31970R1579

Regolamento (CEE) n. 1579/70 della Commissione, del 4 agosto 1970, che stabilisce condizioni particolari per l' esportazione di alcuni formaggi verso la Spagna

Gazzetta ufficiale n. L 172 del 05/08/1970 pag. 0026 - 0037
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0478
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0543
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 5 pag. 0158


++++

( 1 ) GU N . L 148 DEL 28 . 6 . 1968 , PAG . 13 .

( 2 ) GU N . L 143 DEL 1 . 7 . 1970 , PAG . 1 .

( 3 ) GU N . 314 DEL 23 . 12 . 1967 , PAG . 9 .

( 4 ) GU N . L 322 DEL 24 . 12 . 1969 , PAG . 3 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1579/70 DELLA COMMISSIONE

DEL 4 AGOSTO 1970

CHE STABILISCE CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'ESPORTAZIONE DI ALCUNI FORMAGGI VERSO LA SPAGNA

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA ,

VISTO IL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 804/68 DEL CONSIGLIO , DEL 27 GIUGNO 1968 , RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ( 1 ) , MODIFICATO PER ULTIMO DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1253/70 ( 2 ) , IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 17 , PARAGRAFO 4 , PRIMO CAPOVERSO ,

CONSIDERANDO CHE IL GOVERNO SPAGNOLO HA INSTAURATO PER L'IMPORTAZIONE DI ALCUNI FORMAGGI UN REGIME DI " PREZZI D'ENTRATA " AL FINE DI GARANTIRE CHE TALI PRODOTTI NON SIANO IMPORTATI IN ISPAGNA , AD ESCLUSIONE DEI TERRITORI DOGANALI A REGIME PARTICOLARE , AD UN LIVELLO INFERIORE A TALI PREZZI ;

CONSIDERANDO CHE , PER COPRIRE LA DIFFERENZA TRA IL PREZZO PRATICATO NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE ED IL PREZZO D'ENTRATA , LA SPAGNA RISCUOTERA , ALL'ATTO DELLO SDOGANAMENTO , OLTRE AI DAZI DOGANALI , ALLE IMPOSIZIONI E AGLI ONERI FISSI O AD VALOREM , UN DAZIO REGOLATORE ;

CONSIDERANDO CHE , NEL CORSO DEI NEGOZIATI CHE HANNO AVUTO NELL'AMBITO DEL GATT , E STATO STABILITO CHE IL DAZIO REGOLATORE SARA LIMITATO AD UN DAZIO FISSO SE LA COMUNITA OSSERVA UN CERTO LIVELLO DI PREZZO FRANCO FRONTIERA SPAGNOLA ;

CONSIDERANDO CHE , PER QUANTO RIGUARDA I FORMAGGI EMMENTAL , GRUYERE , CHEDDAR E I FORMAGGI FUSI , E STATO FISSATO UN PREZZO MINIMO ; CHE AL FINE DI GARANTIRE L'OSSERVANZA DEL PREZZO MINIMO DI CUI SOPRA , RISULTA NECESSARIO SUBORDINARE IL RILASCIO DEL TITOLO PARTICOLARE ALLA PRESENTAZIONE DI UNA DICHIARAZIONE IN CUI L'INTERESSATO S'IMPEGNA A NON ESPORTARE IL FORMAGGIO DI CUI TRATTASI A UN PREZZO FRANCO FRONTIERA SPAGNOLA INFERIORE AL PREZZO MINIMO ;

CONSIDERANDO CHE , PER GARANTIRE CHE I PRODOTTI COMUNITARI ESPORTATI GIUNGANO IN SPAGNA A TALI LIVELLI DI PREZZO , LA COMUNITA SARA INDOTTA A FISSARE UNA RESTITUZIONE PER LE ESPORTAZIONI DEI FORMAGGI DI CUI TRATTASI A DESTINAZIONE DELLA SPAGNA AD UN LIVELLO MENO ELEVATO DI QUELLO FISSATO PER ALTRE DESTINAZIONI ; CHE , PER GARANTIRE TALE LIVELLO DI PREZZO , E OPPORTUNO INSTAURARE UN REGIME DI CONTROLLO ADEGUATO ;

