Regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa
Gazzetta ufficiale n. L 146 del 04/07/1970 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 3 pag. 0035
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0356
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 3 pag. 0035
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0411
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 5 pag. 0123
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 3 pag. 0239
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 0239
REGOLAMENTO (CEE) N. 1308/70 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1970 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati agricoli, la quale può assumere forme diverse secondo i prodotti; considerando che la politica agricola comune ha lo scopo di attuare gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato ; che la situazione particolare del mercato del lino è caratterizzata da una produzione globale superiore al consumo comunitario, mentre quella del mercato della canapa è caratterizzata da una produzione globale inferiore a detto consumo ; che per i due mercati di cui trattasi è necessario mantenere prezzi concorrenziali rispetto ai prezzi mondiali di tali prodotti e dei tessili naturali concorrenti ; che è quindi necessario adottare misure atte a stabilizzare il mercato e ad assicurare un reddito equo ai produttori in questione, nonché nel caso del lino, a favorire uno smercio razionale della produzione; considerando che a tal fine è necessario adottare misure intese a facilitare l'adattamento dell'offerta alle esigenze del mercato e concedere un aiuto in sostituzione di ogni regime nazionale d'aiuto alla produzione ; che, tenuto conto delle caratteristiche della produzione di lino e di canapa, occorre prevedere per questo aiuto un sistema di fissazione forfettaria per ettaro; considerando che la produzione di lino e di canapa presenta notevoli fluttuazioni che possono incidere sensibilmente sul livello dei prezzi ; che, per evitare o attenuare forti diminuzioni di prezzo, è necessario poter adottare adeguate misure di intervento; considerando che, per stabilizzare il mercato e facilitare la commercializzazione dei prodotti in questione, occorre prevedere disposizioni-quadro comunitarie volte a disciplinare i rapporti contrattuali fra gli acquirenti e i produttori di paglie di lino e di canapa e di favorire la stipulazione di contratti fra essi; considerando che le misure previste in materia di aiuto e di intervento devono consentire di prevedere un regime di importazione che non implichi altre misure oltre all'applicazione della tariffa doganale comune ; che, in virtù del trattato, quest'ultima si applica di diritto a decorrere dal 1º gennaio 1970; considerando che tutte le misure in questione devono consentire di rinunciare all'applicazione di ogni restrizione quantitativa alle frontiere esterne della Comunità ; che, in casi eccezionali, tale meccanismo può tuttavia rivelarsi inoperante ; che, per non lasciare in tali casi il mercato comunitario privo di difesa contro le perturbazioni che rischiano di derivarne, mentre gli ostacoli all'importazione in precedenza esistenti sono stati aboliti, è opportuno dare alla Comunità la possibilità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie; considerando che, in virtù delle disposizioni del trattato, a decorrere dal 1º gennaio 1970, nel commercio interno della Comunità, la riscossione di qualsiasi dazio doganale o di qualsiasi tassa di effetto equivalente e l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o di qualsiasi misura di effetto (1)GU n. C 25 del 28.2.1970, pag. 62. (2)GU n. C 78 del 25.6.1970, pag. 12. equivalente sono vietate di diritto ; che, infine, in mancanza di prezzi minimi al 31 dicembre 1969, a decorrere dal 1º gennaio 1970 è escluso di diritto il ricorso all'articolo 44, paragrafo 6, del trattato; considerando che l'efficacia di tutte le misure che disciplinano l'organizzazione comune del mercato del lino e della canapa verrebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti da parte degli Stati membri ; che è opportuno che le disposizioni del trattato che consentono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e vietare quelli incompatibili con il mercato comune, siano rese applicabili nel settore del lino e della canapa; considerando che occorre prevedere la responsabilità finanziaria della Comunità per le spese sostenute dagli Stati membri in conseguenza degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento, conformemente alle disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune; considerando che il passaggio dal regime in vigore negli Stati membri a quello instaurato dal presente regolamento deve effettuarsi nelle migliori condizioni ; che possono pertanto risultare necessarie misure transitorie; considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa deve tener conto, parallelamente, e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato; considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un Comitato di gestione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa disciplina i prodotti seguenti: >PIC FILE= "T0002357"> 2. Ai sensi del presente regolamento, si intende per: a) paglia di lino : il lino («Linum usitatissimum L») greggio o macerato; b) paglia di canapa : la canapa greggia o macerata; c) fibra di lino : il lino («Linum usitatissimum L») stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato, nonché la stoppa e i cascami di lino, compresi gli sfilacciati; d) fibra di canapa : la canapa stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata, nonché la stoppa e i cascami di canapa, compresi gli sfilacciati. Articolo 2 Al fine di incoraggiare le iniziative professionali e interprofessionali che consentono di facilitare l'adattamento dell'offerta alle esigenze del mercato, possono essere adottate per i prodotti contemplati all'articolo 1, paragrafo 1, le seguenti misure comunitarie: a) misure intese a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della commercializzazione e della trasformazione in fibra della paglia di lino e della paglia di canapa; b) misure intese a migliorare la qualità; c) misure intese a promuovere la ricerca di nuove utilizzazioni. Le norme generali concernenti tali misure sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato. Articolo 3 La campagna di commercializzazione per il lino e la canapa inizia il 1º agosto di ogni anno e si conclude il 31 luglio dell'anno successivo. Articolo 4 1. È istituito un aiuto per il lino e la canapa prodotti nella Comunità. Tale aiuto, di ammontare uniforme per ciascuno di questi prodotti in tutta la Comunità, viene fissato ogni anno anteriormente al 1º agosto per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo. Tuttavia, per la campagna di commercializzazione 1970/1971, l'ammontare dell'aiuto è fissato entro il 1º agosto 1970. 