Regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, relativo all' instaurazione di una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi
Gazzetta ufficiale n. L 124 del 08/06/1970 pag. 0001 - 0004
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(I) pag. 0272
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(I) pag. 0303
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 1 pag. 0114
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 1 pag. 0072
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 1 pag. 0072
+++++ ( 1 ) GU N . C 65 DEL 5 . 6 . 1970 , PAG . 6 . ( 2 ) GU N . L 58 DELL'8 . 3 . 1969 , PAG . 1 . ( 3 ) GU N . L 77 DEL 29 . 3 . 1969 , PAG . 1 . ( 4 ) GU N . L 303 DEL 18 . 12 . 1968 , PAG . 39 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1023/70 DEL CONSIGLIO DEL 25 MAGGIO 1970 RELATIVO ALL'INSTAURAZIONE DI UNA PROCEDURA COMUNE DI GESTIONE DEI CONTINGENTI QUANTITATIVI IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 113 , VISTA LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE , VISTO IL PARERE DEL PARLAMENTO EUROPEO ( 1 ) , CONSIDERANDO CHE LA COMUNITA DEVE DISPORRE DI UNA PROCEDURA DI GESTIONE DEI CONTINGENTI QUANTITATIVI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE FISSATI IN VIA AUTONOMA O CONVENZIONALE ; CONSIDERANDO CHE NELLO STADIO ATTUALE TALE PROCEDURA PUO LIMITARSI A REGOLAMENTARE LA RIPARTIZIONE DEI CONTINGENTI COMUNITARI SECONDO ADEGUATE MODALITA ED A FISSARE UNA SERIE DI NORME RIGUARDANTI IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI IMPORTAZIONE E D'ESPORTAZIONE E LA COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA TRA LE AUTORITA NAZIONALI E COMUNITARIE , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : ARTICOLO 1 LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO SI APPLICANO ALLA GESTIONE DEI CONTINGENTI QUANTITATIVI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE CHE LA COMUNITA HA FISSATO IN VIA AUTONOMA O CONVENZIONALE . ARTICOLO 2 1 . IL CONSIGLIO , CHE DELIBERA A MAGGIORANZA QUALIFICATA , SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE , FISSA IL CONTINGENTE NONCHE I CRITERI IN BASE AI QUALI TALE CONTINGENTE E RIPARTITO SECONDO LA PROCEDURA DI CUI ALL'ARTICOLO 11 . DETTI CRITERI , SE NECESSARIO , POSSONO ESSERE DATI IN CIFRE RELATIVI ALLA RIPARTIZIONE . 2 . AL FINE DI MIGLIORARE L'UTILIZZAZIONE DEL CONTINGENTE , LA SUA RIPARTIZIONE PUO ESSERE ADATTATA SECONDO LA PROCEDURA DI CUI ALL'ARTICOLO 11 E TENENDO CONTO DEI CRITERI EVENTUALMENTE ADOTTATI DAL CONSIGLIO PER QUESTO ADATTAMENTO AL MOMENTO DELLA FISSAZIONE DEL CONTINGENTE ED IN BASE ALLA STESSA PROCEDURA . 