Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 721/70 del Consiglio, del 20 marzo 1970, che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del Presidente e dei membri della Commissione, del Presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia
Gazzetta ufficiale n. L 089 del 23/04/1970 pag. 0001 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 1 pag. 0062
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(I) pag. 0174
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 1 pag. 0062
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(I) pag. 0196
REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 721/70 DEL CONSIGLIO del 20 marzo 1970 che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del Presidente e dei membri della Commissione, del Presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee (1), in particolare l'articolo 6, considerando che spetta al Consiglio fissare le retribuzioni, le indennità e le pensioni del Presidente e dei membri della Commissione, del Presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché ogni altra indennità sostitutiva della retribuzione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del Presidente e dei membri della Commissione, del Presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia (2), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1442/69 (3), viene modificato come segue: a) L'articolo 2 è sostituito dalle seguenti disposizioni: «Articolo 2 >PIC FILE= "T0011005"> (1)GU n. 152 del 13.7.1967, pag. 2. (2)GU n. 187 dell'8.8.1967, pag. 1. (3)GU n. L 184 del 26.7.1969, pag. 1. >PIC FILE= "T0011006"> b) L'articolo 3 viene modificato, con effetto dal 1º gennaio 1969, come segue: - il paragrafo 1, lettera b), è sostituito dalle seguenti disposizioni: «b) l'assegno per figlio a carico, pari a 1.484 FB al mese per ogni figlio;» - il paragrafo 3, secondo comma, secondo trattino, è sostituito dalle seguenti disposizioni: «- per il figlio dai 18 ai 26 anni che riceve una formazione scolastica o professionale.» - il paragrafo 4 è sostituito dalle seguenti disposizioni: «4. Il membro della Commissione o della Corte percepisce inoltre un'indennità scolastica pari all'ammontare delle spese scolastiche effettivamente sostenute fino a un massimo di 1.325 FB al mese per ogni figlio a carico, ai sensi del paragrafo 3, che frequenti regolarmente e a tempo pieno un istituto d'insegnamento. Il diritto all'indennità sorge il primo giorno del mese nel corso del quale il figlio comincia a frequentare un istituto di insegnamento elementare e si estingue alla fine del mese nel corso del quale il figlio raggiunge l'età di 26 anni.» c) L'articolo 4, paragrafi 2 e 3, è sostituito, con effetto dal 1º ottobre 1969, dalle seguenti disposizioni: >PIC FILE= "T0011007"> d) L'articolo 6, lettera c), è sostituito, con effetto dal 1º gennaio 1970, dalle seguenti disposizioni: «c) di una indennità di 800 FB per giornata intera di trasferta ; tale indennità viene elevata a 1.500 FB per trasferte fuori Europa.» Articolo 2 Le pensioni e le indennità acquisite in applicazione degli articoli 7, 8, 9, 10, 15 e 20 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1442/69, ovvero della decisione del Consiglio del 14 ottobre 1958, che stabilisce il trattamento economico dei membri della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, modificata dalla decisione del Consiglio del 29 ottobre 1969, vengono rivedute in base alle disposizioni previste dall'articolo 1 e con effetto dalle date fissate da queste disposizioni. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addí 20 marzo 1970. Per il Consiglio Il Presidente P. HARMEL