CONSIDERANDO CHE ALTRI FORMAGGI POSSONO BENEFICIARE DI UN REGIME NON SOGGETTO AL PREZZO D'ENTRATA , PURCHE , ALL'ATTO DELL'IMPORTAZIONE IN ISPAGNA , SIANO ACCOMPAGNATI DA UN TITOLO CHE ATTESTI LA QUALITA DEL PRODOTTO COMUNITARIO ;

CONSIDERANDO CHE A TALE SCOPO OCCORRE SUBORDINARE LA CONCESSIONE DI UNA RESTITUZIONE PER LE ESPORTAZIONI DEI FORMAGGI VERSO LA SPAGNA AL RILASCIO DI UN TITOLO PARTICOLARE ;

CONSIDERANDO CHE RISULTA INDISPENSABILE UNA PROCEDURA CHE CONSENTA IL CONTROLLO DELL'UTILIZZAZIONE DEL TITOLO ; CHE A TAL FINE E NECESSARIO STABILIRE UN CONTROLLO DOGANALE AL MOMENTO DELL'USCITA DELLA MERCE DAL TERRITORIO GEOGRAFICO DELLA COMUNITA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO N . 1041/67/CEE DELLA COMMISSIONE , DEL 21 DICEMBRE 1967 , CHE FISSA LE MODALITA D'APPLICAZIONE DELLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE NEL SETTORE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD UN REGIME DI PREZZO UNICO ( 3 ) , MODIFICATO PER ULTIMO DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2586/69 ( 4 ) ;

CONSIDERANDO CHE LE MISURE PREVISTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO SONO CONFORMI AL PARERE DEL COMITATO DI GESTIONE PER IL LATTE E I PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

ARTICOLO 1

1 . LA CONCESSIONE DI UNA RESTITUZIONE ALL'ESPORTAZIONE DI FORMAGGI VERSO LA SPAGNA , AD ESCLUSIONE DEI TERRITORI DOGANALI A REGIME PARTICOLARE , E SUBORDINATA AL RILASCIO DI UN TITOLO PARTICOLARE .

2 . PER I FORMAGGI CHE FIGURANO NELL'ALLEGATO I IL TITOLO DA RILASCIARE , A RICHIESTA DELL'INTERESSATO , E QUELLO DI CUI ALL'ALLEGATO II .

PER I FORMAGGI DIVERSI DA QUELLI CHE FIGURANO NELL'ALLEGATO I IL TITOLO DA RILASCIARE , A RICHIESTA DELL'INTERESSATO , E QUELLO DI CUI ALL'ALLEGATO III .

ARTICOLO 2

1 . IL FORMATO DEL TITOLO E DI CIRCA 21 CM PER 30 CM . ESSO E CONTRADDISTINO DA UN NUMERO DI SERIE .

2 . IL TITOLO E COMPILATO SULL'APPOSITO MODULO CHE FIGURA NELL'ALLEGATO II O III .

3 . IL TITOLO DI CUI ALL'ALLEGATO II E COMPILATO IN UN ORIGINALE E UNA COPIA .

IL TITOLO DI CUI ALL'ALLEGATO III E COMPILATO IN UN ORIGINALE E ALMENO TRE COPIE . LE COPIE RECANO LO STESSO NUMERO DI SERIE DELL'ORIGINALE .

L'ORIGINALE E LE RELATIVE COPIE SONO COMPILATI IN UNA SOLA VOLTA , MEDIANTE USO DI CARTA CARBONE , A MACCHINA O A MANO . IN QUEST'ULTIMO CASO , DEVONO ESSERE REDATTI IN LETTERE MAIUSCOLE .

ARTICOLO 3

1 . IL TITOLO E LE RELATIVE COPIE SONO RILASCIATI DALL'ORGANISMO EMITTENTE DESIGNATO DAI SINGOLI STATI MEMBRI .

2 . L'ORGANISMO EMITTENTE CONSERVA UNA COPIA DEL TITOLO .