3 . QUALORA GLI INTERESSI DELLA COMUNITA LO ESIGANO E SALVO DECISIONE CONTRARIA PRESA DAL CONSIGLIO AL MOMENTO DELLA FISSAZIONE DEL CONTINGENTE E SECONDO LA STESSA PROCEDURA , IL CONTINGENTE PUO ESSERO AUMENTATO . L'AUMENTO VIENE EFFETTUATO SECONDO LA PROCEDURA PREVISTA ALL'ARTICOLO 11 , PARAGRAFI 1 , 2 E 3 , LETTERE A ) E B ) , TENENDO CONTO : A ) DELLE ESIGENZE DI POLITICA ECONOMICA E DI POLITICA COMMERCIALE , SIA AUTONOMA CHE CONVENZIONALE , COMPRESA LA NECESSITA DI APRIRE IN CERTI CASI CONTINGENTI DESTINATI A FIERE ; B ) DELLA SITUAZIONE DI MERCATO CHE SI PRESENTA NELLA COMUNITA PER I PRODOTTI IN QUESTIONE ; C ) DELL'INTERESSE DI NON COMPROMETTERE LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO PERSEGUITO MEDIANTE LA FISSAZIONE DEL CONTINGENTE E DI SALVAGUARDARE IL BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO COMUNE . 4 . QUALORA UNO STATO MEMBRO ABBIA CONCESSO LICENZE D'IMPORTAZIONE FINO A CONCORRENZA DELLA PROPRIA QUOTA E COSTATI CHE LE SUE POSSIBILITA DI IMPORTAZIONE NON SONO SUFFICIENTI , NE INFORMA LA COMMISSIONE . QUESTA SOTTOPONE SENZA INDUGIO IL PROBLEMA AL COMITATO PREVISTO ALL'ARTICOLO 10 , CHE ESAMINA IN PARTICOLARE L'OPPORTUNITA DI AUMENTARE IL CONTINGENTE , OVVERO DI ADATTARE LA SUA RIPARTIZIONE . SE ENTRO TRE SETTIMANE DAL MOMENTO IN CUI IL PROBLEMA E STATO SOTTOPOSTO AL COMITATO NON E INTERVENUTA ALCUNA DECISIONE COMUNITARIA IN BASE ALLA PROCEDURA DI CUI ALL'ARTICOLO 11 IN MERITO ALLA DOMANDA D'AUMENTO DELLE POSSIBILITA D'IMPORTAZIONE , LO STATO MEMBRO , TENENDO CONTO DEGLI ELEMENTI ENUMERATI AL PARAGRAFO 3 , LETTERE A ) , B ) E C ) , PUO AUTORIZZARE IMPORTAZIONI SUPPLEMENTARI ENTRO IL LIMITE DEL 20 % DELLA SUA QUOTA INIZIALE , A MENO CHE IL CONSIGLIO NON ABBIA DECISO DIVERSAMENTE AL MOMENTO DELLA FISSAZIONE DEL CONTINGENTE ED IN BASE ALLA STESSA PROCEDURA . LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE PARAGRAFO SONO APPLICABILI FINO AL 31 DICEMBRE 1972 . ANTERIORMENTE A TALE DATA IL CONSIGLIO , CHE DELIBERA A MAGGIORANZA QUALIFICATA SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE , DECIDE IN MERITO AGLI ADATTAMENTI DA APPORTARVI . ARTICOLO 3 SALVO DECISIONE CONTRARIA , LE QUOTE ATTRIBUITE AGLI STATI MEMBRI SONO PUBBLICATE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE . ARTICOLO 4 NEL TERMINE MASSIMO DI TRE SETTIMANE SUCCESSIVE A CIASCUNA RIPARTIZIONE DI UN CONTINGENTE , GLI STATI MEMBRI RENDONO NOTI , MEDIANTE PUBBLICAZIONE UFFICIALE , I PRODOTTI PER I QUALI SONO AUTORIZZATE LE IMPORTAZIONI O LE ESPORTAZIONI E LE RELATIVE MODALITA . PUO ESSERE STABILITO UN TERMINE DIVERSO , IN BASE ALLA PROCEDURA PREVISTA ALL'ARTICOLO 11 . ARTICOLO 5 1 . FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 6 , GLI STATI MEMBRI RILASCIANO AUTORIZZAZIONI DI IMPORTAZIONE O D'ESPORTAZIONE FINO A CONCORRENZA DELLE RISPETTIVE QUOTE , SECONDO L'ORDINE PROGRESSIVO DI RICEZIONE DELLE DOMANDE , OVVERO PREVIO ESAME SIMULTANEO DI ESSE . 