Regolamento (CEE) n. 2047/70 del Consiglio, del 13 ottobre 1970, relativo alle importazioni degli agrumi originari della Spagna
Gazzetta ufficiale n. L 228 del 15/10/1970 pag. 0002 - 0003
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(III) pag. 0615
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(III) pag. 0689
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 6 pag. 0024
REGOLAMENTO (CEE) N. 2047/70 DEL CONSIGLIO del 13 ottobre 1970 relativo alle importazioni degli agrumi originari della Spagna IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che l'articolo 7 dell'allegato I dell'Accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna prevede una riduzione tariffaria per le importazioni nella Comunità di taluni agrumi originari della Spagna ; che durante il periodo d'applicazione dei prezzi di riferimento questa riduzione è subordinata alla osservanza di un determinato prezzo sul mercato interno della Comunità ; che l'attuazione di tale regime esige l'adozione di modalità d'applicazione; considerando che il regime previsto deve inserirsi nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ; che occorre pertanto tener conto delle disposizioni del regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2512/69 (2), e di quelle adottate in applicazione di detto regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il presente regolamento fissa le modalità d'applicazione del regime preferenziale previsto dall'articolo 7 dell'allegato I dell'Accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna per i seguenti prodotti originari della Spagna: ex 08.02 A : Arance fresche ex 08.02 B : Mandarini e mandarini satsuma (o sazuma) freschi ; clementine, tangerini e altri ibridi similari di agrumi, freschi ex 08.02 C : Limoni freschi. Articolo 2 1. Affinché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, dell'allegato I del citato Accordo, è necessario che i corsi rilevati sui mercati rappresentativi della Comunità nella fase importatore/grossista - o ricondotti a tale fase -, tenuto conto dei coefficienti di adeguamento e al netto delle spese di trasporto e delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali - coefficienti, spese e tasse previsti per il calcolo del prezzo d'entrata di cui al regolamento n. 23 - restino, per un determinato prodotto, eventualmente equiparato alla categoria di qualità I in applicazione delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, settimo comma, primo trattino, del regolamento n. 23, uguali o superiori al prezzo di cui all'articolo 3. 2. Per la deduzione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, se i prezzi comunicati dagli Stati membri alla Commissione comprendono l'incidenza di tali tasse, l'ammontare da dedurre è calcolato dalla Commissione in modo da evitare gli eventuali inconvenienti derivanti dall'incidenza di queste tasse sui prezzi d'entrata, secondo le origini. In questo caso nel calcolo è presa in considerazione una incidenza media corrispondente alla media aritmetica tra l'incidenza minima e l'incidenza massima. Le modalità d'applicazione del presente paragrafo sono determinate, se del caso, secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento n. 23. 3. Sono rappresentativi ai sensi del paragrafo 1 i mercati della Comunità presi in considerazione per la rilevazione dei corsi sulla base dei quali è calcolato il prezzo d'entrata di cui al regolamento n. 23. Articolo 3 Il prezzo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è uguale al prezzo di riferimento in vigore nel periodo considerato, maggiorato dell'incidenza della tariffa doganale comune su detto prezzo e di un importo forfettario fissato a 1, 2 unità di conto per 100 chilogrammi. Articolo 4 Nel caso in cui, sui mercati rappresentativi della Comunità che presentano i corsi più bassi, per uno dei prodotti elencati all'articolo 1, i corsi di cui (1)GU n. 30 del 20.4.1962, pag. 965/62. (2)GU n. L 318 del 18.12.1969, pag. 4. all'articolo 2, paragrafo 1, tenuto conto dei coefficienti di adeguamento e al netto delle spese di trasporto e delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, restino, per tre giorni consecutivi di mercato, inferiori al prezzo di cui all'articolo 3, al prodotto in questione è applicato il dazio della tariffa doganale comune in vigore alla data dell'importazione. Tale regime resta in vigore fino al momento in cui, sui mercati rappresentativi della Comunità che presentano i corsi più bassi, tali corsi rimangono, per tre giorni consecutivi di mercato, uguali o superiori al prezzo di cui all'articolo 3. Articolo 5 La Commissione segue regolarmente, sulla base dei corsi rilevati sui mercati rappresentativi della Comunità e comunicati dagli Stati membri, l'evoluzione dei prezzi e procede alle rilevazioni di cui all'articolo 4. Le misure necessarie sono adottate secondo la procedura prevista dal regolamento n. 23 per l'applicazione delle tasse di compensazione agli ortofrutticoli. Articolo 6 Restano applicabili le disposizioni dell'articolo 11 del regolamento n. 23. Articolo 7 Il regime previsto dal presente regolamento è applicabile a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo citato e per la durata della sua applicazione. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 13 ottobre 1970. Per il Consiglio Il Presidente H. LEUSSINK