2. L'ammontare dell'aiuto è fissato per ettaro di superficie su cui sono stati eseguiti la semina e il raccolto, in modo da assicurare l'equilibrio tra il volume di produzione necessario nella Comunità e le possibilità di smercio della produzione. A tal fine, la Commissione presenta ogni anno al Consiglio una relazione che gli consenta di valutare tali elementi e la loro prevedibile evoluzione. Nel fissare l'ammontare dell'aiuto si tiene conto anche del prezzo delle fibre e dei semi di lino e di canapa sul mercato mondiale, nonché di quello degli altri prodotti naturali concorrenti. 3. L'ammontare dell'aiuto è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato. 4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali per l'applicazione del presente articolo. 5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 12. Articolo 5 1. Quando le disponibilità di fibre di lino o di canapa rivelino uno squilibrio temporaneo rispetto alla domanda prevedibile, si decide, secondo la procedura di cui all'articolo 12, che gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri produttori diano la possibilità ai detentori di fibre di origine comunitaria di stipulare contratti di ammasso. Un aiuto all'ammasso privato è concesso ai detentori di fibre che hanno stipulato un tale contratto. 2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali per l'applicazione del presente articolo. 3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 12. Articolo 6 Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta, in particolare per le condizioni generali di acquisto, di consegna e di pagamento, disposizioni-quadro cui devono conformarsi i contratti stipulati tra i produttori di lino o di canapa, da un lato, e gli acquirenti, dall'altro. Articolo 7 Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, sono vietate negli scambi con i paesi terzi: a) la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale; b) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o di qualsiasi misura di effetto equivalente. Articolo 8 1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni atte a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, possono essere prese misure adeguate negli scambi con i paesi terzi fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative e i limiti delle stesse. 2. Quando si presenti la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, per richiesta di uno Stato membro o di propria inziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, decide in proposito entro ventiquattro ore dalla ricezione. 3. Entro un termine di tre giorni feriali successivi al giorno della comunicazione, ciascuno Stato membro può deferire la misura adottata dalla Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio. Secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, il Consiglio può modificare o annullare la misura in questione. Articolo 9 Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Articolo 10 Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Tali dati sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 12. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la stessa procedura. Articolo 11 1. È istituito un Comitato di gestione per il lino e per la canapa, in appresso denominato «Comitato» composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. 2. Nel Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il Presidente non partecipa al voto. Articolo 12 1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo Presidente, sia per iniziativa di quest'ultimo, sia per richiesta del rappresentante di uno Stato membro. 2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il Presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti. 3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora non siano conformi al parere espresso dal Comitato, tali misure sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione. Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato può prendere una decisione diversa nel termine di un mese. Articolo 13 Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal Presidente, sia per iniziativa di quest'ultimo, sia per richiesta del rappresentante di uno Stato membro. Articolo 14 Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato. Articolo 15 Le disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune si applicano al mercato dei prodotti contemplati all'articolo 1, paragrafo 1, a decorrere dal 1º agosto 1970. Articolo 16 Qualora siano necessarie disposizioni transitorie per facilitare il passaggio dal regime in vigore negli Stati membri a quello previsto dal presente regolamento, in particolare nel caso in cui l'applicazione del nuovo regime alla data prevista incontri difficoltà notevoli, tali disposizioni sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12. Esse sono applicabili fino al 31 luglio 1971. Articolo 17 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il regime previsto dal presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1º agosto 1970, salvo le disposizioni dell'articolo 16, che possono essere applicate a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addí 29 giugno 1970. Per il Consiglio Il Presidente Ch. HÉGER