2 . QUALORA LE DOMANDE VENGANO ESAMINATE SECONDO L'ORDINE PROGRESSIVO DI RICEZIONE , FRA LA DATA DI RICEZIONE DELLA DOMANDA E QUELLA DELLA RELATIVA DECISIONE NON POSSONO TRASCORRERE PIU DI TRE SETTIMANE . 3 . QUALORA SI RICORRA ALL'ESAME SIMULTANEO , PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE VIENE FISSATO UN TERMINE CHE NON PUO ESSERE SUPERIORE AD UN MESE . LA DECISIONE IN MERITO ALLE DOMANDE DEVE INTERVENIRE ENTRO DUE MESI AL MASSIMO DALLA SCADENZA DI DETTO TERMINE . 4 . PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PER LA RELATIVA DECISIONE POSSONO ESSERE FISSATI TERMINI DIVERSI , SECONDO LA PROCEDURA PREVISTA ALL'ARTICOLO 11 . ARTICOLO 6 1 . LA MESSA IN LIBERA PRATICA , A NORMA DEGLI ARTICOLI 9 E 10 DEL TRATTATO , DI UN PRODOTTO OGGETTO DI UN CONTINGENTE ALL'IMPORTAZIONE E SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DI UN'AUTORIZZAZIONE D'IMPORTAZIONE . 2 . L'ESPORTAZIONE ALL'ESTERNO DELLA COMUNITA DI UN PRODOTTO OGGETTO DI UN CONTINGENTE ALL'ESPORTAZIONE E SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DI UN'AUTORIZZAZIONE DI ESPORTAZIONE . 3 . LE IMPORTAZIONI O ESPORTAZIONI EFFETTUATE IN BASE ALLE AUTORIZZAZIONI D'IMPORTAZIONE O DI ESPORTAZIONE A NORMA DEI PARAGRAFI 1 E 2 SONO IMPUTATE SULLA QUOTA DELLO STATO MEMBRO CHE LE HA RILASCIATE . ALL'ATTO DELLA FISSAZIONE DEL CONTINGENTE E IN BASE ALLA STESSA PROCEDURA , IL CONSIGLIO PUO DECIDERE CHE LE INTRODUZIONI NEL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITA SOTTO IL REGIME DEL PERFEZIONAMENTO ATTIVO , CONSENTITE A NORMA DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DEL 4 MARZO 1969 ( 2 ) , DEVONO DEL PARI ESSERE IMPUTATE SULLA QUOTA DELLO STATO MEMBRO D'INTRODUZIONE . L'ESAURIMENTO DELLA QUOTA DELLO STATO MEMBRO DI INTRODUZIONE NON VIETA CHE SI EFFETTUINO OPERAZIONI SUPPLEMENTARI DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO . LE DISPOSIZIONI DEL SECONDO COMMA NON SI APPLICANO ALLE MERCI DESTINATE ALL'ESECUZIONE DI UN CONTRATTO DI LAVORO IN SUBAPPALTO E CONCLUSO CON UN RESIDENTE IN UN PAESE TERZO . 4 . QUANDO IL TRASPORTO DI UN PRODOTTO SOGGETTO AD UN CONTINGENTE DI ESPORTAZIONE E DESTINATO ALL'ESPORTAZIONE IN UN PAESE TERZO COMPORTA L'ATTRAVERSAMENTO DEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO IN CUI SONO STATE ESPLETATE LE FORMALITA DI ESPORTAZIONE , SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 542/69 DEL CONSIGLIO , DEL 18 MARZO 1969 , RELATIVO AL TRANSITO COMUNITARIO ( 3 ) NONCHE LE DISPOSIZIONI STABILITE O DA STABILIRE IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELLO STESSO . ARTICOLO 7 LE DIFFICOLTA IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 4 , 5 E 6 , PARTICOLARMENTE PER QUANTO RIGUARDA LE MODALITA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI D'IMPORTAZIONE O D'ESPORTAZIONE , VENGONO RISOLTE SECONDO LA PROCEDURA PREVISTA