3 . AL MOMENTO DELL'USCITA DEL PRODOTTO DAL TERRITORIO GEOGRAFICO DELLA COMUNITA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO N . 1041/67/CEE , L'INTERESSATO PRESENTA ALL'UFFICIO DOGANALE DI USCITA :

_ L'ORIGINALE , QUANDO SI TRATTA DEL TITOLO DI CUI ALL'ALLEGATO II ,

_ L'ORIGINALE E DUE COPIE , QUANDO SI TRATTA DEL TITOLO DI CUI ALL'ALLEGATO III .

L'UFFICIO DOGANALE DI USCITA APPONE UN VISTO NELL'APPOSITO SPAZIO E LI RESTITUISCE ALL'INTERESSATO .

4 . SE SI TRATTA DEL TITOLO DI CUI ALL'ALLEGATO III , L'INTERESSATO RESTITUISCE ALL'ORGANISMO EMITTENTE UNA COPIA DEBITAMENTE VISTATA , NEL RIQUADRO PREVISTO A TAL UOPO , DAI SERVIZI DOGANALI SPAGNOLI .

ARTICOLO 4

1 . QUANDO SI TRATTA DEL TITOLO DI CUI ALL'ALLEGATO III , L'UFFICIO DOGANALE D'USCITA VISTA SOLO I TITOLI PRESENTATI ENTRO 60 GIORNI A DECORRERE DAL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DEL RILASCIO DEL TITOLO IN QUESTIONE .

2 . IL TITOLO E VALIDO SOLO PER IL QUANTITATIVO IN ESSO INDICATO . TUTTAVIA , AL MOMENTO DELL'USCITA DAL TERRITORIO DELLA COMUNITA , UNA QUANTITA CHE PRESENTI UNA DIFFERENZA NON SUPERIORE AL 5 % RISPETTO A QUELLA INDICATA NEL TITOLO E CONSIDERATA CORRISPONDENTE A QUEST'ULTIMA .

ARTICOLO 5

PER I FORMAGGI

_ EMMENTAL E GRUYERE DI PRIMA QUALITA APPARTENENTI ALLA SOTTOVOCE 04.04 A ,

_ FUSI APPARTENENTI ALLA SOTTOVOCE 04.04 D ,

_ CHEDDAR E CHESTER APPARTENENTI ALLA SOTTOVOCE 04.04 E I B ) 1 ,

_ EDAM OLANDESE DI PRIMA QUALITA APPARTENENTE ALLA SOTTOVOCE 04.04 E I B ) 3

DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE , IL TITOLO PARTICOLARE PUO ESSERE RILASCIATO SOLO PRESENTANDO ALL'ORGANISMO EMITTENTE UNA DICHIARAZIONE FIRMATA DALL'INTERESSATO E CONFORME AL MODELLO CHE FIGURA NELL'ALLEGATO IV .

ARTICOLO 6

1 . GLI STATI MEMBRI PRENDONO TUTTE LE DISPOSIZIONI NECESSARIE PER IL CONTROLLO DELL'ORIGINE , DELLA COMPOSIZIONE E DELLA QUALITA DEI PRODOTTI PER I QUALI SONO RILASCIATI DEI TITOLI .

2 . GLI STATI MEMBRI PRENDONO LE APPOSITE DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'OSSERVANZA DELLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 5 .

ARTICOLO 7

IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE .

IL PRESENTE REGOLAMENTO E OBBLIGATORIO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI .

FATTO A BRUXELLES , IL 4 AGOSTO 1970 .

PER LA COMMISSIONE

IL PRESIDENTE

FRANCO M . MALFATTI

ALLEGATO I

ROQUEFORT RAGUSANO

GORGONZOLA CAMEMBERT

BLEU DES CAUSSES BRIE

BLEU D'AUVERGNE TALEGGIO

FOURME D'AMBERT MAROILLES

SAINGORLON COULOMMIERS

BLEU DE GEX CARRE DE L'EST

BLEU DU HAUT JURA REBLOCHON

SEPTMONCEL PONT L'EVEQUE

EDELPILZKAESE LIVAROT

BLUEFORT MUENSTER

RICOTTA NEUFCHATEL

FROMAGE DE CHEVRE LIMBURGER

PARMIGIANO REGGIANO ROMADUR

GRANA PADANO HERVE

PECORINO HARZER

FIORE SARDO FROMAGE DE BRUXELLES

PROVOLONE STRACCHINO

ASIAGO CRESCENSA

CACIOCAVALLO ROBIOLA

NONCHE I FORMAGGI AVENTI TENORE , IN PESO , DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE AL 40 % E AVENTI TENORE , IN PESO , DI ACQUA NELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE AL 72 % PRESENTATI IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 500 G .

