarifera, secondo condizioni da determinare, lo zucchero che è loro offerto ; che alcune delle suddette condizioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 447/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che stabilisce le norme generali in materia d'interventi mediante acquisti nel settore dello zucchero (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2487/69 (4) ; che tale regolamento, all'articolo 2, primo capoverso, limita l'intervento ai fabbricanti che beneficiano di una quota di base;

considerando che l'esperienza acquisita nel settore dello zucchero dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1009/67/CEE ha dimostrato l'importanza di una libera concorrenza per la commercializzazione dello zucchero ; che tale libera concorrenza può essere favorita dalla partecipazione del commercio indipendente dello zucchero ; che ciò vale in particolare per l'attuazione degli scambi tra gli Stati membri e con i paesi terzi, per i quali le ditte indipendenti nel commercio dello zucchero assolvono una funzione indispensabile ; che sembra quindi indicato un consolidamento della posizione di tali imprese nell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ; che a tal fine è opportuno in particolare concedere loro la possibilità di offrire zucchero comunitario all'intervento, permettendo loro così di effettuare le proprie operazioni commerciali in condizioni normali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 447/68 è sostituito dal testo seguente:

«1. L'organismo d'intervento acquista lo zucchero soltanto se è offerto dal beneficiario di una quota di base.

Tuttavia può essere previsto che l'organismo d'intervento acquisti del pari lo zucchero offerto da un commerciante specializzato nel settore dello zucchero e riconosciuto dallo Stato membro nel cui territorio si trova il suo stabilimento.

2. L'organismo d'intervento, previo esame delle possibilità di immagazzinaggio esistenti, può subordinare l'accettazione dell'offerta all'intervento alla condizione che un contratto di immagazzinaggio sia concluso tra l'organismo d'intervento e il venditore».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. D. GRIESAU

(1)GU n. 308 del 18.12.1967, pag. 1. (2)GU n. L 143 del 1º.7.1970, pag. 1. (3)GU n. L 91 del 12.4.1968, pag. 5. (4)GU n. L 314 del 15.12.1969, pag. 11.