DALL'ARTICOLO 11 . ARTICOLO 8 1 . PER OGNI CONTINGENTE GLI STATI MEMBRI NOTIFICANO ALLA COMMISSIONE , NEI PRIMI VENTI GIORNI DI OGNI MESE : A ) IL TOTALE DEI QUANTITATIVI O DEI VALORI PER I QUALI SONO STATE RILASCIATE AUTORIZZAZIONI D'IMPORTAZIONE O DI ESPORTAZIONE DURANTE IL MESE PRECEDENTE B ) IL TOTALE DEI QUANTITATIVI E DEI VALORI DELLE IMPORTAZIONI O ESPORTAZIONI EFFETTUATE DURANTE IL MESE PRECEDENTE QUELLO DI CUI ALLA LETTERA A ) . 2 . ESSI NOTIFICANO ALLA COMMISSIONE , ALLE CONDIZIONI FISSATE SECONDO LA PROCEDURA DI CUI ALL'ARTICOLO 11 , TUTTI GLI ALTRI DATI CHE , IN BASE ALLA STESSA PROCEDURA , SONO GIUDICATI NECESSARI PER VALUTARE IL GRADO DI UTILIZZAZIONE DEL CONTINGENTE . 3 . LE COMUNICAZIONI DEGLI STATI MEMBRI SONO RIPARTITE PER PRODOTTI E PER PAESI ESPORTATORI . LA COMMISSIONE INFORMA SENZA INDUGIO GLI ALTRI STATI MEMBRI . ARTICOLO 9 LE INFORMAZIONI RICEVUTE IN APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO POSSONO ESSERE UTILIZZATE SOLTANTO ALLO SCOPO PER IL QUALE ESSE SONO STATE RICHIESTE . ARTICOLO 10 1 . E ISTITUITO UN COMITATO DI GESTIONE DEI CONTINGENTI , IN APPRESSO DENOMINATO " COMITATO " , COMPOSTO DI RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI E PRESIEDUTO DA UN RAPPRESENTANTE DELLA COMMISSIONE . 2 . IL COMITATO STABILISCE IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO . ARTICOLO 11 1 . NEI CASI IN CUI SI FA RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA DEFINITA NEL PRESENTE ARTICOLO , IL COMITATO E CHIAMATO A PRONUNCIARSI DAL SUO PRESIDENTE , SIA SU INIZIATIVA DI QUEST'ULTIMO , SIA A RICHIESTA DEL RAPPRESENTANTE DI UNO STATO MEMBRO . 2 . IL RAPPRESENTANTE DELLA COMMISSIONE PRESENTA AL COMITATO UN PROGETTO DELLE MISURE DA ADOTTARE . IL COMITATO FORMULA IL SUO PARERE IN MERITO A TALE PROGETTO NEL TERMINE CHE IL PRESIDENTE PUO STABILIRE IN RELAZIONE ALL'URGENZA DEI PROBLEMI SOTTOPOSTI AD ESAME . IL COMITATO SI PRONUNCIA A MAGGIORANZA DI DODICI VOTI ; AI VOTI DEGLI STATI MEMBRI E ATTRIBUITA LA PONDERAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 148 , PARAGRAFO 2 , DEL TRATTATO . IL PRESIDENTE NON PARTECIPA AL VOTO . 3 . A ) LA COMMISSIONE ADOTTA LE MISURE PREVISTE QUANDO ESSE SONO CONFORMI AL PARERE DEL COMITATO . B ) QUANDO LE MISURE PREVISTE NON SONO CONFORMI AL PARERE DEL COMITATO O IN MANCANZA DI PARERE , LA COMMISSIONE SOTTOPONE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO UNA PROPOSTA RELATIVA ALLE MISURE DA ADOTTARE . IL CONSIGLIO DELIBERA A MAGGIORANZA QUALIFICATA . C ) SE , AL TERMINE DI UN PERIODO DI TRE MESI DALLA DATA IN CUI LA PROPOSTA E PERVENUTA AL CONSIGLIO , QUEST'ULTIMO NON HA DELIBERATO , LE MISURE IN PAROLA SONO ADOTTATE DALLA COMMISSIONE . ARTICOLO 12 1 . IL COMITATO PUO ESAMINARE OGNI ALTRO PROBLEMA RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO SOTTOPOSTOGLI DAL PRESIDENTE , SIA SU INIZIATIVA DI QUEST'ULTIMO , SIA A RICHIESTA DEL RAPPRESENTANTE DI UNO STATO MEMBRO . 