ALLEGATO II

TITOLO DI QUALITA PER L'ESPORTAZIONE DI ALCUNI FORMAGGI VERSO LA SPAGNA

ORIGINALE

COPIA

TITOLO N . ) ... STATO MEMBRO ESPORTATORE ) ...

L'ORGANISMO COMPETENTE ) ...

CERTIFICA CHE LA PARTITA DI ) ... ( KG NETTO

OGGETTO DELLA ( E ) FATTURA ( E ) N . ) ... ( DEL ) ...

ESPORTATA DA ) ... ( 1 )

CONSISTE IN ) ... ( 2 )

* COLIS / SENDUNGEN / COLLI / COLLI / BULTOS

N . D'ORDINE * * * DENOMINAZIONE DEL FORMAGGIO ) ( 2 ) * PESO NETTO

* MARCHE E NUMERI * NUMERO E SPECIE

DICHIARA INOLTRE CHE I FORMAGGI OGGETTO DEL PRESENTE TITOLO SONO STATI PRODOTTI IN ) ... ( 3 )

SONO DI QUALITA SANA , LEALE E MERCANTILE E SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE APPLICABILI ALL'ESPORTAZIONE IN DETTO PAESE .

LUOGO E DATA DI EMISSIONE ) ... FIRMA

TIMBRO DELL'ORGANISMO EMITTENTE

1 ( NOME E COGNOME O RAGIONE SOCIALE E INDIRIZZO COMPLETO DELL'ESPORTATORE

2 ( INDICARE IL TIPO DEL FORMAGGIO OLTRE ALL'EVENTUALE MARCA O ALLA DENOMINAZIONE COMMERCIALE

3 ( INDICARE LO STATO MEMBRO PRODUTTORE

RIQUADRO RISERVATO AL VISTO DOGANALE DELL'UFFICIO DI USCITA DELLA COMUNITA

I PRODOTTI DESIGNATI NEL RIQUADRO DI CUI SOPRA HANNO LASCIATO IL TERRITORIO DELLA COMUNITA

LUOGO ...

DATA ...

TIMBRO DELL'UFFICIO

FIRMA

ALLEGATO III

TITOLO PER L'ESPORTAZIONE DI ALCUNI FORMAGGI VERSO LA SPAGNA

ORIGINALE

COPIA

TITOLO N . ) ... STATO MEMBRO ESPORTATORE ) ...

L'ORGANISMO COMPETENTE ) ...

CERTIFICA CHE LA PARTITA DI ) ... ( KG NETTO

OGGETTO DELLA ( E ) FATTURA ( E ) N . ) ... ( DEL ) ...

ESPORTATA DA ) ... ( 1 )

CONSISTE IN ) ... ( 2 ) ( 3 )

* COLIS / SENDUNGEN / COLLI / COLLI / BULTOS

N . D'ORDINE * * * DENOMINAZIONE DEL FORMAGGIO ) ( 2 ) ( 3 ) * PESO NETTO

* MARCHE E NUMERI * NUMERO E SPECIE

DICHIARA CHE I FORMAGGI OGGETTO DEL PRESENTE TITOLO SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE APPLICABILI NELLO STATO MEMBRO PRODUTTORE PREVISTE ALL'ESPORTAZIONE E SONO DI QUALITA SANA , LEALE E MERCANTILE ;

