31970R2093

Regolamento (CEE) n. 2093/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo alle norme generali di applicazione dell'articolo 6 e dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2517/69 che definisce alcune misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 232 del 21/10/1970 pag. 0005 - 0005
edizione speciale danese: serie II tomo III pag. 0053
edizione speciale inglese: serie II tomo III pag. 0051
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 6 pag. 0030


REGOLAMENTO (CEE) N. 2093/70 DEL CONSIGLIO del 20 ottobre 1970 relativo alle norme generali di applicazione dell'articolo 6 e dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2517/69 che definisce alcune misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2517/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che definisce alcune misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità (1), in particolare il suo articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2517/69 occorre adottare le norme generali di applicazione dell'articolo 6 e dell'articolo 7, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2517/69 prevede il recupero del premio pagato qualora l'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento non sia rispettato, ed inoltre che occorre determinare la presa a carico delle eventuali conseguenze finanziarie del mancato rispetto di detto impegno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Qualora non venga rispettato l'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2517/69, gli Stati membri prendono, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie al recupero delle somme pagate.

Gli Stati membri informano la Commissione dei provvedimenti presi a tal fine ed in particolare dello stato delle procedure amministrative e giudiziarie.

2. In mancanza di recupero totale delle somme menzionate al paragrafo 1, le conseguenze finanziarie sono sostenute in parti uguali dalla Commissione e dallo Stato membro interessato, eccettuate quelle risultanti da irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organi dello Stato membro, le quali restano totalmente a carico di quest'ultimo.

3. Le somme recuperate a norma delle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2517/69 vengono versate ai servizi o agli organismi pagatori nazionali ed, a cura degli stessi, vengono detratte per metà dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento.

Articolo 2

1. Le domande di rimborso previste all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2517/69 riguardano il totale delle spese effettuate dagli Stati membri nel corso di un anno civile e sono presentate alla Commissione prima del 30 giugno dell'anno seguente.

2. La Commissione decide di queste domande prima del termine dell'anno in corso, previa consultazione del Comitato del Fondo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 ottobre 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.D. GRIESAU

(1)GU n. L 318 del 18.12.1969, pag. 15.