2 . IL COMITATO ESAMINA REGOLARMENTE GLI EFFETTI , NONCHE LA GIUSTIFICAZIONE ECONOMICA E COMMERCIALE DEI CONTINGENTI GESTITI A NORMA DEL PRESENTE REGOLAMENTO . SE LA COMMISSIONE RITIENE INDISPENSABILE ABROGARE , AUMENTARE O MODIFICARE IN QUALCHE MODO TALI CONTINGENTI , PRESENTA SENZA INDUGIO UN'ADEGUATA PROPOSTA AL CONSIGLIO . ARTICOLO 13 IL PRESENTE REGOLAMENTO NON SI APPLICA AI PRODOTTI AGRICOLI SOGGETTI A ORGANIZZAZIONE DI MERCATO . SE IL CONSIGLIO DECIDE DI STABILIRE CONTINGENTI PER SIFFATTI PRODOTTI , ESSO ADOTTA CONTEMPORANEAMENTE LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LORO GESTIONE . ARTICOLO 14 1 . AL PIU TARDI IL 31 DICEMBRE 1972 IL CONSIGLIO , CHE DELIBERA A MAGGIORANZA QUALIFICATA SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE , DECIDE IN MERITO AGLI ADATTAMENTI DA APPORTARE AL PRESENTE REGOLAMENTO IN PARTICOLARE PER ASSICURARE PIENAMENTE CHE , NEI LIMITI DEI CONTINGENTI FISSATI , LE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE O DI ESPORTAZIONE SIANO REALIZZABILI CONTEMPORANEAMENTE IN TUTTA LA COMUNITA . 2 . NELL'ATTESA : - CIASCUNO STATO MEMBRO PUO RIFIUTARSI DI RILASCIARE AUTORIZZAZIONI D'IMPORTAZIONE O DI ESPORTAZIONE PER LE PERSONE NON STABILITE NEL SUO TERRITORIO ; LA PRESENTE DISPOSIZIONE LASCIA IMPREGIUDICATI GLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE DIRETTIVE CONCERNENTI LA LIBERTA DI STABILIMENTO E DEI SERVIZI ; - LE AUTORIZZAZIONI D'IMPORTAZIONE O DI ESPORTAZIONE SONO VALIDE SOLTANTO NELLO STATO MEMBRO CHE LE HA RILASCIATE , FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 6 , PARAGRAFO 4 ; - LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 6 , PARAGRAFI 1 E 2 , NON SONO APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE CHE , SUL PIANO NAZIONALE , SONO DISPENSATE DA FORMALITA NEI CONFRONTI DELLE DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO ESTERO , PURCHE DETERMINATE LIMITAZIONI PER IL VALORE , LA QUANTITA O L'UTILIZZAZIONE ASSICURINO CHE LA REALIZZAZIONE DELLO SCOPO PERSEGUITO ATTRAVERSO LA FISSAZIONE DEI CONTINGENTI NON RISCHI DI ESSERE COMPROMESSA . ARTICOLO 15 IL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2043/68 DEL CONSIGLIO , DEL 10 DICEMBRE 1968 , RELATIVO ALLA GRADUALE INSTAURAZIONE DI UNA PROCEDURA COMUNE DI GESTIONE DEI CONTINGENTI QUANTITATIVI ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITA ( 4 ) , E ABROGATO . ARTICOLO 16 IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL TERZO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE . IL PRESENTE REGOLAMENTO E OBBLIGATORIO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI . FATTO A BRUXELLES , ADDI 25 MAGGIO 1970 . PER IL CONSIGLIO IL PRESIDENTE L . MAJOR