DICHIARA INOLTRE CHE , SE LE ALTRE CONDIZIONI SONO SODDISFATTE , I PRODOTTI IN CAUSA BENEFICIERANNO DELLA RESTITUZIONE VALIDA PER LE ESPORTAZIONI VERSO LA SPAGNA , AD ESCLUSIONE DEI TERRITORI DOGANALI A REGIME PARTICOLARE , IL GIORNO NEL QUALE IL SERVIZIO DELLE DOGANE ACCETTA L'ATTO CON IL QUALE IL DICHIARANTE MANIFESTA LA SUA VOLONTA DI PROCEDERE ALL'ESPORTAZIONE VERSO LA SPAGNA AD ESCLUSIONE DEI TERRITORI DOGANALI A REGIME PARTICOLARE ;

DICHIARA INFINE CHE L'ESPORTATORE HA CONSEGNATO LA DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1579/70 ( 4 ) .

LUOGO E DATA D'EMISSIONE ) ...

DATA LIMITE DI VALIDITA ) ...

TIMBRO DELL'ORGANISMO EMITTENTE FIRMA

1 ( NOME E COGNOME O RAGIONE SOCIALE E INDIRIZZO COMPLETO DELL'ESPORTATORE

2 ( PER I FORMAGGI FUSI INDICARE IL TENORE DI MATERIE GRASSE , IN PESO , DELLA SOSTANZA SECCA ED EVENTUALMENTE SE SONO STATI FABBRICATI CON EMMENTAL O GRUYERE

3 ( INDICARE IL TIPO DI FORMAGGIO OLTRE ALL'EVENTUALE MARCA O DENOMINAZIONE COMMERCIALE

4 ( QUESTA DICHIARAZIONE SI APPLICA SOLO ALL'ESPORTAZIONE DI FORMAGGI EMMENTAL E GRUYERE DELLA SOTTOVOCE 04.04 A , DI FORMAGGI FUSI DELLA SOTTOVOCE 04.04 D , DI FORMAGGI CHEDDAR E CHESTER DELLA SOTTOVOCE 04.04 E I B ) 1 NONCHE DELL'EDAM OLANDESE DI PRIMA QUALITA DELLA SOTTOVOCE 04.04 E I B ) 3 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE

RIQUADRO RISERVATO AL VISTO DOGANALE DELL'UFFICIO DI USCITA DELLA COMUNITA

I PRODOTTI DESIGNATI NEL RIQUADRO DI CUI SOPRA HANNO LASCIATO IL TERRITORIO DELLA COMUNITA

LUOGO ...

DATA ...

TIMBRO DELL'UFFICIO FIRMA

RIQUADRO RISERVATO ALLE AUTORITA SPAGNOLE

LUGAR ...

SELLO DE LA ADUANA FECHA ...

FIRMA ...

OSSERVAZIONI :

IL PRESENTE TITOLO DEVE ESSERE REDATTO IN UN ORIGINALE E ALMENO TRE COPIE UTILIZZANDO CARTA CARBONE .

IL PRESENTE TITOLO E VALIDO PER 60 GIORNI A DECORRERE DALLA DATA DI EMISSIONE .

IL PRESENTE TITOLO E VALIDO UNICAMENTE PER IL QUANTITATIVO IN ESSO INDICATO CON UNA TOLLERANZA DEL 5 % .

ALLEGATO IV

DICHIARAZIONE

IL SOTTOSCRITTO ( 1 ) ... DICHIARA CHE IL PREZZO DELLA PARTITA DI ... KG DI FORMAGGIO ( 2 ) ... OGGETTO DELLA FATTURA N . ... DEL ... DA ESPORTARE A DESTINAZIONE DELLA SPAGNA , AD ESCLUSIONE DEI TERRITORI DOGANALI A REGIME PARTICOLARE , NON SARA INFERIORE A ... ( 3 ) U.C . PER 100 CHILOGRAMMI DI PESO NETTO FRANCO FRONTIERA SPAGNOLA , O CIF PORTO SPAGNOLO ;

DICHIARA INOLTRE CHE ALL'ESPORTAZIONE DEI FORMAGGI IN CAUSA NON SONO NE SARANNO CONCESSI ALL'ACQUIRENTE SCONTI O PREMI O ALTRE FORME DI RIMBORSO CHE POSSANO CONDURRE AD UN VALORE INFERIORE AL VALORE SUINDICATO .

