31970R1561

Regolamento (CEE) n. 1561/70 della Commissione, del 31 luglio 1970, che stabilisce le condizioni per l'aggiudicazione delle operazioni di distillazione di frutta ritirata dal mercato

Gazzetta ufficiale n. L 169 del 01/08/1970 pag. 0063 - 0066
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0463
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0527
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 5 pag. 0148
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 4 pag. 0007
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 4 pag. 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 3 pag. 0052
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 3 pag. 0052


REGOLAMENTO (CEE) N. 1561/70 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 1970 che stabilisce le condizioni per l'aggiudicazione delle operazioni di distillazione di frutta ritirata dal mercato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato dal regolamento CEE n. 2515/69 (2), in particolare l'articolo 7 ter, paragrafo 4;

considerando che l'articolo 7 ter del regolamento n. 159/66/CEE stabilisce che le operazioni di distillazione delle mele, delle pesche e delle pere ritirate dal mercato sono affidate dall'organismo designato dallo Stato membro interessato all'industria mediante aggiudicazione ; che, ai fini dell'attuazione della gara, è necessario fissare i criteri atti a consentirne il più favorevole svolgimento ed a garantire nella Comunità la parità di trattamento di tutti gli interessati;

considerando che una gara permanente con varie serie di offerte può agevolare il collocamento del prodotto ritirato dal mercato;

considerando che, per consentire a tutti i trasformatori di presentare le loro offerte, è opportuno dare una adeguata pubblicità al bando di gara.

considerando che, se tale bando di gara deve indicare le disposizioni generali, l'interessato deve precisare nell'offerta, in particolare, il prezzo ed i quantitativi che può trasformare in alcole e che s'impegna a fornire al termine dell'operazione;

considerando che la valutazione delle offerte presentate dagli interessati deve essere effettuata tenendo conto del prezzo offerto per tutte le operazioni di trasporto, distillazione e magazzinaggio ; che l'aggiudicazione ha luogo man mano che i quantitativi risultano disponibili, secondo l'ordine di classifica degli interessati, iniziando dalle offerte più basse per l'esecuzione delle predette operazioni;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le operazioni di distillazione di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 1, primo capoverso, lettera b), del regolamento n. 159/66/CEE sono affidate alle industrie dall'organismo designato dallo Stato membro interessato mediante gara permanente, nelle condizioni stabilite dagli articoli seguenti.

Articolo 2

Il periodo di validità della gara non può superare la durata della campagna di commercializzazione del prodotto di cui trattasi.

Ogni gara può comportare più serie di offerte.

Articolo 3

1. Nella procedura di cui all'articolo 1 deve essere assicurata la pubblicità dei bandi di gara.

2. Il bando di gara deve fornire tutte le informazioni utili, per quanto concerne: a) il periodo durante il quale i prodotti saranno disponibili,

b) la natura del prodotto da distillare,

c) le zone nelle quali i prodotti saranno immagazzinati,

d) le caratteristiche del prodotto che deve risultare dalla distillazione,

e) il rendimento minimo in alcole,

f) il termine di presentazione delle singole serie di offerte,

g) la durata di magazzinaggio dell'alcole ottenuto, (1)GU n. 192 del 27.10.1966, pag. 3286/66. (2)GU n. L 318 del 18.12.1969, pag. 10.

h) l'organismo al quale devono essere presentate le offerte.

Esso deve inoltre precisare che i sottoprodotti sono di proprietà del distillatore.

Articolo 4

1. Gli interessati trasmettono le offerte all'organismo designato dallo Stato membro interessato mediante lettera depositata direttamente ovvero raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure mediante telescritto o telegramma.

2. Nell'offerta devono essere indicati: a) il nome, cognome ed indirizzo dell'offerente,

b) i quantitativi di prodotti oggetto dell'offerta, espressi in tonnellate,

c) il prezzo offerto per la trasformazione in alcole di una tonnellata di prodotto. Il prezzo espresso nella moneta dello Stato membro in cui ha luogo la gara comprende: - le spese di distillazione,

- le spese di trasporto dalle zone di magazzinaggio allo stabilimento di distillazione,

d) il rendimento previsto medio in alcole,

e) il prezzo del magazzinaggio dell'alcole, per ettolitro d'alcole puro al mese, per la durata indicata nel bando di gara, nonché il prezzo di svincolo,

f) i dati supplementari eventualmente richiesti nel bando di gara.

3. Lo svincolo dal magazzino ha luogo per decisione dell'organismo designato dallo Stato membro interessato.

Articolo 5

1. Allo scadere del termine fissato per la presentazione della prima serie di offerte, l'organismo designato dallo Stato membro interessato procede alla classifica degli offerenti in funzione del prezzo offerto, calcolato per unità di prodotto trasformato, per tutte le operazioni di trasporto, di distillazione e di magazzinaggio ; queste ultime spese sono valutate per una durata forfettaria fissata a tale scopo nel bando di gara.

In caso di parità dei prezzi più bassi, il primo posto nella classifica è assegnato all'offerente che ha chiesto il maggiore quantitativo ovvero in caso di parità anche per il quantitativo di prodotti all'offerente designato mediante sorteggio.

Se un'offerta non sembra corrispondere ai prezzi normalmente praticati sul mercato, l'organismo designato può escluderla.

Man mano che sono disponibili dei quantitativi di prodotti, l'aggiudicazione ha luogo secondo l'ordine di classifica.

2. Allo scadere del termine fissato per la presentazione di ciascuna delle serie di offerte successive, l'organismo procede alla classifica degli offerenti e all'aggiudicazione dei quantitativi di prodotti secondo i criteri di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

L'organismo designato dallo Stato membro interessato informa immediatamente gli offerenti la cui offerta non è stata presa in considerazione.

Al termine del periodo di validità della gara, l'organismo suddetto avvisa i trasformatori la cui offerta non ha potuto essere soddisfatta per indisponibilità di prodotto.

Articolo 7

1. Gli organismi designati dagli Stati membri per affidare all'industria le operazioni di distillazione delle mele, pere e pesche ritirate dal mercato sono elencati in allegato.

2. Quando uno Stato membro intende avvalersi del presente regolamento, l'organismo designato comunica senza indugio agli organismi degli altri Stati membri e alla Commissione il bando di gara di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Tale comunicazione deve essere effettuata almeno sette giorni prima della scadenza del termine fissato per la prima serie di offerte.

L'organismo designato comunica, nelle condizioni di cui al primo comma, ogni modifica apportata al bando di gara. Le modifiche sono operanti soltanto alla scadenza di un termine di sette giorni a decorrere dalla loro comunicazione.

3. Immediatamente dopo la comunicazione di cui al primo comma del paragrafo 2 è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso in cui lo Stato membro comunica di avvalersi del presente regolamento per uno o più prodotti determinati.

Articolo 8

L'organismo designato dallo Stato membro comunica alla Commissione la settimana successiva a quella in cui è stata aggiudicata ogni serie di offerte, i quantitativi di prodotti aggiudicati ed i relativi prezzi.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno seguente la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica: - per le mele e le pere, a decorrere dalla stessa data,

- per le pesche, a decorrere dal 1º giugno 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

ALLEGATO Elenco degli organismi designati dagli Stati membri

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