LUOGO E DATA FIRMA

( 1 ) COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE E INDIRIZZO COMPLETO DELL'ESPORTATORE .

( 2 ) INDICARE IL TIPO DI FORMAGGIO OLTRE ALL'EVENTUALE MARCA O ALLA DENOMINAZIONE COMMERCIALE .

( 3 ) I PREZZI NON DEVONO ESSERE INFERIORI A :

_ 106,57 UNITA DI CONTO PER 100 KG PESO NETTO PER I FORMAGGI EMMENTAL E GRUYERE IN FORME INTERE DELLA SOTTOVOCE 04.04 1 A ) 1 DELLA TARIFFA SPAGNOLA ;

_ 119,51 UNITA DI CONTO PER 100 KG PESO NETTO PER I FORMAGGI EMMENTAL E GRUYERE IN PEZZI CONDIZIONATI SOTTO VUOTO DI PESO SUPERIORE AD 1 KG , DELLA SOTTOVOCE 04.04 A 1 B ) 1 DELLA TARIFFA SPAGNOLA .

_ 128,14 UNITA DI CONTO PER 100 KG PESO NETTO PER I FORMAGGI EMMENTAL E GRUYERE IN PEZZI CONDIZIONATI SOTTO VUOTO DI PESO UGUALE O INFERIORE AD 1 KG E SUPERIORE A 75 G DELLA SOTTOVOCE 04.04 A 1 C ) 1 DELLA TARIFFA SPAGNOLA ;

_ 105,73 UNITA DI CONTO PER 100 KG PESO NETTO PER I FORMAGGI FUSI FABBRICATI CON EMMENTAL O GRUYERE DELLE SOTTOVOCI 04.04 D 1 A ) E 04.04 D 1 B ) DELLA TARIFFA SPAGNOLA ;

_ 108,69 UNITA DI CONTO PER 100 KG PESO NETTO PER I FORMAGGI FUSI FABBRICATI CON EMMENTAL O GRUYERE DELLA SOTTOVOCE 04.04 D 1 C ) DELLA TARIFFA SPAGNOLA ;

_ 89,90 UNITA DI CONTO PER 100 KG PESO NETTO PER GLI ALTRI FORMAGGI FUSI DELLA SOTTOVOCE 04.04 D 2 A ) DELLA TARIFFA SPAGNOLA ;

_ 92,91 UNITA DI CONTO PER 100 KG PESO NETTO PER GLI ALTRI FORMAGGI FUSI DELLA SOTTOVOCE 04.04 D 2 B ) DELLA TARIFFA SPAGNOLA ;

_ 95,94 UNITA DI CONTO PER 100 KG PESO NETTO PER GLI ALTRI FORMAGGI FUSI DELLA SOTTOVOCE 04.04 D 2 C ) DELLA TARIFFA SPAGNOLA ;

_ 83,59 UNITA DI CONTO PER 100 KG PESO NETTO PER IL FORMAGGIO CHEDDAR DI UNA MATURAZIONE INFERIORE A 3 MESI , DELLA SOTTOVOCE 04.04 G 1 B ) 1 DELLA TARIFFA SPAGNOLA ;

_ 93,66 UNITA DI CONTO PER 100 KG PESO NETTO PER IL FORMAGGIO CHEDDAR DI UNA MATURAZIONE UGUALE O SUPERIORE A 3 MESI , DELLA SOTTOVOCE 04.04 G 1 B ) 1 DELLA TARIFFA SPAGNOLA ;

_ 85,74 UNITA DI CONTO PER 100 KG PESO NETTO PER IL FORMAGGIO EDAM OLANDESE DI PRIMA QUALITA AVENTE TENORE MINIMO DI MATERIE GRASSE DI 40 % IN PESO , DELLA SOSTANZA SECCA E DI UNA MATURAZIONE DA 7 A 8 SETTIMANE DELLA SOTTOVOCE 04.04 G 1 B ) 3 DELLA TARIFFA SPAGNOLA .